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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20491/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA per l’anno d’imposta 2010, oltre interessi e sanzioni. In primo grado la società aveva ottenuto un accoglimento parziale: il giudice tributario aveva escluso sanzioni e interessi ritenendo che la contrazione dei guadagni e la difficoltà di recuperare crediti verso una ASL integrassero un fatto estraneo alla volontà della contribuente, idoneo a escludere la colpevolezza. L’Agenzia delle entrate ha poi ottenuto riforma in appello. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 472/1997, sostenendo che l’illiquidità derivante da reiterati inadempimenti della pubblica amministrazione costituisse forza maggiore e quindi esimente dalle sanzioni tributarie; 2) nullità della sentenza per mancata valutazione di prove documentali, in particolare bilanci e note integrative, che avrebbero dimostrato una crisi finanziaria consolidata e l’impossibilità di reperire risorse; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la CTR non avesse considerato la pendenza di una causa contro una banca e l’esistenza di ingenti debiti bancari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la crisi di liquidità causata dal ritardato pagamento di pubbliche amministrazioni, ancorché grave, non integra la forza maggiore in materia di sanzioni tributarie: essa non è un evento imprevedibile e irresistibile, ma un rischio che l’impresa deve considerare e fronteggiare con idonee misure organizzative e finanziarie. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la censura, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione, in realtà tendeva a rimettere in discussione la valutazione delle prove, non essendo dedotto un vizio riconducibile al "minimo costituzionale" della motivazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché il ricorrente non aveva indicato un fatto storico omesso nei rigorosi termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c., ma aveva censurato la mancata valorizzazione di elementi istruttori e la diversa apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; il testo si interrompe dopo il richiamo all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lgs. 472/1997

    richiamato insieme all’art. 6 per escludere che la crisi di liquidità possa integrare, nel caso concreto, una causa di non punibilità delle sanzioni tributarie.

  • art. 6 D.Lgs. 472/1997

    la forza maggiore, ai fini sanzionatori tributari, va intesa in senso rigoroso e non comprende la crisi di liquidità derivante da ritardi di pagamento della pubblica amministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la denuncia di nullità per motivazione deve riguardare un vizio radicale dell’apparato motivazionale, non la mera insufficienza o il dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente solo il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede il rispetto degli oneri di deposito e specificazione degli atti rilevanti ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, nei presupposti di legge.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso rigoroso, come evento imprevedibile e irresistibile che annulla la coscienza e volontarietà della condotta; non vi rientra la crisi di liquidità derivante dal ritardato pagamento di crediti da parte della pubblica amministrazione, anche se grave e reiterato.
  • L’impresa, in quanto attività intrinsecamente rischiosa, deve programmare la gestione finanziaria tenendo conto anche dei possibili ritardi nei pagamenti dei debitori e predisporre strumenti idonei a far fronte agli obblighi fiscali.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda solo l’anomalia che incide sul minimo costituzionale della sentenza; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso nel processo; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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