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Ordinanza

Ordinanza n. 226/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto istanza di regolarizzazione rapporto locativo emesso dal Dirigente dall’Ufficio area 10 Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia del 12 gennaio 2026 prot. -OMISSIS- e notificato in data 15 gennaio 2026, con il quale si è disposto di rigettare l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo per “carenza dei requisiti di cui all’art. 20, comma 3 lett. a), lett. b), lett. c)”.

Giustizia amministrativa202600624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di regolarizzazione del rapporto locativo relativo a un alloggio di edilizia residenziale pubblica per carenza dei requisiti previsti dalla legge regionale pugliese n. 10/2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, adottato sul presupposto della carenza dei requisiti di cui all’art. 20, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale pugliese n. 10/2014. Dal testo emerge che la contestazione riguarda, in particolare, il requisito temporale previsto dalla lettera a), riferito alla situazione dell’alloggio alla data del 7 aprile 2011. Il ricorrente ha sostenuto implicitamente la propria possibilità di essere qualificato come occupante senza titolo ai fini della regolarizzazione. Si sono costituiti il Comune di Foggia e A.R.C.A. Capitanata.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del diniego. A una sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto non favorevolmente apprezzabili le censure, poiché non sembra sussistere il requisito temporale previsto dall’art. 20, comma 3, lettera a), della legge regionale pugliese n. 10/2014. Alla data del 7 aprile 2011 l’alloggio risultava infatti regolarmente abitato dalla legittima assegnataria, poi deceduta. Di conseguenza, il ricorrente non sembra qualificabile come occupante senza titolo a quella data; tale posizione non è stata ritenuta equiparabile a quella di mero coabitante non autorizzato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 3, lettera a), legge regionale Puglia n. 10/2014

    carenza dei requisiti di cui all’art. 20, comma 3 lett. a), lett. b), lett. c)

    Il requisito temporale previsto dalla disposizione non sembra sussistere quando, alla data del 7 aprile 2011, l’alloggio era regolarmente abitato dalla legittima assegnataria; il mero coabitante non autorizzato non appare equiparabile all’occupante senza titolo.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto, l’istanza di sospensione è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della regolarizzazione di un rapporto locativo relativo a un alloggio ERP, il requisito temporale previsto dalla normativa regionale deve essere verificato con riferimento alla situazione giuridica e fattuale dell’alloggio alla data normativamente stabilita.
  • Il soggetto che, alla data rilevante, coabita senza autorizzazione con il legittimo assegnatario non è automaticamente equiparabile all’occupante senza titolo, se l’alloggio risulta ancora regolarmente abitato dall’assegnatario.
  • In sede cautelare, la sospensione del diniego deve essere negata quando, già a una sommaria delibazione, non risulta integrato il requisito normativo essenziale per ottenere la regolarizzazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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