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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06071/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di cessazione della materia del contendere, dichiarando estinto il giudizio e cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione non si applica nei casi di estinzione del giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. Dopo il deposito del ricorso, la parte ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando l'intervenuto accordo stragiudiziale sottoscritto tra le parti il 20 marzo 2025. Il Comune ha depositato controricorso, ma all'udienza in camera di consiglio è stata valorizzata la sopravvenuta definizione bonaria della lite, con richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere; la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere integra una causa di estinzione del processo quando, per effetto di un accordo sopravvenuto o di altra vicenda estintiva dell'interesse, non sia più possibile o necessario definire il giudizio nel merito.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce rese nei gradi precedenti e non ancora passate in giudicato e non produce giudicato sostanziale sulla pretesa originaria.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti non si estende ai casi di estinzione del giudizio, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
  • In presenza di definizione stragiudiziale della lite, la Corte può dichiarare estinto il giudizio e cassare senza rinvio la sentenza impugnata, con compensazione delle spese ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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