Sentenza del 10/11/2017 n. 26640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso la residenza fiscale italiana del contribuente per il 2002 ritenendolo residente in Russia in base alla proprietà di un'abitazione e alla permanenza di 183 giorni in tale Stato. Sosteneva che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a, della Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni, per abitazione permanente dovesse intendersi un'abitazione stabilmente disponibile di fatto, indipendentemente dalla proprietà o da altro titolo giuridico. Il contribuente, infatti, viveva in Italia presso l'abitazione della convivente, risultava anagraficamente residente a Milano e aveva in Italia rilevanti relazioni economiche, tra cui attività professionale, partecipazioni societarie e investimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'interpretazione della CTR. Ha stabilito che l'abitazione permanente può sussistere anche senza proprietà o formale titolo giuridico, quando il contribuente abbia la stabile disponibilità di fatto dell'alloggio. Poiché il contribuente disponeva di un'abitazione permanente sia in Russia sia in Italia, la CTR avrebbe dovuto applicare il criterio successivo del centro degli interessi vitali, valutando in quale Stato fossero più strette le sue relazioni personali ed economiche. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 4, comma 2, lettera a, della Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 372 del 1997
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
L'abitazione permanente è una situazione di fatto: non richiede necessariamente la proprietà o uno specifico titolo giuridico, ma la stabile disponibilità dell'alloggio da parte del contribuente. Se tale disponibilità esiste in entrambi gli Stati, occorre individuare il centro degli interessi vitali attraverso la valutazione complessiva delle relazioni personali ed economiche.
Modello di Convenzione OCSE, art. 4
He shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him.
L'espressione relativa alla casa permanentemente disponibile costituisce il riferimento interpretativo della Convenzione Italia-Russia e conferma che rileva la disponibilità stabile dell'abitazione, non il titolo formale di proprietà.
Legge 20 maggio 2016, n. 76
La Corte richiama la successiva disciplina della convivenza di fatto come elemento utile a evidenziare che, già nel 2002, la convivenza stabile poteva costituire una relazione personale rilevante ai fini dell'individuazione dell'abitazione permanentemente disponibile e del centro degli interessi vitali.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure dell'Agenzia sono state ritenute ammissibili perché riguardavano sia la corretta interpretazione della norma convenzionale sia l'omessa considerazione di fatti decisivi relativi alla disponibilità dell'abitazione in Italia e ai legami economici del contribuente.
Massime di principio
- Ai fini delle convenzioni contro le doppie imposizioni, la disponibilità di un'abitazione permanente è normalmente una questione di fatto: può derivare anche dalla convivenza o dall'uso stabile di un immobile appartenente a un'altra persona.
- La proprietà dell'immobile o la titolarità di un contratto di locazione non sono condizioni indispensabili; occorre verificare se il contribuente possa utilizzare stabilmente l'abitazione come propria.
- Quando il contribuente dispone di abitazioni permanenti in più Stati, non è sufficiente considerare il numero di giorni trascorsi o la proprietà degli immobili: bisogna applicare il criterio del centro degli interessi vitali.
- Il centro degli interessi vitali richiede una valutazione complessiva dei legami personali ed economici, inclusi convivenza, residenza anagrafica, attività lavorativa, partecipazioni societarie, investimenti e gestione degli affari.
- La presenza fisica prolungata in uno Stato è un elemento rilevante, ma non determina da sola la residenza convenzionale se risultano legami personali ed economici più stretti con l'altro Stato.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare concretamente dove il contribuente vive, chi sostiene le spese dell'abitazione, quali attività economiche svolge e dove si concentrano i suoi principali interessi personali e patrimoniali.
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