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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04106/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La causa trae origine dalla convalida, da parte del Giudice di Pace, del trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR, disposto dal Questore per l'esecuzione di un decreto di respingimento. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990. In sintesi ha sostenuto: che l'avviso dell'udienza di convalida gli era stato notificato solo pochi minuti prima della celebrazione, sicché non avrebbe potuto scegliere e nominare un difensore di fiducia; che anche il difensore d'ufficio era stato avvisato troppo tardi per partecipare utilmente, colloquiare con l'assistito e reperire la documentazione; che la Questura non aveva allegato documentazione idonea a sorreggere la richiesta di trattenimento; e che il Giudice di Pace aveva convalidato con motivazione apparente, mediante stampato standard, richiamando erroneamente anche la pericolosità sociale del trattenuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo complessivamente infondato. Ha affermato che, in materia di convalida del trattenimento ex art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, la tempestività dell'avviso va valutata in funzione della concreta possibilità del difensore di partecipare all'udienza; nel caso concreto tale partecipazione vi è stata, poiché il sostituto del difensore d'ufficio è intervenuto e ha svolto le difese, riproducendo sostanzialmente le stesse doglianze poi proposte in cassazione. La Corte ha inoltre osservato che il pregiudizio al diritto di difesa era stato allegato in modo generico e ipotetico, mentre il verbale dava conto anche di un avviso telefonico alla difesa. Quanto al merito della convalida, la Corte ha ritenuto che il provvedimento indicava la sussistenza dei presupposti di legge per il trattenimento, con richiamo alla mancanza di documenti di identità, alla necessità di identificazione e predisposizione dei documenti di viaggio e al conseguente pericolo di fuga, indipendentemente dalla pericolosità sociale. Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese non sono state disposte per mancata rituale attività difensiva degli intimati e la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la particolare disciplina applicabile alle controversie in materia di espulsione di cittadini extracomunitari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    L'udienza di convalida del trattenimento deve svolgersi con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; la tempestività si valuta in relazione alla concreta possibilità di partecipare all'udienza, non in astratto.

  • art. 13, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa del provvedimento di trattenimento e del pericolo di fuga.

  • art. 13, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998

    La mancanza di documenti di identità determina una situazione di pericolo di fuga, a prescindere dalla pericolosità sociale.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del giusto processo.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241

    È invocato dal ricorrente quale parametro di legalità e motivazione dell'azione amministrativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto a fondamento del ricorso per cassazione, per falsa applicazione/violazione di legge.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • D.Lgs. 150/2011, art. 18

    È richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esenzione degli atti e della decisione da ogni tassa e imposta.

  • D.Lgs. 150/2011, art. 20

    È richiamato insieme all'art. 18 per la disciplina di esenzione fiscale applicabile a talune controversie in materia di immigrazione/famiglia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato implicitamente nel passaggio sul raddoppio del contributo unificato, quale regola generale derogabile da speciali esenzioni.

  • Cass. 11099/2013

    Richiamata a sostegno del principio per cui la tempestività dell'avviso va valutata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore.

  • Cass. 29759/2020

    Richiamata in fattispecie analoga sul medesimo principio della tempestività dell'avviso e della partecipazione del difensore.

  • Cass. 26831/2014

    Richiamata per il principio secondo cui la denuncia di vizi processuali richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • Cass. 23638/2016

    Richiamata per il medesimo principio sulla necessità di allegare un effettivo pregiudizio derivante dalla violazione processuale.

  • Cass. 3305/2017

    Richiamata per distinguere le controversie esenti da tassa e imposta da quelle in cui l'esenzione non è prevista.

  • Cass. S.U. 4315/2020

    Richiamata sul dovere del giudice di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, salvo esenzioni speciali.

Massime di principio

  • Nell'udienza di convalida del trattenimento dello straniero, la tempestività dell'avviso al difensore va misurata in funzione della concreta possibilità di partecipare al rito; se la difesa è comunque presente e svolge attività difensiva, non può parlarsi di violazione del diritto di difesa solo in base a una notifica formalmente ravvicinata.
  • La deduzione di vizi processuali non tutela un interesse astratto alla regolarità del procedimento, ma solo il concreto pregiudizio subito dalla parte: occorre allegare e dimostrare un'effettiva lesione del diritto di difesa.
  • Nel provvedimento di convalida del trattenimento sono sufficienti l'indicazione dei presupposti di legge effettivamente posti a base della decisione e il richiamo alle ragioni concrete del trattenimento; non assume rilievo decisivo un'eventuale formulazione sintetica se la motivazione consente di comprendere il fondamento della decisione.
  • Ai fini del trattenimento amministrativo dello straniero, la mancanza di documenti di identità e la necessità di identificazione e predisposizione dei documenti di viaggio possono integrare il pericolo di fuga richiesto dalla legge, indipendentemente dalla pericolosità sociale.
  • La disciplina sul raddoppio del contributo unificato opera salvo che una norma speciale preveda l'esenzione degli atti e della decisione da ogni tassa e imposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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