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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Barone ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso la confisca disposta ex art. 240-bis c.p., lamentando che il G.I.P. non ha esaminato le allegazioni difensive e le prove prodotte (in particolare una consulenza tecnica contraria alla ricostruzione della Guardia di Finanza e un decreto di rigetto del sequestro di prevenzione emesso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, nonché la richiesta di verifica della posizione fiscale di Francesca Bellocco). Ha altresì denunciato l'omesso esame della richiesta di accesso alla documentazione fiscale, resa problematica dal decesso della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Palmi per nuovo esame. Il giudice di merito deve valutare pienamente le doglianze e le prove esposte dall'opponente, non potendosi limitare a richiamare e condividere senza esame il provvedimento reclamato; occorre inoltre considerare l'istanza di accesso agli atti fiscali e motivare eventuale diniego o adottare misure per consentire l'esame della documentazione richiesta.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma richiamata come base della confisca oggetto dell'opposizione; la sentenza utilizza la fattispecie come presupposto materiale della confisca impugnata.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306

    Rilevante per i presupposti della confisca di prevenzione; la Corte richiama l'opposizione come strumento per discutere i presupposti di tale confisca nel contraddittorio.

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla confisca eseguita in sede esecutiva; la decisione impugnata è suscettibile di opposizione ai sensi dell'ordinamento processuale penale.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte spiega che il giudice dell'esecuzione decide "de plano" sulle richieste di confisca ex art. 676 c.p.p., ma che l'opposizione consente il pieno contraddittorio e pertanto il giudice deve esaminare le censure e le prove sollevate; non è ammesso limitarsi a richiamare la motivazione del provvedimento reclamato senza confrontarsi con le doglianze.

Massime di principio

  • L'opposizione a provvedimenti di confisca eseguiti consente il pieno contraddittorio: il giudice deve esaminare effettivamente le doglianze e le prove proposte e non può semplicemente richiamare la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Quando la difesa produce consulenze tecniche o documentazione che contrastano la ricostruzione probatoria alla base della confisca, il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutarle e motivarne l'accoglimento o il rigetto.
  • Se la difesa è impedita nell'accedere a documenti essenziali (es. atti fiscali di terzi deceduti), il giudice deve valutare le misure necessarie per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa o motivare il diniego all'accesso.
  • In caso di omissione di un esame motivato delle censure difensive, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché il giudice proceda a un esame pieno e motivato delle questioni sollevate.

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