Sentenza n. 7353/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cancellazione dall’anagrafe antimafia degli esecutori e contestuale applicazione di un’interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la cancellazione della sua iscrizione dall’anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e, contestualmente, ha applicato una misura interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli eventuali atti presupposti, comprese le valutazioni espresse dal Gruppo interforze consultivo (GIC) all’esito del contraddittorio procedimentale. Nel corso del giudizio, in esecuzione di un’ordinanza cautelare del TAR Lazio, la Prefettura di Agrigento ha sospeso gli effetti dell’interdittiva ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, della l. n. 241/1990; inoltre, il Ministero dell’Interno ha disposto l’iscrizione della società nella White List fino all’esito del giudizio di primo grado. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la sospensione degli effetti della misura interdittiva e la successiva iscrizione della società nella White List fino all’esito del giudizio di primo grado hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione. Le spese sono state regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico dell’Amministrazione, in quanto parte virtualmente soccombente, per euro 750, oltre alla rifusione del contributo unificato e agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 30, comma 6, d.l. n. 189/2016
anagrafe antimafia degli esecutori
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’anagrafe dalla quale la società era stata cancellata.
artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011
provvedimento interdittivo
Le disposizioni sono indicate come fondamento della misura interdittiva contestata.
art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990
sospeso gli effetti del provvedimento interdittivo
La norma è richiamata quale base della sospensione degli effetti dell’interdittiva disposta dalla Prefettura in esecuzione della misura cautelare.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, nel contesto della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La norma è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’Amministrazione adotta atti successivi che eliminano o sospendono gli effetti lesivi del provvedimento impugnato e fanno venir meno l’interesse concreto alla decisione.
- La sospensione degli effetti di un’interdittiva antimafia, accompagnata dall’iscrizione dell’impresa nella White List fino all’esito del giudizio di primo grado, può determinare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento dell’interdittiva.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe presumibilmente risultata soccombente alla luce della vicenda processuale e degli atti sopravvenuti.
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