Cassazione Penale, Sentenza n. 9941/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona (27/04/2023) deducendo errore di diritto in relazione all'applicazione dell'art. 157 cod. pen. (prescrizione). Sostiene che la truffa contestata (commessa a Osimo il 03/11/2014) era già prescritta al momento della decisione di appello: contesta il computo dei 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 (misure COVID), ritenendo che nel periodo 09/03/2020-11/05/2020 non fosse in corso alcun termine processuale né udienza valida a giustificare la sospensione; denuncia pertanto errata applicazione della norma estintiva della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui il procedimento era stato rinviato dall'11/03/2020 all'11/05/2020 per ragioni collegate alla pandemia; perciò i 64 giorni di sospensione previsti dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 sono stati legittimamente computati e la prescrizione non era maturata al momento della sentenza d'appello. Di conseguenza il reato non è stato dichiarato prescritto e la decisione di appello è confermata nei punti rilevanti; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen. (concorso di reati, continuazione)
Usato dalla Corte d'appello per la rideterminazione della pena in continuazione per i delitti ascritti a Piergiacomi; la Cassazione non ha censurato tale valutazione.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Norma sostanziale relativa al reato contestato; la valutazione circa la sussistenza del reato e la sua contestazione in relazione ai termini di prescrizione è stata mantenuta valida dal giudice di legittimità.
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Il ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 157 per dichiarare estinta l'azione penale per prescrizione. La Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione dei termini cronologici operata dalla Corte d'appello, per cui la prescrizione non era maturata.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27
"sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni"
La sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, si applica solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo 09/03/2020-11/05/2020 o a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza di un termine processuale in detto intervallo. Nel caso concreto la sospensione è stata applicata legittimamente perché risultava il rinvio dell'udienza tra l'11/03/2020 e l'11/05/2020.
Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna), Rv. 280432-02
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 non opera in modo generalizzato per tutti i procedimenti pendenti, ma richiede che il procedimento abbia subito un'effettiva stasi (udienza fissata o termine processuale con decorrenza nel periodo 9/3-11/5/2020). La Cassazione ha richiamato e applicato questo principio al caso concreto.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020 (64 giorni) si applica solo se l'udienza era fissata o un termine processuale doveva decorrere nel periodo 09/03/2020-11/05/2020; la mera pendency del procedimento fuori da tali eventi non basta.
- Per contestare il computo della prescrizione fondato sulla sospensione COVID occorre provare che non vi sia stata udienza fissata né decorrenza di termini nel periodo indicato: senza ciò la sospensione può essere correttamente applicata dal giudice.
- In materia di prescrizione la verifica documentale (ordini di rinvio, decreti che fissano udienze, annotazioni in cancelleria) è decisiva: se gli atti mostrano un rinvio d'udienza collegato alle misure anti-COVID, i giorni di sospensione devono essere computati.
- Le decisioni delle Sezioni Unite sul punto costituiscono guida vincolante per l'applicazione della sospensione, e la Cassazione controllerà che i presupposti fattuali per la sospensione siano effettivamente sussistenti.
- In casi di continuità di reati (art. 56) la rideterminazione della pena segue le regole ordinarie; le questioni di prescrizione vanno calcolate tenendo conto di tutte le sospensioni e interruzioni valide (compresi periodi di astensione dalle udienze, se riconosciuti e provati).
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