Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27244/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare a carico di un indagato per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di marijuana e hashish, facente capo a un soggetto indicato come promotore dell'organizzazione, operante tra Catania e la Spagna, nonché per una pluralità di reati-fine in materia di stupefacenti. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato gli arresti domiciliari, con presidi ex art. 275-bis c.p.p., in luogo della richiesta custodia cautelare in carcere; il tribunale del riesame aveva rigettato l'appello cautelare del pubblico ministero confermando la misura meno grave. Il ricorso per cassazione deduceva, con unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta adeguatezza degli arresti domiciliari. In particolare si contestava che il tribunale avesse indebitamente ritenuto superata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, nonostante la gravità della compagine criminale, l'organizzazione non rudimentale, i rilevanti profitti, la natura non occasionale dei traffici e il ruolo non marginale dell'indagato, che curava riscossione del denaro, cassa comune, pagamenti e compensi. Si censurava inoltre la motivazione perché il giudice del riesame avrebbe valorizzato in modo contraddittorio l'appartenenza al medesimo nucleo familiare, l'assenza di precedenti e l'osservanza delle prescrizioni domiciliari, elementi ritenuti non idonei a superare la presunzione cautelare, specie a fronte dell'esiguità del periodo di osservazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità in materia cautelare, che non consente rivalutazione del quadro indiziario o delle esigenze cautelari, ma solo controllo della correttezza giuridica della motivazione e dell'assenza di manifeste illogicità. Ha poi ribadito che, per i reati contemplati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., tra cui l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990, opera una duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi contrari specificamente allegati e congruamente valutati. Nel caso concreto ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse intrinsecamente contraddittoria: da un lato descriveva un sodalizio transnazionale, professionalmente organizzato, con ingenti traffici di droga e ruolo spiccato dell'indagato; dall'altro, ai fini della scelta della misura, sminuiva tali dati valorizzando in modo apodittico la composizione familiare del gruppo, l'assenza di precedenti e la condotta serbata in pochi giorni di domiciliari. La decisione del riesame è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma sul vizio di motivazione deducibile in cassazione, qui invocata per denunciare carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    prevede, per taluni delitti ivi indicati, una duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi contrari specifici e motivazione rigorosa

  • art. 275-bis c.p.p.

    richiamato per indicare l'applicazione degli arresti domiciliari con presidi tecnologici in luogo della custodia in carcere

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    norma che disciplina il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza cautelare

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, rientrante tra i reati soggetti alla presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    reati-fine in materia di detenzione, produzione e cessione illecita di stupefacenti contestati unitamente al reato associativo

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    aggravante/rilievo circostanziale richiamato tra i reati-fine in materia di stupefacenti

  • art. 110 c.p.

    richiamo al concorso di persone nei reati-fine contestati

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamo alla continuazione tra plurimi reati-fine

  • art. 61-bis c.p.

    richiamo di circostanza aggravante contestata nei reati-fine

Massime di principio

  • In materia di riesame cautelare, la Corte di cassazione non può rivalutare il materiale indiziario o le esigenze cautelari, ma soltanto verificare la correttezza giuridica della motivazione e l'assenza di manifeste illogicità.
  • Per i delitti rientranti nell'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari sia sull'adeguatezza della custodia in carcere; il giudice può applicare una misura meno afflittiva solo se emergono e sono specificamente valorizzati elementi idonei a superare tale presunzione.
  • Quando il giudice riconosce la gravità, l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva fondandole su un'organizzazione criminale strutturata e sulla professionalità del soggetto, non può poi, senza coerente spiegazione, utilizzare gli stessi dati per giustificare una misura meno grave.
  • La motivazione che superi la presunzione cautelare deve confrontarsi in modo puntuale con il ruolo concreto dell'indagato, con la struttura del sodalizio e con ogni elemento di segno contrario, non essendo sufficiente un richiamo generico all'assenza di precedenti, alla composizione familiare del gruppo o alla mera osservanza, per pochi giorni, delle prescrizioni domiciliari.
  • In presenza di una contraddizione intrinseca tra la valutazione sulla pericolosità e quella sulla adeguatezza della misura, l'ordinanza cautelare è annullabile con rinvio per nuovo giudizio.
  • Parte generale
  • Processo penale
  • Imputazioni in materia di stupefacenti

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.