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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3291/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che aveva riformato parzialmente il giudizio di primo grado ritenendo il reato tentato di furto aggravato (artt. 624, 625 n.2 e 5 c.p.) e ha inflitto la pena di 2 mesi di reclusione e 50 euro di multa. Gli specifici motivi dedotti sono: 1) la contestata applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose senza adeguata motivazione; 2) il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (riconosciuta dai ricorrenti per l'esiguità del fatto e per la natura tentata del reato); 3) il diniego dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità, nonostante l'affermazione che il danno fosse esiguo; 4) la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, con riferimento all'esiguità della condotta, alla resipiscenza e alla situazione economica dei ricorrenti. Fatti rilevanti: circa 300 kg di agrumi sottratti da una quindicina di alberi; emergenza di precedenti condanne e ricorrenza della recidiva reiterata infraquinquennale secondo i certificati del casellario.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per i motivi 1, 3 e 4 ha ritenuto che le doglianze fossero, in larga parte, questioni di fatto o valutazioni probatorie e di bilanciamento discrezionale delle circostanze non sindacabili in sede di legittimità, rilevando inoltre la congruità della valutazione sulla non esiguità del danno (circa 300 kg di agrumi). Quanto al motivo 2 (art. 131-bis c.p.), la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: l'art. 131-bis può astrattamente trovare applicazione all'ipotesi tentata entro la cornice edittale determinata dal minimo del reato consumato ridotto di un terzo, ma qui l'esistenza della recidiva reiterata specifica ha fatto superare la soglia edittale minima di due anni, e la giurisprudenza esclude l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in presenza di recidiva reiterata specifica. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di furto (qui nella forma tentata): è stato considerato il reato tentato di furto aggravato come quadro fattuale di riferimento.

  • art. 625 c.p. (n.2 e n.5 / ultimo comma)

    Riferimento alle aggravanti applicate (violenza sulle cose e altre aggravanti previste dal comma indicato): la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dell'applicazione dell'aggravante in relazione alla quantità di frutti sottratti e ai mezzi impiegati.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per determinare la cornice edittale dell'ipotesi tentata (minimo del reato consumato ridotto di un terzo) ai fini di valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ricordato la portata della norma (anche nel testo novellato da D.Lgs. 150/2022) ma ha escluso l'applicazione al caso concreto sia perché la recidiva reiterata specifica ha fatto superare la soglia minima edittale di due anni, sia per il principio giurisprudenziale che esclude la tenuità in presenza di recidiva reiterata specifica.

  • art. 63, comma IV c.p.

    Richiamato in relazione al computo dell'area edittale e alla rilevanza delle circostanze aggravanti che contribuiscono a superare la soglia minima per l'applicabilità di 131-bis.

  • D.Lgs. 150/2022 (art. 1 comma 1 lett. c))

    Norma di riforma che ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 131-bis in chiave deflativa; la Corte ha osservato che il testo novellato è più favorevole e applicabile anche ai fatti antecedenti, ma ciò non è stato sufficiente nel caso concreto a causa della recidiva reiterata.

  • art. 2, comma 4 c.p.

    Richiamato come principio generale per l'applicazione retroattiva della norma più favorevole (riguardo alla novellazione dell'art. 131-bis).

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudizio di comparazione tra circostanze atténuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del merito, non sindacabile in Cassazione se non arbitrario e sorretto da sufficiente motivazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 17348 del 09/01/2019

    Richiamata in relazione all'astratta applicabilità dell'art. 131-bis anche all'ipotesi tentata, nel quadro della determinazione della cornice edittale.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020 (dep. 14/01/2021)

    Richiamata per il principio che esclude l'applicazione dell'art. 131-bis in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, per l'accresciuta pericolosità sociale e grado di colpevolezza.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non è la sede per una rivalutazione del materiale probatorio o per riformulare il bilanciamento discrezionale tra circostanze attenuanti e aggravanti: tali valutazioni sono sindacabili solo se manifestamente arbitrarie o prive di motivazione.
  • Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. occorre confrontare la cornice edittale risultante (anche per il reato tentato, ridotto ai sensi dell'art. 56) con la soglia normativa prevista: la causa di non punibilità richiede che la pena minima edittale non superi i limiti stabiliti dalla norma (nel testo novellato, due anni) e che non sussistano elementi ostativi come la recidiva reiterata specifica.
  • La presenza di recidiva reiterata specifica può impedire l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, in quanto indica un maggiore grado di pericolosità e colpevolezza dell'imputato.
  • La valutazione della non esiguità del danno patrimoniale dipende dalle circostanze concrete (quantità, modalità, rilevanza per la vittima): un'ammontare significativo (es. circa 300 kg di frutti sottratti) può escludere l'attenuante per speciale tenuità del danno.
  • Le modifiche normative favorevoli (es. D.Lgs. 150/2022 su art. 131-bis) possono avere efficacia retroattiva se più favorevoli, ma non prevalgono sugli ostacoli di fatto (come la recidiva) che, per la loro natura, impediscono comunque l'applicazione della causa di non punibilità.

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