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Sentenza

Sentenza n. 311/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento a) della Deliberazione D.G. n. 1502 del 9.12.2025, di approvazione degli esiti della prova scritta afferente alla procedura selettiva pubblica contenente gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dalla prova orale del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione - Profilo “Specialista Avvocato”, con cui sono stati nominati gli idonei al superamento della prova orale; b) della Deliberazione D.G. n. 17 del 23.1.2026, di approvazione della valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati risultati idonei al superamento della prova scritta; c) dei punteggi attribuiti al termine delle prove orali del 26, 27 e 28 gennaio 2026 e del provvedimento contenente la calendarizzazione dei giorni di espletamento delle prove orali, concernente le tre distinte sedute programmate, con indicazione dei candidati ammessi per ciascuna giornata, connesso alla procedura complessiva e alla legittimità della valutazione; d) del punteggio numerico assegnato a parte ricorrente, pari a 10/30, viziato da correzione erronea, fuorviante e idonea a determinare disparità di trattamento, atteso che la prova scritta della ricorrente è stata eseguita con eccellenza, in piena conformità alla traccia ed ai criteri generali fissati dalla Commissione; e) della griglia finale contenente i voti assegnati dai Commissari alla ricorrente, identici tra loro, che costituisce la graduatoria definitiva della correzione delle prove scritte, viziata e idonea a determinare disparità di trattamento; f) dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 10; g) della nota del 1.12.2025, con cui è stata verbalizzata la consegna ed il deposito degli atti concorsuali contenenti gli esiti della prova scritta; h) della D.D.G. n. 1118 del 12.9.2025, concernente la nomina del Presidente della Commissione di concorso e dei relativi componenti; i) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti per l’area dei funzionari e d’elevata qualificazione (profilo professionale specialista avvocato a tempo indeterminato e a tempo pieno), indetto dal Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia con deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, pubblicata sul BURP n. 92 del 14.11.2024; j) del provvedimento con cui è stata designata la Commissione e nel quale sono state rese le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interesse; k) della deliberazione n. 559 del 3.6.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, di adozione definitiva del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026 di ARIF Puglia, richiamata nella deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, con tutte le delibere ivi richiamate per relationem; l) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, adottati e/o adottandi, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso i verbali, ove e nella parte in cui i componenti di Commissione: a) non hanno reso la dichiarazione di incompatibilità e di assenza di conflitto d’interesse con i candidati ammessi a sostenere le prove scritte; b) non hanno osservato gli obblighi previsti ex DPR 487/1994, D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, art. 51 c.p.c. e dal bando durante l’esercizio delle funzioni concorsuali, anche ai fini del rispetto della normativa in tema di incompatibilità ed anticorruzione; m) di ogni altro atto, accertamento o provvedimento prodromico, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e mai reso noto alla ricorrente, ove e per quanto lesivo degli interessi della ridetta ricorrente, inclusa l’eventuale graduatoria medio tempore formata, in ordine alla quale si fa, sin d’ora, espressa riserva di impugnazione a mezzo di apposito ricorso per motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare del diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio di “21”, previsto come soglia di sufficienza per l’ammissione alla successiva prova orale e, in ogni caso, per essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso, che è ancora in corso di svolgimento.

Giustizia amministrativa202600241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale, inclusi il punteggio di 10/30 nella prova scritta, gli esiti della prova scritta, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a., gli atti della procedura selettiva pubblica indetta per la copertura di otto posti di Specialista Avvocato. In particolare, ha contestato il punteggio di 10/30 attribuito alla prova scritta, ritenendolo erroneo e ingiustificato rispetto al contenuto dell’elaborato e ai criteri fissati dalla commissione, nonché idoneo a determinare disparità di trattamento. Ha inoltre censurato la griglia finale dei voti, i verbali della commissione, gli esiti della prova scritta, la valutazione dei titoli e dei curricula, la calendarizzazione e i punteggi delle prove orali, la nomina della commissione e la mancata o irregolare acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità e assenza di conflitti di interesse. Sono stati dedotti, in termini non ulteriormente specificati dalla pronuncia, profili di violazione della disciplina dei concorsi pubblici, degli obblighi in materia di incompatibilità, conflitto di interessi e anticorruzione, nonché dell’art. 51 c.p.c. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a conseguire il punteggio minimo di 21/30 e a essere ammessa alla prova orale.

La decisione

Il TAR, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha preso atto della dichiarazione resa a verbale dalla ricorrente di non avere più interesse alla decisione della controversia. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla valutazione della prova scritta, alla commissione e agli ulteriori atti concorsuali. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti, quando ricorrono i presupposti processuali per una decisione immediata.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di incompatibilità e astensione dei componenti della commissione; il TAR non ha esaminato il merito della censura.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, quando non emergano ragioni per una diversa definizione del giudizio, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati e comporta la definizione del giudizio in rito.
  • Il giudice amministrativo può definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. dopo avere sentito le parti in camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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