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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34545/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina (riesame ex art. 309 c.p.p.) che, pur avendo annullato la misura cautelare per la contestata associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti del Sulas per due episodi distinti (capi 68 e 103) di detenzione, trasporto e cessione di cocaina (11 luglio e 1 agosto 2020). Il ricorrente deduce un unico motivo: insufficiente motivazione circa la necessità della misura carceraria, sostenendo che il suo ruolo era meramente esecutivo (corriere), che gli arresti domiciliari avrebbero impedito l'allontanamento e che non sussisteva un pericolo concreto ed attuale di reiterazione; lamenta inoltre l'assenza di adeguata considerazione dei suoi profili personali positivi (incensuratezza, distanza temporale da precedenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale di Messina secondo cui, in presenza di elementi concreti (videoriprese, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratore, quantitativi rilevanti, rapporti con esponenti di vertice del sodalizio e della criminalità calabrese), sussisteva un pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati della stessa specie che rendeva la custodia in carcere l'unica misura idonea. Ha pertanto confermato l'ordinanza impugnata nella parte di conferma della misura e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale in sede di riesame valuta la congruità e la sussistenza delle esigenze cautelari

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    fattispecie di porto/traffico di stupefacenti in ambito associativo: nel provvedimento di merito la contestazione associativa è stata annullata nei confronti del ricorrente

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    norma che punisce la detenzione, il trasporto e la cessione di sostanze stupefacenti: i capi 68 e 103 riguardavano tali fattispecie e hanno giustificato la conferma della misura cautelare

  • art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen.

    prevede l'uso di captatori informatici per le intercettazioni: nel caso sono stati utilizzati strumenti investigativi informatici a corroborare le prove

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    previsione sulle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione: interpretata alla luce della giurisprudenza e della modifica normativa (legge 16/4/2015 n.47) come rischio che deve essere concreto e attuale

  • art. 275 cod. proc. pen.

    disciplinante le misure cautelari alternative (es. arresti domiciliari): la Corte richiama che non serve una motivazione analitica su ogni altra misura, ma occorre spiegare perché la custodia in carcere sia l'unica adeguata

  • art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti disposti dalla Corte dopo il rigetto del ricorso; norma richiamata per gli esiti procedurali consequenziali

Massime di principio

  • La custodia cautelare in carcere può essere confermata anche per un 'corriere' se esistono elementi concreti che rendono probabile e prossima la reiterazione (videoriprese, intercettazioni, collaborazione tra indagato e vertici dell'organizzazione, quantitativi rilevanti).
  • Il giudice deve svolgere una valutazione prognostica fondata su elementi concreti (personalità, modalità del fatto, condizioni di vita, rete di rapporti) per ritenere il pericolo di recidiva concreto e attuale; non è richiesta la predizione di una specifica occasione di reato.
  • La semplice affermazione del ruolo meramente esecutivo o l'assenza di precedenti non è sufficiente a escludere la custodia se gli elementi probatori descrivono una posizione stabile e collegata con l'organizzazione criminale e una operatività non occasionale.
  • Il rifiuto degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) richiede che il giudice indichi perché tali misure non siano idonee a contenere il pericolo di reiterazione; la motivazione può essere sintetica ma deve essere coerente con le emergenze probatorie.
  • La difesa, se vuole impugnare la misura, deve confrontarsi in modo specifico con gli elementi fattuali utilizzati dal giudice (videoriprese, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, quantità di stupefacente, rapporti con esponenti criminali) e non limitarsi a enunciazioni generiche sul ruolo del ricorrente.

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