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Ordinanza

Ordinanza n. 937/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. 0001785 del 17/04/2026 Tit II Cl 1 Fasc, con cui il Comune di Zavattarello ha revocato con decorrenza immediata la licenza n. 4 rilasciata dal medesimo Ente in favore di Autostradale s.r.l. il 04.04.2024; - della nota prot 0000529 del 03/02/2026 Tit VIII Cl 7 Fasc, con cui il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca; - della nota prot. 0000692 del 11/02/2026 Tit VIII Cl 7 Fasc con cui il Comune ha comunicato nuovamente l’avvio del procedimento di revoca; - della nota prot. 0000921 del 25/02/2026 Tit II Cl 1 Fasc, con cui il Comune ha ritenuto di non accogliere le osservazioni formulate da Autostradale s.r.l.; - della nota prot. 0002349 del 25/05/2026 Tit VIII Cl 7 Fasc, con cui l’Ente ha comunicato la chiusura definitiva del procedimento con sollecito alla restituzione della licenza; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202602142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca immediata della licenza per autonoleggio con conducente, connessa comunicazione di avvio e chiusura del procedimento e rigetto delle osservazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la revoca della licenza NCC n. 4 e gli atti del relativo procedimento. La contestazione riguarda, in particolare, l’accertamento comunale secondo cui la società non avrebbe la disponibilità di una rimessa idonea per il ricovero e la manutenzione dei veicoli. A sostegno della propria posizione, la ricorrente ha invocato un contratto di comodato riferito a uno spazio destinato a parcheggio presso una determinata frazione e numero civico. Il Comune ha resistito, sostenendo l’insussistenza del requisito previsto dal regolamento comunale. È inoltre indicato un soggetto non costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati. In particolare, ha rilevato che il regolamento comunale richiede, per il rilascio della licenza NCC, la disponibilità di una rimessa adeguata al ricovero dei mezzi e alla loro manutenzione e prevede la revoca della licenza quando venga meno tale requisito. Gli accertamenti dell’Amministrazione hanno documentalmente dimostrato che il contratto di comodato prodotto dalla società si riferisce genericamente a uno spazio destinato a parcheggio, senza specifica individuazione di una rimessa. Presso il numero civico indicato risultano un’abitazione e un portico; il manufatto corrispondente al portico è utilizzato come autorimessa dal titolare della licenza n. 3. Non è stata quindi dimostrata l’effettiva disponibilità, da parte della società titolare della licenza n. 4, di una rimessa nella quale collocare i propri automezzi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 7 del Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente

    La licenza NCC presuppone l’indicazione e la disponibilità di una rimessa adeguata al ricovero dei veicoli e alla loro manutenzione.

  • art. 41 del Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente

    La licenza è revocabile quando il titolare si trovi in una delle condizioni di impedimento previste dall’art. 7 del regolamento, tra cui la mancanza della disponibilità della rimessa.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta.

Massime di principio

  • Quando la disciplina comunale del servizio di autonoleggio con conducente richiede la disponibilità di una rimessa adeguata al ricovero e alla manutenzione dei veicoli, la mera disponibilità documentata di uno spazio genericamente destinato a parcheggio non dimostra il possesso del requisito.
  • La revoca della licenza NCC può essere disposta quando l’Amministrazione accerti il venir meno della disponibilità effettiva della rimessa richiesta dal regolamento comunale.
  • Ai fini cautelari, la sospensione della revoca può essere negata quando la documentazione disponibile non dimostri in modo attendibile che il titolare disponga di una rimessa effettivamente utilizzabile per i propri automezzi.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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