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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20140/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di numerose cartelle di pagamento per Irpef e Ici e di cinque iscrizioni ipotecarie relative ad anni dal 1994 al 2012. In primo grado il ricorso veniva respinto. In appello, la contribuente deduceva, tra l’altro, l’invalidità delle notificazioni e la nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione perché avvenuta mediante avvocato del libero foro. La CTR riteneva invalida tale costituzione, dichiarava inutilizzabili i documenti prodotti dall’ADER e, reputando non provata la pretesa tributaria, annullava gli atti impugnati. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’ADER, sostenendo che essa poteva validamente costituirsi con avvocato del libero foro. L’Agenzia delle Entrate proponeva controricorso con ricorso incidentale, lamentando che la CTR avesse reso una motivazione apparente e avesse omesso di considerare che la documentazione sulle notifiche era stata prodotta anche dalla stessa Agenzia. Separatamente, l’Agenzia delle Entrate impugnava in cassazione la sentenza resa dalla CTR nel giudizio di revocazione della medesima decisione, deducendo la violazione delle norme sulla notifica delle cartelle esattoriali, in particolare per le notifiche dirette a mezzo posta perfezionate con consegna a persona presente nel domicilio o al portiere, per le quali non sarebbe necessaria la raccomandata informativa né la prova della sua ricezione.

La decisione

La Corte riunisce i due ricorsi per cassazione, accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla validità della difesa mediante avvocato del libero foro, assorbendo il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate; accoglie inoltre, nei limiti precisati, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina della notificazione diretta a mezzo posta. Le due sentenze della CTR vengono quindi cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La riunione dei ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza d'appello e contro la sentenza che decide la revocazione della stessa è ammessa in via analogica, per la connessione tra i provvedimenti e per l’esigenza di trattazione unitaria delle impugnazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto nei motivi che censurano la nullità della decisione per violazione di norme sul patrocinio e per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio di violazione di legge dedotto contro la decisione resa in sede di revocazione in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Viene invocato per sostenere la legittimità della costituzione dell’ADER con avvocato del libero foro.

  • art. 4 novies della L. n. 58 del 2019

    Richiamato quale norma di interpretazione autentica che consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro nei casi non riservati all’Avvocatura dello Stato.

  • art. 132 c.p.c.

    La sua violazione è dedotta per motivazione meramente apparente e omessa considerazione della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate.

  • art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    In tema di cartella di pagamento notificata direttamente a mezzo posta, si applicano le regole del servizio postale ordinario; non è richiesta la raccomandata informativa nei casi considerati dalla Corte.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973

    Per le notifiche degli atti impositivi effettuate mediante consegna a persona presente nel domicilio o al portiere, nei casi esaminati, non è necessario l’invio della raccomandata informativa.

  • art. 14 della L. n. 890 del 1982

    Per la notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall’ufficio finanziario si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle sulla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario.

  • art. 1335 c.c.

    Opera la presunzione di conoscenza dell’atto per effetto del suo arrivo nel luogo di destinazione, superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973

    Quando la notifica avviene al portiere da parte dell’ufficiale giudiziario, la nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo se è provata la ricezione della raccomandata informativa; la Corte richiama la distinzione rispetto alla notifica diretta a mezzo posta.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato solo per evidenziare che, nella notifica diretta a mezzo posta, non si applica il regime della seconda raccomandata previsto per altre modalità di notificazione.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    È richiamato nel delineare i casi speciali in cui l’Agenzia può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato e le ipotesi di apposita delibera motivata.

  • artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016

    Sono richiamati per la scelta e l’affidamento degli avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia, nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici.

  • art. 1, comma 5, del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016

    È richiamato per i criteri generali adottati dall’Agenzia nella scelta degli avvocati del libero foro.

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con avvocato del libero foro è legittima, senza necessità di specifica delibera o di ulteriori formalità, nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato o quando questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio, purché si rispettino i criteri generali e le regole richiamate dalla disciplina speciale.
  • Quando il patrocinio dell'Agenzia da parte dell'Avvocatura erariale o di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione del caso alle ipotesi previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, la sussistenza del relativo presupposto si presume implicitamente dalla costituzione stessa, senza necessità di specifica allegazione o prova.
  • Nel giudizio di cassazione, i ricorsi proposti contro la sentenza d'appello e contro la sentenza resa in sede di revocazione della medesima decisione possono e devono essere riuniti, in via analogica, per connessione oggettiva e per l’esigenza di trattazione unitaria delle impugnazioni.
  • Per la notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo o della cartella di pagamento eseguita dall’ufficio finanziario o dal concessionario, si applicano le regole del servizio postale ordinario; non è richiesto l’invio della raccomandata informativa nei casi in cui l’atto sia consegnato a persona presente nel domicilio del destinatario o al portiere secondo il regime esaminato dalla Corte.
  • In materia di notifiche tributarie, la disciplina della consegna al portiere o a persona presente nel domicilio varia a seconda della modalità di notificazione utilizzata; il giudice di merito deve chiarire in concreto quale forma sia stata seguita per ciascun atto, poiché da ciò dipende il regime di validità della notifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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