Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1352

Regolamento (UE) 2024/1352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne

Normativa europea32024R1352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i regimi ECRIS-TCN e CIR per consentire alle autorità che svolgono gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 di identificare o verificare l’identità dei cittadini di paesi terzi e di effettuare controlli di sicurezza. La modifica introduce un accesso mirato ai dati e prevede regole specifiche per i riscontri positivi, la consultazione dei casellari nazionali e la registrazione delle operazioni. L’intervento è concepito come complemento tecnico dell’assetto Schengen/interoperabilità, con applicazione differita al 12 giugno 2026.

Modifica dei regolamenti UE 2019/816 ed UE 2019/818 per consentire alle autorità preposte agli accertamenti l’accesso a ECRIS-TCN e al CIR ai fini dell’identificazione/verifica dell’identità e del controllo di sicurezza dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità preposte agli accertamenti definite dal regolamento (UE) 2024/1356, nonché alle autorità nazionali competenti, a eu-LISA e, per quanto rilevante, ad Eurojust, Europol, EPPO, alle autorità designate del VIS e all’unità centrale ETIAS. L’ambito materiale riguarda l’uso di ECRIS-TCN e del archivio comune di dati di identità (CIR) per l’identificazione o verifica dell’identità e per i controlli di sicurezza dei cittadini di paesi terzi soggetti agli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356, con riferimento alle procedure alle frontiere esterne o nel territorio degli Stati membri. Il regolamento non si applica alla Danimarca; l’Irlanda non partecipa all’adozione né è vincolata o soggetta all’applicazione, ai sensi dei protocolli n. 22 e n. 21. Si applica dal 12 giugno 2026, mentre entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Regolamento (UE) 2024/1352: accesso a ECRIS-TCN e al CIR per gli accertamenti sui cittadini di paesi terzi

Il regolamento interviene in via puntuale sui regolamenti (UE) 2019/816 ed (UE) 2019/818 per rendere operativo il sistema di accertamenti introdotto dal regolamento (UE) 2024/1356 nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne. L’obiettivo è consentire alle autorità competenti di verificare identità e profili di sicurezza tramite l’accesso mirato a ECRIS-TCN e al archivio comune di dati di identità (CIR), nel quadro dell’interoperabilità dei sistemi informativi dell’Unione.

Contesto e finalità

Il considerando evidenzia che gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 comprendono identificazione o verifica dell’identità, controlli di sicurezza e consultazione dei pertinenti sistemi e banche dati dell’Unione, al fine di individuare rapidamente eventuali minacce per la sicurezza interna e indirizzare la persona verso la procedura applicabile. In tale prospettiva, l’accesso a ECRIS-TCN è ritenuto indispensabile per verificare condanne per terrorismo o altri reati gravi, mentre il CIR serve a supportare l’identificazione o la verifica dell’identità delle persone registrate nei principali sistemi UE nel settore frontiere, visti, migrazione e cooperazione giudiziaria.

Modifiche al regolamento (UE) 2019/816: ECRIS-TCN

Il regolamento amplia l’oggetto del regolamento (UE) 2019/816 includendo espressamente le condizioni di uso di ECRIS-TCN da parte delle autorità preposte agli accertamenti, e precisa che il sistema deve consentire l’accesso a fini di controllo di sicurezza. La nozione di "autorità competenti" viene estesa per includere tali autorità, insieme alle autorità centrali, a Eurojust, Europol, EPPO, alle autorità designate del VIS e all’unità centrale ETIAS.

Sul piano sostanziale, viene rivisto il regime dell’indicatore: sono segnalate le condanne rilevanti per reati di terrorismo nei 25 anni precedenti e per gli altri reati gravi elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 nei 15 anni precedenti, purché punibili con pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà personale di almeno tre anni secondo il diritto nazionale. L’indicatore è funzionale sia ai sistemi VIS ed ETIAS sia agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356.

Il nuovo articolo 7 quater disciplina direttamente l’accesso: le autorità preposte agli accertamenti possono interrogare ECRIS-TCN tramite il portale di ricerca europeo, ma solo per le registrazioni cui sia stato apposto l’indicatore. In caso di riscontro positivo, la verifica dei casellari nazionali segue il diritto nazionale e canali nazionali di comunicazione; le autorità dello Stato membro di condanna devono trasmettere un parere sulla possibile minaccia per la sicurezza interna entro due giorni o tre giorni, a seconda che gli accertamenti si svolgano sul territorio nazionale o alle frontiere esterne. Se il parere non arriva nei termini, si presume l’assenza di motivi di sicurezza da considerare, e ciò deve essere registrato nel modulo consuntivo del regolamento (UE) 2024/1356.

