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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23536/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di un contribuente, qualificato come socio al 50% di uno studio professionale associato, contestandogli un maggior reddito quale effetto dell'accertamento di maggior reddito effettuato in capo allo studio associato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, la violazione dell'art. 14 e dell'art. 29 del d.lgs. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, sostenendo che l'impugnazione proposta da uno dei professionisti associati riguardasse inscindibilmente la posizione di tutti gli associati e dell'associazione. Con un secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 2697 c.c. per errata applicazione della presunzione legale relativa ex art. 32 d.P.R. 600/1973; tale secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia fosse affetta da nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, cioè dell'altro socio dello studio professionale associato. Ha quindi dichiarato la nullità dei giudizi di merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria perché provveda a integrare il contraddittorio e a celebrare un nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    L'impugnazione che investe inscindibilmente la posizione di più soggetti richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di riunione/integrazione del giudizio con altro procedimento relativo al medesimo accertamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla capacità di stare in giudizio dei centri di imputazione autonomi tramite i propri componenti o rappresentanti.

  • art. 101 c.p.c.

    La violazione del principio del contraddittorio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta nullità del processo.

  • art. 111 Cost.

    Il principio del giusto processo impone il contraddittorio tra tutte le parti necessarie.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Richiamato nel secondo motivo in tema di presunzione legale relativa sui movimenti bancari o elementi presuntivi dell'accertamento; il motivo è rimasto assorbito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    È richiamato quale base del regime di imputazione del reddito e dell'applicabilità, per identità di disciplina, ai rapporti associativi richiamati dalla giurisprudenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    La causa non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti inscindibilmente interessati; in difetto, il giudizio è nullo.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a redditi imputati per trasparenza o comunque riferibili inscindibilmente a una pluralità di soggetti, l'impugnazione proposta da uno dei partecipanti investe necessariamente anche la posizione degli altri soggetti coinvolti, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Quando ricorre un litisconsorzio necessario originario, il processo celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del contraddittorio; la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la rimessione al primo giudice.
  • Per gli studi professionali associati, pur privi di personalità giuridica, la controversia sull'accertamento del reddito riferito ai soci impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci pretermessi, non essendo sufficiente la sola presenza in giudizio dell'associazione o di alcuni soci.
  • L'accoglimento di un motivo processuale che determina la nullità del giudizio assorbe le ulteriori censure di merito, che non possono essere esaminate prima della regolare instaurazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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