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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33085/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi. Primo motivo (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.): censura dell'affermazione di non punibilità per bancarotta fraudolenta documentale (si eccepiva che la mancata cancellazione dal registro delle imprese non è elemento requisitorio della fattispecie e che il non aggiornamento della contabilità dal 2009 costituirebbe al più bancarotta semplice, basata sulla colpa, non bancarotta fraudolenta con dolo specifico). Secondo motivo (art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.): contestazione della rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello, per mancata e insufficiente motivazione sulla scelta del trattamento sanzionatorio e per eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato (assorbente il secondo) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame. Ha inoltre rigettato l'istanza di rinvio richiesta dal nuovo difensore perché, nel processo per cassazione, la concessione di un termine a difesa non è consentita se la nomina del difensore avviene immediatamente prima della celebrazione del processo; ha richiamato la decadenza per mancato deposito della richiesta di discussione orale nei termini (art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020) e la sospensione dall'Ordine dell'avv. precedente.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure in cassazione per vizio di motivazione e insufficiente valutazione degli elementi probatori con riguardo alla sussistenza del dolo specifico e alla qualificazione giuridica della condotta.

  • art. 216 comma 1 n. 2 R.D. n. 267/1942 (L.F.)

    La Corte richiama la distinzione tra le due forme della bancarotta fraudolenta documentale: la sottrazione/omissione della tenuta può integrare la fattispecie aggravata solo se è provato il dolo specifico (scopo di assicurarsi un profitto ingiusto o arrecare nocumento ai creditori).

  • art. 217 comma 2 R.D. n. 267/1942 (L.F.)

    La mancata o irregolare tenuta della contabilità, in assenza di dolo specifico, rientra nella bancarotta semplice documentale (titolo colposo), distinto dalla fattispecie fraudolenta.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla rimessione e alla richiamata esigenza di sintesi nei motivi di cassazione; la Corte osserva i limiti di richiamo dei motivi nella formulazione del ricorso.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Obbligo di deposito telematico della richiesta di discussione orale almeno 25 giorni liberi prima dell'udienza di Cassazione; la mancata tempestiva presentazione comporta decadenza dalla discussione orale.

Massime di principio

  • La mancata tenuta o l'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216(1)(n.2)) solo se è provato il dolo specifico di procurarsi un profitto ingiusto o di arrecare danno ai creditori; in assenza di tale dolo la fattispecie è quella di bancarotta semplice documentale (art. 217(2)).
  • La qualificazione della condotta (fraudolenta vs. colposa) richiede una motivazione puntuale che colleghi gli elementi fattuali (es. occultamento di risorse, atti depauperativi, sproporzione attivo/passivo, impossibilità di ricostruzione patrimoniale) all'intento di ostacolare la ricostruzione del patrimonio da parte degli organi fallimentari.
  • La formulazione alternativa dell'imputazione (sottrazione o tenuta in guisa da non renderla ricostruibile) è ammissibile e non rende l'imputazione indeterminata, purché la difesa sia adeguatamente informata delle contestazioni.
  • In Cassazione la sostituzione del difensore immediatamente prima dell'udienza non comporta di regola la concessione di un termine a difesa; le richieste procedurali (es. discussione orale) devono rispettare i termini formali di deposito telematico stabiliti dalla normativa d'urgenza.
  • Se le motivazioni dei giudici di merito sono carenti sul punto cruciale dell'elemento soggettivo, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame, richiedendo che il giudice di rinvio fornisca una compiuta valutazione circa il dolo specifico o la sua esclusione.

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