Ordinanza n. 288/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento -provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Macerata prot. n. -OMISSIS- del 09.12.2025, notificato al ricorrente in data 19.12.2025, con cui è stata disposta la sospensione della patente di guida cat. B n. -OMISSIS- del sig. -OMISSIS-, per asserita temporanea mancanza dei requisiti psico‑fisici, ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 129, comma 2, d.lgs. n. 285/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione della patente di guida per asserita temporanea mancanza dei requisiti psico-fisici
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Macerata con cui è stata sospesa la patente di categoria B per accertata temporanea non idoneità alla guida, ai sensi degli artt. 119, commi 4 e 5, e 129, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992. È stato contestato anche il presupposto sanitario del provvedimento, costituito dal giudizio della Commissione Medica Locale Patenti dell’AST Marche - Macerata. A sostegno della domanda cautelare e delle proprie deduzioni, il ricorrente ha prodotto una relazione della Commissione Medico Legale di Macerata del 6 novembre 2025 e risultati di analisi chimico-cliniche del 7 novembre e del 23 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico sull’effettivo possesso dei requisiti di idoneità alla guida, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando l’Unità Sanitaria Territoriale RFI S.p.A. di Bologna di procedere tramite una specifica Commissione Medica. L’Amministrazione dovrà trasmettere al verificatore la documentazione relativa alla precedente visita medica. La verificazione dovrà essere eseguita entro il 10 aprile 2026, nel contraddittorio con le parti e gli eventuali consulenti tecnici, secondo le modalità e i termini stabiliti dall’ordinanza per la trasmissione della bozza di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione definitiva. La liquidazione delle spese della verificazione è stata rinviata alla definizione della fase cautelare, con possibilità di porle provvisoriamente a carico del ricorrente. È stata fissata la camera di consiglio del 24 giugno 2026 per il prosieguo della domanda cautelare. Il ricorrente è stato onerato della notificazione dell’ordinanza all’organo verificatore e alla pubblica amministrazione anche presso la sede reale. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 119, commi 4 e 5, d.lgs. n. 285/1992
La sospensione della patente è collegata all’accertamento dell’idoneità psico-fisica alla guida e, nel caso concreto, il provvedimento impugnato è stato fondato sul giudizio della Commissione Medica Locale.
art. 129, comma 2, d.lgs. n. 285/1992
Costituisce una delle basi normative indicate per la sospensione della patente per temporanea mancanza dei requisiti psico-fisici.
art. 19 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del potere del giudice di disporre la verificazione.
art. 66 c.p.a.
È richiamato quale disciplina della verificazione disposta per accertare, mediante specifica Commissione Medica, l’idoneità del ricorrente alla guida.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
È richiamato, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la legittimità della sospensione della patente dipende da un accertamento sanitario contestato e la documentazione prodotta dalle parti non consente ancora di definire la questione, il giudice può disporre una verificazione tramite una specifica Commissione Medica prima di decidere sulla domanda cautelare.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio con le parti: i difensori e i consulenti medici di fiducia possono assistere alle operazioni, devono essere previamente informati e possono formulare osservazioni sulla bozza di relazione prima del deposito dell’elaborato definitivo.
- In un provvedimento giudiziario contenente dati relativi alla salute, la diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
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