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Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 1897 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro, ipotecaria e catastale - Imposta su decreto ingiuntivo - Rapporto di locazione - Alternatività Iva e imposta registro - Sussiste - Interessi di mora - Scontano l'imposta di registro.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di obbligazioni derivanti da un rapporto di locazione soggetto a IVA. Il punto centrale era stabilire se operasse il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e se tale principio si estendesse anche agli interessi di mora. È stato distinto il credito principale, collegato a un'operazione soggetta a IVA, dagli interessi moratori, che non concorrono alla formazione della base imponibile IVA.

La decisione

Il decreto ingiuntivo fondato sul rapporto di locazione soggetto a IVA sconta l'imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Gli interessi di mora, invece, sono assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale, poiché non concorrono alla formazione della base imponibile IVA. Il testo non indica formalmente l'esito processuale, ma il principio affermato favorisce la tesi secondo cui il capitale deve essere tassato in misura fissa, mentre gli interessi di mora restano soggetti a imposizione proporzionale.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Il decreto ingiuntivo fondato su un rapporto di locazione inadempiuto che sconta l'Iva, in virtù del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, sconta l'imposta di registro in misura fissa.

    Quando l'obbligazione principale deriva da un'operazione soggetta a IVA, l'imposta di registro sul relativo decreto ingiuntivo è applicata in misura fissa anziché proporzionale.

  • Disciplina degli interessi di mora ai fini IVA e dell'imposta di registro

    Scontano, invece, l'imposta di registro in misura proporzionale gli interessi di mora che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Iva.

    Gli interessi di mora, non costituendo parte della base imponibile IVA, non beneficiano dell'alternatività IVA-registro applicabile al credito principale e sono soggetti autonomamente all'imposta di registro proporzionale.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre distinguere la natura delle somme richieste: capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora e altre componenti.
  • Se il credito principale deriva da un'operazione soggetta a IVA, il decreto ingiuntivo normalmente sconta l'imposta di registro in misura fissa per effetto dell'alternatività tra IVA e imposta di registro.
  • Gli interessi di mora devono essere valutati separatamente: se non concorrono alla base imponibile IVA, possono essere assoggettati all'imposta di registro in misura proporzionale.
  • La qualificazione fiscale del rapporto sottostante, come una locazione soggetta a IVA, è decisiva per stabilire il regime applicabile al decreto ingiuntivo.

Testo integrale

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