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Sentenza

Sentenza n. 3450/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 228 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.01.2025.

Giustizia amministrativa202600236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 228 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 22 gennaio 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.603,87, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

La decisione

Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso e prima della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Poiché l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo l'avvio del giudizio, il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l'amministrazione ha eseguito, successivamente alla proposizione del ricorso, la sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico, poiché il comportamento amministrativo ha reso necessario l'avvio del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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