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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36008/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291‑bis DPR 43/1973) contestando la detenzione concorsuale del quantitativo complessivo (13,4/13,8 kg). Sostengono che, in realtà, erano stati sequestrati 7 kg a Vincenzo e 6,4 kg a Ciro e che tali quantitativi, essendo inferiori a 10 kg, sarebbero stati depenalizzati dal D.Lgs. 8/2016 trasformandosi in illeciti amministrativi. Inoltre contestano l'applicazione della recidiva specifica sostenendo che i precedenti su cui si fondava la recidiva erano stati depenalizzati e che la nuova nozione di recidiva dovrebbe applicarsi solo ai fatti commessi dopo la depenalizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ipotesi aggravata per recidiva (art. 296, comma 2, DPR 43/1973) costituisca fattispecie autonoma e preveda pena detentiva, pertanto non rientra nell'ambito di depenalizzazione previsto dal D.Lgs. 8/2016 (che riguarda le sole fattispecie punite esclusivamente con sanzione pecuniaria). La Corte ha inoltre affermato che i precedenti penali, risultanti con l'autorità della cosa giudicata, conservano efficacia ai fini della recidiva anche se le fattispecie sottostanti sono state successivamente trasformate in illeciti amministrativi. Per quanto riguarda la detenzione congiunta nel seminterrato di uso comune (entrambi in possesso delle chiavi), i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la responsabilità concorrente e la rilevanza penale indipendentemente dalla ripartizione quantitativa. Esito: rigetto dei ricorsi e condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 291‑bis

    Norma base che punisce il contrabbando di tabacchi lavorati esteri; sul suo fondamento sono state contestate le condotte di detenzione dei T.L.E.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 296, comma 2

    Prevede l'ipotesi aggravata per recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri; secondo la Corte è una fattispecie autonoma con pena detentiva e quindi esclusa dalla depenalizzazione operata dal D.Lgs. 8/2016.

  • Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - art. 1, comma 1

    per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda

    Stabilisce che la depenalizzazione si applica alle fattispecie punite esclusivamente con sanzioni pecuniarie; pertanto non riguarda le fattispecie che prevedono anche ipotesi aggravate con pena detentiva.

  • Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - art. 1, comma 2

    Delimita l'ambito applicativo del primo comma: se alla fattispecie base (pecuniaria) è collegata un'ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, quest'ultima costituisce figura autonoma esclusa dalla depenalizzazione.

  • Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - art. 5

    Coordina la nozione di recidiva nel contesto della depenalizzazione: quando reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, per recidiva si considera la reiterazione dell'illecito depenalizzato, ma l'aggravante resta esclusa dalla depenalizzazione.

  • Codice Penale - art. 2

    La Corte richiama che l'autorità della cosa giudicata sui precedenti penali impedisce che la depenalizzazione renda inefficaci quei precedenti ai fini della recidiva; i precedenti definiti conservano efficacia per l'applicazione delle aggravanti.

Massime di principio

  • La depenalizzazione prevista dal D.Lgs. 8/2016 si applica soltanto alle fattispecie punite esclusivamente con sanzioni pecuniarie; le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva costituiscono fattispecie autonome e restano penalmente rilevanti.
  • La trasformazione in illecito amministrativo di una fattispecie base non cancella automaticamente l'efficacia dei precedenti penali già definiti: la cosa giudicata sui precedenti può essere utilizzata per configurare la recidiva anche dopo la depenalizzazione.
  • La ricostruzione della detenzione congiunta (es. locale di uso comune accessibile ad entrambi gli imputati) può giustificare l'imputazione concorrente dell'intero quantitativo complessivo, indipendentemente dalla somma di singoli sequestri attribuiti a ciascuno.
  • Per contrastare efficacemente l'applicazione della recidiva in casi analoghi è necessario dimostrare che i precedenti non sono idonei a costituire recidiva (es. assenza di autorità della cosa giudicata, precedenti non specifici o annullati), non semplicemente richiamare la depenalizzazione intervenuta successivamente.
  • In fase difensiva, quando la legge modifica la rilevanza penale di condotte quantitative, è cruciale distinguere tra fattispecie base e ipotesi aggravate e valutare l'effetto della normativa sui precedenti e sulla autonomia delle aggravanti.

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