Cassazione Civile, Ordinanza n. 13805/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento TARI relativi agli anni d’imposta 2014-2017, emessi dal Comune di Napoli per un immobile sito in Napoli e detenuto da una onlus in forza di contratto di comodato/uso gratuito collegato alla confisca del bene alla criminalità organizzata. La contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l’annullamento degli avvisi sostenendo di avere diritto alla riduzione dell’85% prevista dal regolamento comunale per tali immobili. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che la richiesta di agevolazione aveva natura costitutiva e doveva essere presentata preventivamente nei termini regolamentari, sicché non poteva essere riconosciuta in mancanza di domanda tempestiva; con il secondo ha dedotto che la questione della mancata presentazione dell’istanza non era una nuova eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, quindi proponibile anche in appello e accompagnabile dal deposito documentale ex artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la sentenza d’appello non aveva effettivamente deciso sulla natura procedurale o costitutiva dell’istanza di agevolazione, limitandosi a ritenere tardiva e nuova l’eccezione del Comune; la censura era quindi rivolta contro una statuizione non resa. Ha invece accolto il secondo motivo: ha qualificato la deduzione del Comune sulla mancata presentazione della richiesta di riduzione come mera difesa, non soggetta al divieto di nova dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, e ha ritenuto che l’agevolazione fosse facoltativa, subordinata a una richiesta tempestiva quale elemento fondativo del diritto. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1, commi 654 e 660, L. 147/2013
La riduzione della TARI per gli immobili oggetto di confisca e assegnati a finalità sociali è ricondotta a una misura facoltativa, rimessa alla discrezionalità regolamentare del Comune e collegata a previsione di spesa; la richiesta dell’agevolazione assume valore costitutivo del diritto.
art. 23 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare che le eccezioni in senso stretto soggiacciono a preclusioni processuali, mentre le mere difese restano deducibili oltre il termine di costituzione.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel sostenere la possibilità di deposito documentale in appello, in relazione a documenti di mera difesa.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico; non si estende alle mere difese che contestano i fatti costitutivi della pretesa o della domanda avversaria.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
In appello è consentito il deposito di documenti a supporto di mere difese, non essendo soggetto alla preclusione propria delle eccezioni nuove.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Vengono indicati come parametri del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello opera soltanto per le eccezioni in senso stretto, cioè per i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito tributario; non si applica alle mere difese, che contestano i fatti costitutivi della pretesa o della domanda del contribuente.
- L’amministrazione può dedurre in appello, anche con produzione documentale, circostanze che integrino una mera difesa e non alterino il fondamento giuridico e fattuale dell’atto impositivo originario.
- Quando un’agevolazione fiscale è prevista come facoltativa e subordinata a istanza del beneficiario, la domanda tempestiva costituisce elemento costitutivo del diritto al beneficio; in mancanza di richiesta nei termini, l’agevolazione non può essere riconosciuta in sede contenziosa.
- Non è consentito trasformare in sede giudiziale una agevolazione non richiesta nei termini in un beneficio comunque spettante per il solo fatto che l’amministrazione conoscesse in concreto i presupposti sostanziali per fruirne.
- La censura per cassazione è inammissibile se indirizzata contro una statuizione che il giudice di merito non ha effettivamente pronunciato, ossia contro una decisione non presa.
- Quando la questione decisiva è solo la mancata tempestiva richiesta del beneficio e tale circostanza è pacifica, la causa può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti.
- Processo civile
- Contenzioso tributario
- Riscossione
Come è indicizzato
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