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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35488/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto non corrisposto dalla datrice di lavoro insolvente. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo non imputabile al lavoratore la mancata tempestiva attivazione di una procedura esecutiva, poiché egli non si era procurato un titolo esecutivo giudiziale utilmente azionabile nei confronti della società datrice, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 24 l. 88/1989, 47 d.P.R. 639/1970 e degli artt. 2968 e 2969 c.c., sostenendo che il lavoratore fosse decaduto dal diritto per aver introdotto il giudizio oltre il termine di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. 80/1992 e 1176 c.c. per l’inerzia del lavoratore nel munirsi di un titolo giudiziale nei confronti della datrice insolvente. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore di pagamento del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia. Ha inoltre dichiarato compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e ha condannato il lavoratore alla rifusione all’INPS delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata fondata sull’intervenuta decadenza sostanziale dall’azione, rilevabile anche d’ufficio e per la prima volta in cassazione, poiché il giudizio era stato introdotto ben oltre il termine annuale decorrente dall’esaurimento della fase amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 24 l. 88/1989

    Richiamato per affermare che anche le prestazioni del Fondo di garanzia per il T.F.R. rientrano nella gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e sono soggette al termine decadenziale previsto per l’azione giudiziale.

  • art. 47 d.P.R. 639/1970

    Interpretato nel senso che il termine di decadenza sostanziale per proporre l’azione giudiziale opera anche per il T.F.R. erogato dal Fondo di garanzia.

  • art. 2968 c.c.

    Richiamato a sostegno del principio di rilevabilità d’ufficio della decadenza sostanziale quando imposta da norme di ordine pubblico.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato per affermare che la decadenza derivante da norme inderogabili è rilevabile d’ufficio.

  • art. 7 l. 533/1973

    Usato per individuare il termine presuntivo di 120 giorni della fase amministrativa, concorrente al computo del termine complessivo rilevante ai fini della decadenza.

  • art. 46 l. 88/1989

    Richiamato per il termine di 180 giorni per la decisione del ricorso amministrativo, sommato al termine presuntivo di 120 giorni ai fini del calcolo della decadenza.

  • art. 2 d.lgs. 80/1992

    Dedotto dal ricorrente sul tema dell’inerzia del lavoratore nel procurarsi il titolo esecutivo; motivo assorbito.

  • art. 1176 c.c.

    Dedotto dal ricorrente come parametro della diligenza del lavoratore nel munirsi del titolo esecutivo; motivo assorbito.

  • artt. 24 l. 88/1989 e 47 d.P.R. 639/1970

    Letti congiuntamente per stabilire che l’azione giudiziaria deve essere proposta entro un anno e trecento giorni dall’esaurimento della fase amministrativa.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale volta ad ottenere prestazioni del Fondo di garanzia per il T.F.R. è soggetta alla decadenza sostanziale prevista dalla disciplina previdenziale speciale, con applicazione del termine annuale decorrente dall’esaurimento del procedimento amministrativo.
  • La decadenza sostanziale di ordine pubblico è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta in cassazione.
  • Il decorso del termine decadenziale non è sospeso o prorogato dalla tardiva decisione dell’ente sulla domanda amministrativa o da ulteriori vicende della fase amministrativa, se la legge collega espressamente la decorrenza a termini predeterminati e indisponibili.
  • Nel giudizio sul diritto al T.F.R. a carico del Fondo di garanzia, il giudice deve verificare in via preliminare il rispetto del termine decadenziale; una volta accertato il suo inutile decorso, la domanda va rigettata senza esaminare gli ulteriori profili di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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