Modifiche al regolamento (UE) 2019/818: archivio comune di dati di identità (CIR)

Il regolamento interviene anche sul quadro dell’interoperabilità tra sistemi di informazione dell’UE nel settore frontiere/visti e asilo/migrazione. L’articolo 7 viene allineato per consentire l’uso dell’ESP anche per interrogare il CIR; l’articolo 17 chiarisce che il CIR è istituito per agevolare la corretta identificazione o verifica dell’identità delle persone registrate in EES, VIS, ETIAS, Eurodac ed ECRIS-TCN, oltre che per sostenere il funzionamento del MID e l’accesso di autorità designate ed Europol per la prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

L’articolo 20 bis introduce la specifica base giuridica per le autorità preposte agli accertamenti: esse possono interrogare il CIR solo per identificare o verificare l’identità di una persona ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1356 e solo se la procedura è avviata in presenza della persona interessata. Se il CIR contiene dati dell’interessato, l’accesso riguarda i dati indicati all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e i corrispondenti dati dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

Tracciamento, registrazioni e continuità operativa

La disciplina della conservazione delle registrazioni è rafforzata. eu-LISA conserva le tracce di tutte le operazioni di trattamento nel CIR, comprese quelle effettuate ai sensi dell’articolo 20 bis, e deve registrare almeno lo Stato membro che avvia l’interrogazione, la finalità dell’accesso, la data e l’ora, il tipo di dati utilizzati e l’esito della consultazione. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni delle proprie autorità, mentre le agenzie dell’Unione conservano quelle del proprio personale autorizzato.

È inoltre previsto che, in caso di guasto del CIR che renda tecnicamente impossibile l’interrogazione ai fini dell’identificazione, della verifica dell’identità, dell’individuazione di identità multiple o dei controlli per terrorismo e altri reati gravi, eu-LISA informi automaticamente gli utenti interessati.

Applicazione temporale e partecipazione degli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 12 giugno 2026. La Danimarca non partecipa all’adozione né è vincolata o soggetta all’applicazione; l’Irlanda non partecipa all’adozione e non è vincolata o soggetta all’applicazione, salvo quanto eventualmente previsto dal protocollo n. 21. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Finalità della modifica di ECRIS-TCN

All’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/816 viene aggiunta la lettera f) per disciplinare le condizioni di utilizzo dei dati ECRIS-TCN da parte delle autorità preposte agli accertamenti, ai fini del controllo di sicurezza volto a valutare se un cittadino di paese terzo possa costituire una minaccia per la sicurezza interna ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356.

Accesso a ECRIS-TCN per il controllo di sicurezza

All’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/816 viene previsto che il sistema consenta l’accesso a ECRIS-TCN per svolgere il controllo di sicurezza stabilito dal regolamento (UE) 2024/1356. L’articolo 3, punto 6, amplia la nozione di "autorità competenti" includendo le autorità preposte agli accertamenti per l’accesso o l’interrogazione di ECRIS-TCN.

Indicatore relativo alle condanne rilevanti

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), è sostituito per prevedere un indicatore che segnala, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240 nonché degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, le condanne: per reati di terrorismo nei 25 anni precedenti; per gli altri reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 nei 15 anni precedenti; purché il reato sia punibile con pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà personale per almeno tre anni secondo il diritto nazionale.

Uso dei dati da parte delle autorità preposte agli accertamenti

Viene inserito l’articolo 7 quater nel regolamento (UE) 2019/816: le autorità preposte agli accertamenti hanno diritto di accedere a ECRIS-TCN e di interrogarlo tramite il portale di ricerca europeo, ma solo rispetto alle registrazioni nel CIR cui sia stato apposto l’indicatore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Gestione dei riscontri positivi e tempi di risposta

In caso di riscontro positivo, la consultazione dei casellari giudiziali nazionali avviene secondo il diritto nazionale e tramite canali nazionali. Le autorità nazionali rilevanti dello Stato membro di condanna devono trasmettere un parere alle autorità preposte agli accertamenti entro due giorni se gli accertamenti avvengono sul territorio dello Stato membro, oppure entro tre giorni se avvengono alle frontiere esterne. Se il termine decorre senza parere, si intende che non vi sono motivazioni di sicurezza da considerare; tale assenza di parere e di motivazioni di sicurezza va registrata nel modulo consuntivo previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2024/1356.

Potenziamento del CIR per l’identificazione e la verifica dell’identità

Nel regolamento (UE) 2019/818 l’articolo 7, paragrafo 2, viene riformulato per usare l’ESP anche per interrogare il CIR, oltre che i sistemi centrali Eurodac ed ECRIS-TCN, secondo i rispettivi diritti di accesso. L’articolo 17, paragrafo 1, è sostituito per chiarire che il CIR serve a facilitare e contribuire alla corretta identificazione o verifica dell’identità delle persone registrate nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac e nell’ECRIS-TCN, e a sostenere il MID e l’accesso di autorità designate ed Europol per finalità di contrasto a terrorismo e reati gravi.

Accesso al CIR ai fini degli accertamenti

È inserito l’articolo 20 bis nel regolamento (UE) 2019/818: le autorità preposte agli accertamenti possono interrogare il CIR unicamente per identificare o verificare l’identità di una persona ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1356, solo se la procedura è avviata in presenza della persona. Se il CIR contiene dati dell’interessato, le autorità accedono ai dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e a quelli corrispondenti dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

Conservazione delle tracce di accesso al CIR

L’articolo 24 del regolamento (UE) 2019/818 viene modificato per disciplinare la conservazione delle registrazioni delle operazioni di trattamento nel CIR. eu-LISA conserva anche le registrazioni delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 20 bis, includendo Stato membro che ha avviato l’interrogazione, finalità dell’accesso, data e ora, tipo di dati usati e risultati. Gli Stati membri conservano le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità; le agenzie dell’Unione conservano quelle del proprio personale autorizzato.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 12 giugno 2026. È inoltre ribadita la diretta applicabilità negli Stati membri ai sensi dei trattati.

Come è indicizzato

Materiefrontiere esternecooperazione giudiziaria penaleinteroperabilità dei sistemi di informazionesicurezza internamigrazione e asilo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.