Cassazione Civile, Ordinanza n. 14340/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Un utente del servizio idrico aveva convenuto la società gestrice per ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale nella fornitura di acqua potabile nel periodo indicato, chiedendo la riduzione del canone, il rimborso delle spese per un depuratore e il risarcimento del danno. La società, soccombente in parte in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la lite investisse anche la legittimità dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sulla tariffa; con il secondo ha dedotto violazione della normativa di settore e dell'art. 1218 c.c., contestando il rigetto della domanda di manleva verso la regione e sostenendo che il ruolo dell'ente pubblico nella fase di adduzione e potabilizzazione dell'acqua imponesse la sua responsabilità o garanzia; con il terzo ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi e documenti relativi al ruolo diretto della regione e al diritto della società ad essere manlevata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda dell'utente, perché la pretesa riguardava la riduzione del corrispettivo per parziale inesatto adempimento del contratto di somministrazione e non la contestazione del potere amministrativo di determinazione tariffaria. Ha accolto il secondo motivo, affermando che anche la domanda di manleva proposta dal gestore contro l'ente territoriale concedente, nell'ambito dell'azione risarcitoria dell'utente per insufficiente somministrazione di acqua potabile, appartiene alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di garanzia impropria riflessa sulla domanda principale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare il vizio di giurisdizione; la Corte ha escluso il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale e ha accolto la censura di giurisdizione relativa alla manleva nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360 c.p.c.
è stato invocato per la dedotta violazione/falsa applicazione della normativa di settore e dell'art. 1218 c.c. in tema di manleva.
art. 360 c.p.c.
è stato invocato per omesso esame di fatti decisivi; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del secondo.
art. 1218 c.c.
richiamato quale parametro della responsabilità contrattuale del gestore per inesatto adempimento della somministrazione.
artt. 141 ss. T.U. Ambiente
richiamati dalla ricorrente per sostenere la disciplina di settore del servizio idrico e i rapporti con l'ente pubblico.
artt. 9, 12, 13 d.lgs. 31/2001
invocati dalla ricorrente per attribuire alla regione un ruolo nella fase di adduzione e potabilizzazione dell'acqua.
O.P.C.M. 3921/2011
richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina emergenziale sul servizio idrico e sulla potabilizzazione.
art. 133 d.lgs. 104/2010
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la giurisdizione amministrativa in relazione alla tariffa; la Corte ha escluso che la controversia investisse la legittimità del potere tariffario.
art. 1218 c.c.
richiamato anche per la domanda dell'utente e per la qualificazione della pretesa come risarcitoria da inadempimento contrattuale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla fornitura del servizio idrico, se l'utente chiede la riduzione del corrispettivo perché la prestazione è stata eseguita in modo inesatto o parziale, la domanda resta di natura contrattuale e appartiene alla giurisdizione ordinaria; non assume rilievo la giurisdizione amministrativa solo perché il servizio sia regolato anche da provvedimenti pubblici di determinazione tariffaria.
- La contestazione dell'utente che mira a ottenere il minore pagamento del canone per mancata o insufficiente potabilità dell'acqua non equivale a una censura dell'atto amministrativo che fissa la tariffa, quando si discute soltanto dell'adempimento del gestore e del corrispettivo dovuto in concreto.
- La domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico contro l'ente territoriale, se collegata alla domanda risarcitoria principale dell'utente, costituisce una garanzia impropria e segue la giurisdizione della domanda principale, radicandosi anch'essa davanti al giudice ordinario.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto e la decisione deve essere nuovamente esaminata dal giudice di merito, i motivi ulteriori che dipendono logicamente dalla questione accolta possono rimanere assorbiti.
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