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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20298/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (destinatario)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato presso una galleria d’arte un quadro e ne aveva affidato il trasporto a un vettore collegato al marchio GLS; alla consegna l’opera risultava danneggiata e l’imballaggio appariva divelto. Il destinatario agiva per il risarcimento del danno contro la società indicata sul collo come apparente responsabile; il vettore chiamava in causa la società che gestiva il servizio nella zona di provenienza del bene. In primo grado la domanda veniva accolta e le società venivano condannate in solido. In appello il giudice confermava la condanna della società del trasporto e accoglieva l’appello incidentale dell’altra società, escludendone la legittimazione passiva. La ricorrente per cassazione articolava cinque motivi: 1) prescrizione ex art. 2951 c.c., sostenendo che la richiesta risarcitoria verso di essa era tardiva e che l’ignoranza dell’effettivo responsabile non poteva differire il termine; 2) vizio di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per avere il giudice aderito alla CTU senza autonoma confutazione delle critiche; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle condizioni generali di trasporto, per l’asserita operatività di una clausola di esclusione della responsabilità per lavori artistici di valore superiore a una certa soglia; 4) violazione dell’art. 1698 c.c., per la ritenuta insussistenza della decadenza, assumendo che la merce era stata ricevuta senza riserve e che la contestazione era tardiva; 5) ulteriore censura, nei limiti esposti in ricorso, sempre relativa alla valutazione delle risultanze di merito. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo infondato, il terzo inammissibile e il quarto inammissibile, confermando la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del vettore/trasportatore per il danno al quadro e la condanna al risarcimento in favore del destinatario della spedizione. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione; la Corte non accoglie la tesi secondo cui l’ignoranza del soggetto responsabile sospenderebbe o differirebbe la decorrenza del termine

  • art. 2961 c.c.

    citato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non lo considera decisivo ai fini della prescrizione invocata

  • art. 2951 c.c.

    norma sulla prescrizione breve del trasporto; la Corte valuta infondata la censura che pretendeva di far decorrere o considerare estinto il diritto nonostante la chiamata in causa del terzo responsabile

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla chiamata in causa del terzo; la Corte non accoglie la censura sul difetto dei presupposti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro per le censure di violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro per le censure processuali e di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo se il giudice non dà conto, neppure per relationem, delle ragioni di adesione alla CTU, specie a fronte di critiche specifiche

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’uso di presunte prove non ritualmente acquisite; la Corte osserva che la censura non incide sulla ratio decidendi fondata sull’accordo in deroga desunto dal comportamento concludente

  • art. 1698 c.c.

    richiamato per la decadenza dalla denuncia dei danni da trasporto; la Corte non accoglie la censura perché il giudice di merito aveva valorizzato la tempestiva contestazione e il rifiuto del vettore di riceverla per iscritto

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l’inammissibilità del motivo che non rispettava gli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    norma processuale che ha scandito la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di trasporto, la prescrizione breve non è evitata dall’asserita incertezza del danneggiato sull’identità del responsabile quando il giudice di merito accerti che il soggetto evocato era quello apparentemente legittimato e che l’estensione del contraddittorio al terzo responsabile era conseguenza della situazione processuale concreta.
  • La chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, quando avvenga per individuare l’effettivo obbligato verso l’attore, può comportare l’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato anche prima di un’espressa formulazione nei suoi confronti.
  • La motivazione della sentenza non è apparente se il giudice di merito aderisce alla CTU e, soprattutto, dà conto delle ragioni della propria adesione, disattendendo le critiche specifiche mosse dalle parti; non è necessario un autonomo svolgimento analitico ulteriore quando la risposta alle contestazioni sia comunque evincibile dalla decisione.
  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è inammissibile quando non incide sulla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice abbia fondato la decisione su un accordo desumibile da comportamento concludente e non sulla mera esistenza di un documento specifico.
  • In materia di danni da trasporto, la decadenza ex art. 1698 c.c. non sussiste quando la contestazione dell’avaria sia stata formulata immediatamente al momento della consegna, ma il vettore si sia rifiutato di riceverla o di consentirne la formalizzazione per iscritto.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e devono rispettare gli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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