Sentenza n. 5498/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento a) del Decreto Dirigenziale n. 140 del 22.12.2025, emesso dal Dirigente della UOS 216.02.01 della Regione Campania, notificato in pari data, con il quale la Regione Campania ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la realizzazione di un impianto IPPC 4.2.a per la produzione di idrogeno gassoso tramite elettrolizzatore AEM da 1998 kWe alimentato da un impianto fotovoltaico caratterizzato da una potenza di picco pari a 1.425 kWe, da realizzarsi nel Comune di Acerra (NA) presso l’ex area industriale Montefibre; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione: c) i verbali della Conferenza di Servizi e, in particolare, il verbale della seduta conclusiva del 7 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Campania per un impianto IPPC di produzione di idrogeno verde mediante elettrolizzatore alimentato da impianto fotovoltaico presso l’ex area industriale Montefibre, nel Comune di Acerra, nonché gli atti presupposti, inclusi i verbali della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (regione e beneficiaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Acerra ha impugnato il decreto dirigenziale n. 140 del 22 dicembre 2025, deducendo la violazione degli artt. 14 e seguenti della l. 241/1990 e l’erronea valutazione del proprio dissenso in conferenza di servizi: l’amministrazione procedente aveva considerato il parere comunale favorevole senza condizioni perché ritenuto non conforme all’art. 14-ter, comma 3, della stessa legge e perché la ragione della saturazione del territorio e del cumulo degli impianti sarebbe stata prospettata solo nella seduta conclusiva del 7 agosto 2025, dopo precedenti interlocuzioni nelle quali il Comune aveva chiesto integrazioni e confermato la compatibilità urbanistico-edilizia. Il Comune ha inoltre lamentato travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, violazione della disciplina e dei principi in materia di valutazione ambientale e del d.lgs. 152/2006, frazionamento artificioso del procedimento e violazione del principio di precauzione. La controinteressata ha eccepito l’irricevibilità per tardivo deposito, rilevando che il progetto era finanziato nell’ambito del PNRR e che si applicava il termine processuale dimezzato. In subordine, il Comune ha chiesto il riconoscimento dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione della controinteressata e dichiarato irricevibile il ricorso per tardivo deposito, senza esaminare nel merito le censure contro l’AIA. Ha ritenuto applicabile ai giudizi relativi a interventi finanziati dal PNRR, in forza dell’art. 12-bis, comma 5, del d.l. 68/2022, il rito abbreviato e il termine di deposito di quindici giorni previsto dall’art. 119, comma 2, c.p.a., anziché il termine ordinario di trenta giorni dell’art. 45 c.p.a. La notifica era stata effettuata e perfezionata il 19 febbraio 2026, mentre il ricorso era stato depositato il 10 marzo 2026, oltre il termine dimezzato. Ha respinto la richiesta di errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: il finanziamento PNRR risultava dalla documentazione progettuale allegata al ricorso, non vi erano incertezze normative o giurisprudenziali, condotte fuorvianti dell’amministrazione o gravi impedimenti di fatto. Spese compensate in considerazione della natura della controversia relativa a finanziamenti PNRR.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 5, d.l. 68/2022
Con particolare riferimento al richiamato art. 119, comma 2 c.p.a., di interesse ai fini dell’odierna controversia, va precisato come lo stesso, in materia di rito abbreviato, disponga che “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”.
Per i giudizi relativi a interventi finanziati dal PNRR, il rinvio dell’art. 12-bis, comma 5, alle norme del rito abbreviato comporta l’applicazione dei termini processuali dimezzati.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Orbene, dal quadro normativo citato emerge che i ricorsi in materia di PNRR, in forza dell’applicazione estensiva nei loro confronti delle norme processuali dettate per il rito abbreviato nel processo amministrativo, debbano essere depositati entro il termine dimidiato di quindici giorni (e non di trenta, ordinariamente previsto dall’art. 45 c.p.a.), decorrenti dal perfezionamento della notifica nei confronti dell’ultimo dei destinatari (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 1300 del 2023).
Il ricorso in materia PNRR deve essere depositato entro quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica; il termine ordinario di trenta giorni è dimezzato.
art. 45 c.p.a.
Orbene, dal quadro normativo citato emerge che i ricorsi in materia di PNRR, in forza dell’applicazione estensiva nei loro confronti delle norme processuali dettate per il rito abbreviato nel processo amministrativo, debbano essere depositati entro il termine dimidiato di quindici giorni (e non di trenta, ordinariamente previsto dall’art. 45 c.p.a.), decorrenti dal perfezionamento della notifica nei confronti dell’ultimo dei destinatari (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 1300 del 2023).
Il termine ordinario di deposito di trenta giorni previsto dall’art. 45 c.p.a. è sostituito, nei giudizi PNRR, dal termine dimezzato di quindici giorni.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardivo deposito, in ossequio a quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. a), del codice del processo amministrativo (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 1300 del 2023 e Consiglio di Stato, sez. VII, n. 6518 del 2023).
Il mancato rispetto del termine perentorio di deposito comporta l’irricevibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Si aggiunga che, per giurisprudenza consolidata, la rimessione per errore scusabile è un istituto di carattere eccezionale, posto che esso delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1691 del 2024); si tratta, invero, di un istituto di stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall’oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all’applicazione della normativa violata o da gravi impedimenti di fatto; infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari-ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8726 del 2023; n. 6456 del 2024);
La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e di stretta interpretazione: richiede un impedimento oggettivo o circostanze oggettive idonee a determinare l’errore, quali oscurità normativa, contrasti giurisprudenziali, rassicurazioni fuorvianti di soggetti pubblici o gravi impedimenti di fatto.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda un intervento finanziato nell’ambito del PNRR, il rinvio dell’art. 12-bis, comma 5, del d.l. 68/2022 al rito abbreviato comporta il dimezzamento dei termini processuali ordinari, incluso il termine per il deposito del ricorso, che è di quindici giorni dal perfezionamento della notifica nei confronti dell’ultimo destinatario.
- La rimessione in termini per errore scusabile è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, concedibile solo in presenza di un impedimento oggettivo o di circostanze obiettive che abbiano determinato l’errore; non è giustificata quando la natura PNRR dell’intervento emerge dalla documentazione allegata al ricorso e non sussistono incertezze normative o giurisprudenziali, condotte fuorvianti della pubblica amministrazione o gravi impedimenti di fatto.
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