Sentenza n. 5024/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso docenti per le classi A046 e ADSS e soglie di sbarramento determinate in applicazione della regola dei tre candidati per posto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata per la Regione Campania alle classi di concorso A046 “Scienze giuridiche-economiche” e ADSS “Sostegno - scuola secondaria di secondo grado”, aveva conseguito 80/100 alla prova scritta computer based. Non essendo stata ammessa alla prova orale, ha impugnato l’atto di esclusione, l’avviso recante le soglie di ammissione di 84/100 per A046 e 98/100 per ADSS e l’art. 8, comma 2, del bando, nella parte in cui prevedeva l’ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna classe o tipologia di posto, purché fosse raggiunto il punteggio minimo di 70/100. Con un’unica censura, articolata sotto vari profili, ha contestato l’illegittimità della cosiddetta soglia mobile di sbarramento, deducendone l’irragionevolezza e l’illegittimità dell’effetto escludente. Ha chiesto anche il risarcimento in forma specifica mediante ammissione alla prova orale e/o pratica. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto acquisizioni istruttorie e, in sede cautelare, ha ammesso con riserva la ricorrente alla prova orale; la ricorrente ha documentato il superamento della prova orale per la classe ADSS, mentre non risultava impugnata la successiva procedura né documentato il superamento della prova A046.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha ritenuto legittima la previsione di uno sbarramento tra le diverse fasi della procedura concorsuale quando essa sia ragionevolmente configurata per assicurare l’ordinato svolgimento della selezione e limitare il numero dei candidati ammessi alla fase successiva. La determinazione della soglia di ammissione rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, o del legislatore quando il parametro sia stabilito dalla legge, e nel caso concreto non è emersa una manifesta irragionevolezza, discriminazione o sproporzione. La regola dei tre candidati per posto, con ammissione anche di chi abbia conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo ammesso e con soglia minima di 70/100, è stata ritenuta conforme all’art. 14-bis, comma 1, d.l. 71/2024, che ha modificato l’art. 59, comma 10, lettera a), d.l. 73/2021. Secondo il Collegio, la soglia mobile è funzionale alla selettività della procedura, alla scelta dei candidati più meritevoli, alla qualità del corpo docente, al buon andamento dell’amministrazione e all’esigenza di rapportare il numero dei candidati alle necessità delle istituzioni scolastiche. La precedente ammissione cautelare con riserva non ha determinato l’accoglimento della domanda nel merito. La domanda risarcitoria in forma specifica è stata quindi respinta insieme alla domanda di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della relativa novità della questione e della minima attività difensiva dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, del bando di concorso
alla prova orale è ammesso sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messo a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto
La clausola del bando è stata ritenuta legittima nella parte in cui introduce una soglia mobile collegata al numero dei posti disponibili e limita l’accesso alla prova orale ai candidati collocati entro il triplo dei posti, fermo il punteggio minimo di 70/100.
art. 14-bis, comma 1, d.l. 31 maggio 2024, n. 71
Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi
La norma costituisce la base legislativa della soglia mobile e ammette alla prova orale i candidati entro il triplo dei posti, purché raggiungano almeno 70/100, nonché quelli con il punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
art. 59, comma 10, lettera a), d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100
La disposizione, come modificata, consente una selezione numerica tra prova scritta e orale; la previsione è stata ritenuta funzionale alla selettività della procedura e non manifestamente irragionevole o discriminatoria.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica, diretta all’ammissione alla prova orale e/o pratica, è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.
Massime di principio
- La previsione di una soglia di sbarramento tra le diverse prove di un concorso pubblico è legittima quando sia ragionevolmente finalizzata a garantire l’ordinato svolgimento della procedura e a contenere il numero dei candidati ammessi alla fase successiva.
- La determinazione del punteggio minimo o del numero massimo di candidati ammessi alla prova successiva rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, sproporzione o discriminazione.
- È legittimo il criterio che ammette alla prova orale un numero di candidati pari a una determinata moltiplicazione dei posti messi a concorso, purché il meccanismo sia previsto dalla legge o dalla lex specialis, sia conoscibile prima dello svolgimento della prova e assicuri il rispetto del punteggio minimo stabilito.
- La soglia mobile collegata al numero dei posti disponibili può perseguire legittimamente finalità di selettività, scelta dei candidati più meritevoli, qualità del personale da reclutare e buon andamento dell’amministrazione.
- Il superamento con riserva della prova orale in sede cautelare non consolida la posizione del candidato né impedisce al giudice di respingere definitivamente il ricorso quando la clausola di sbarramento risulti legittima.
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