Cassazione Penale, Sentenza n. 15854/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, tramite avv. Elena Emma Piccati, dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro il decreto di espulsione emesso il 9/02/2021 dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente contestava che l'atto fosse stato correttamente depositato via PEC con firma PAdES e CAdES (oltre a una copia cartacea/scansione), e denunciava di non aver potuto produrre allegati in udienza, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse correttamente motivata non solo per la mancata sottoscrizione digitale del difensore, ma anche perché l'atto era stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello ufficialmente indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La norma richiamata (art. 24, comma 6-sexies, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020) integra una causa di inammissibilità applicabile a tutti gli atti di impugnazione. Il ricorso è stato ritenuto aspecifico e inidoneo a superare l'inammissibilità originaria; è stata applicata la giurisprudenza e la giustificazione per l'imposizione delle spese. In mancanza di elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.186/2000), è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998
art. 16, comma 5, d.lgs. 286 del 1998
Norma di riferimento per il decreto di espulsione che ha originato l'opposizione; richiamata per contestualizzare il provvedimento impugnato.
art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176
La disposizione prevede cause di inammissibilità per atti processuali che non rispettino requisiti di forma/trasmissione telematica (es. mancanza di firma digitale o invio a indirizzo non conforme). La Corte l'ha applicata estensivamente a tutte le impugnazioni e l'ha ritenuta ostativa all'ammissibilità dell'opposizione.
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (9 novembre 2020)
provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (indicazione indirizzi PEC)
Il Tribunale ha ritenuto vincolante l'indirizzo PEC indicato dal provvedimento ministeriale per la ricezione degli atti; l'invio a diverso indirizzo PEC ha costituito una causa di inammissibilità.
Sez. 4, n. 44103 del 4/11/2021 (Sclifos)
Sez. 4, n. 44103 del 4/11/2021, Sclifos, Rv. 282168-01
Giurisprudenza della Corte che conferma l'applicabilità della causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 6-sexies a tutti gli atti di impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a inosservanza/erronea applicazione di legge penale e a mancanza/contraddittorietà della motivazione; richiamate dal ricorrente per fondare il gravame.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la compressione della motivazione del ricorso nei limiti strettamente necessari per la decisione; la Corte rileva l'aspecificità del ricorso rispetto al profilo di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e possibile somma a favore della cassa delle ammende). La Corte ha applicato tale norma per imporre le spese e il versamento di euro 3.000,00.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria prevista a seguito di inammissibilità non opera se la parte non ha agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto, tuttavia, che non sussistessero elementi per escludere la colpa nel caso esaminato.
Massime di principio
- Gli atti di impugnazione trasmessi telematicamente devono rispettare sia i requisiti di firma digitale prescritti (es. PAdES/CAdES) sia essere inviati agli indirizzi PEC ufficialmente indicati dai provvedimenti ministeriali/uffici competenti; in difetto, l'atto può essere dichiarato inammissibile.
- La causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 6-sexies d.l. 137/2020 (conv. L.176/2020) si applica a tutte le impugnazioni, per cui errori formali di trasmissione o firma sono rilevanti e difficilmente sanabili in sede di merito una volta dichiarata l'inammissibilità.
- Per evitare la declaratoria di inammissibilità, è fondamentale conservare le ricevute di trasmissione PEC, i segnali di avvenuta firma digitale e inviare sempre all'indirizzo PEC esatto indicato dall'ufficio competente o dal provvedimento direttoriale.
- Se si contesta l'inammissibilità per ragioni formali, il difensore dovrebbe allegare prova certa dell'avvenuta corretta trasmissione e della validità delle firme digitali; in mancanza, la Corte di cassazione tenderà a confermare l'inammissibilità.
- L'accertamento dell'assenza di "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità può evitare la sanzione pecuniaria: pertanto, se esistono ragioni oggettive (es. malfunzionamenti documentati, note ufficiali dell'ufficio che hanno generato confusione) occorre documentarle dettagliatamente.
- Le contestazioni relative all'esercizio del diritto di difesa (es. diniego di produzione documentale in udienza) vanno provate e specificate; tuttavia, tali censure potrebbero non essere efficaci se il vizio formale di ammissibilità dell'atto persiste.
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