Cassazione Civile, Ordinanza n. 09143/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'INPS aveva richiesto alla società il pagamento di contributi previdenziali per circa 209.990 euro relativi a dieci lavoratori che, a seguito della declaratoria di illegittimità di una cessione di ramo d'azienda, erano stati reintegrati presso la società cedente. La Corte d'appello di Bologna aveva accolto l'opposizione della società e accertato negativamente il debito, ritenendo che, nel periodo di efficacia della cessione poi invalidata, mancassero obblighi retributivi e contributivi della cedente. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 12 L. 153/1968, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., perché la contribuzione deriverebbe dal rapporto di lavoro e non dalla effettiva retribuzione corrisposta, essendo dovuto almeno il minimale contributivo; (2) violazione degli artt. 2904 e 2697 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe valorizzato il mancato svolgimento della prestazione per la cedente e trascurato che la stessa società aveva riconosciuto di essere datore di lavoro dei lavoratori, avendoli invitati a riprendere servizio presso la propria sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che la sentenza che aveva dichiarato illegittima la cessione di ramo d'azienda era passata in giudicato e che, per effetto di tale invalidità, i rapporti di lavoro dovevano considerarsi ricostituiti ex tunc in capo all'unico reale datore di lavoro, cioè la cedente. Da ciò deriva la permanenza degli obblighi retributivi e, correlativamente, di quelli contributivi previdenziali. La Corte ha poi precisato che l'obbligazione contributiva ha natura autonoma rispetto a quella retributiva e non è esclusa né dall'inadempimento del datore né dal pagamento dei contributi da parte del cessionario per il medesimo periodo, trattandosi di adempimento reso da soggetto estraneo e non idoneo a liberare il debitore originario in una materia con obblighi inderogabili. In particolare, ha escluso l'applicabilità in via diretta o analogica delle norme del d.lgs. 276/2003 relative a somministrazione e appalto irregolare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 12 L. 153/1968
Richiamato come norma che il ricorrente assumeva violata per sostenere che la contribuzione nasce dal rapporto di lavoro e non dalla sola retribuzione effettivamente corrisposta.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte accoglie la censura perché la decisione di merito aveva errato nel negare la debenza contributiva sulla base di circostanze ritenute irrilevanti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 2904 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la perdurante qualità di datore di lavoro della società cedente.
art. 1218 c.c.
Usato dalla Corte per affermare che la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore è giustificata solo se non imputabile a fatto dello stesso; in difetto restano dovute le obbligazioni retributive.
art. 1256 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1218 c.c. per fondare la regola sulla sospensione del rapporto e sull'esonero dalla retribuzione solo in caso di impossibilità non imputabile.
art. 1180 c.c.
Esclusa l'applicabilità al caso, perché nella materia previdenziale l'ente creditore ha un interesse giuridicamente apprezzabile a che adempia il debitore originario, non un terzo.
art. 2115, comma 3, c.c.
Richiamato per affermare l'inderogabilità e indisponibilità dell'obbligo contributivo e la nullità dei patti diretti ad eluderlo.
art. 27, comma 2, d.lgs. 276/2003
Considerato non applicabile alla cessione di azienda, perché riferito testualmente a somministrazione irregolare e, per rinvio, ad appalto illecito.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003
Considerato non applicabile in via analogica alla diversa ipotesi del trasferimento d'azienda.
Massime di principio
- In caso di dichiarata illegittimità della cessione di ramo d'azienda, i rapporti di lavoro si ricostituiscono ex tunc in capo al reale datore di lavoro, con conseguente permanenza degli obblighi retributivi e previdenziali in capo a quest'ultimo.
- L'obbligazione contributiva previdenziale ha autonomia rispetto a quella retributiva: essa non è esclusa né dall'inadempimento retributivo del datore né dal fatto che la prestazione sia stata eseguita in favore di un soggetto diverso durante l'efficacia apparente della cessione.
- Nei regimi previdenziali obbligatori il pagamento dei contributi è dovuto dal debitore originario e non è liberato dal pagamento eseguito da un terzo, quando la disciplina attribuisce rilievo all'identità del soggetto obbligato e rende indisponibile il credito contributivo.
- Le norme dettate per somministrazione irregolare e appalto illecito, che prevedono l'effetto liberatorio dei pagamenti effettuati da chi utilizza effettivamente la prestazione, non sono estensibili alla cessione di azienda, perché la loro applicazione è limitata dal dato testuale ai casi tipizzati.
- La circostanza che il lavoratore abbia continuato a prestare attività nella medesima azienda durante il periodo della cessione invalida non esclude la debenza contributiva del cedente, poiché la continuità formale del rapporto rileva ai fini previdenziali a prescindere dalle vicende fattuali della prestazione.
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