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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11832/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP del 01/09/2023 che aveva annullato l'ordine di sgombero/esecuzione emesso in esecuzione del decreto penale di condanna (22/01/2018) relativo a opere abusive su immobile in Casavatore. Il GIP aveva ritenuto che l'ordine di sgombero riguardasse indebitamente l'intero immobile e non solo le opere oggetto della condanna, prospettando l'impossibilità di demolire senza abbattere l'intero edificio e proponendo la «fiscalizzazione» dell'abuso come soluzione. Il Procuratore ha contestato detta decisione sostenendo che: la "fiscalizzazione" (art. 34 d.P.R. 380/2001) è inapplicabile in caso di difformità totale; l'impossibilità tecnica di demolire non rileva se dipende da causa imputabile al condannato; l'immobile risultava privo di abitabilità e, infine, l'immobile era stato acquisito al patrimonio comunale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che il GIP e il ricorrente avevano equivocato nell'attribuire rilevanza alla classificazione "totale" o "parziale" della difformità in base alla relazione di CT senza confrontarsi con l'editto accusatorio: il decreto penale denunciava una difformità totale (art. 44, lett. b) d.P.R. 380/2001), come desumibile dalla pena applicata (congiunzione di arresto e ammenda). Di conseguenza l'istituto della "fiscalizzazione" (art. 34) non poteva essere applicato. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'impossibilità tecnica di demolire non rileva se dipende da causa imputabile al condannato o al suo dante causa, e che l'ordine di demolizione ha natura reale, trasmissibile agli aventi causa e efficace nei confronti del possessore anche se non autore dell'abuso. Infine la Corte ha richiamato principi secondo cui, quando l'abuso riguarda una parte autonomamente rilevante dell'organismo edilizio, la demolizione può essere limitata agli interventi che hanno alterato la volumetria o la destinazione, ma ha rimandato al giudice di merito per accertamenti tecnici più approfonditi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 380/2001, art. 31

    Richiamato nel ricorso; norma legata ai procedimenti e sanzioni edilizie richiamata come argomento di illegittimità dell'ordinanza impugnata

  • d.P.R. 380/2001, art. 33

    Norma che autorizza l'ordinanza comunale di demolizione; il Comune aveva adottato ordinanza di demolizione ai sensi di tale articolo

  • d.P.R. 380/2001, art. 34

    Istituto della "fiscalizzazione" delle difformità applicabile solo alle difformità parziali rispetto al titolo edilizio; la Corte conferma che non è applicabile in caso di difformità totale

  • d.P.R. 380/2001, art. 44, lett. a) e lett. b)

    La lett. a) disciplina la difformità parziale (sanzione pecuniaria), la lett. b) la difformità totale (consente pena congiunta di arresto e ammenda). Dalla pena irrogata nel decreto penale la Corte desume che la fattispecie contestata era di tipo "totale" (lett. b)

  • L. 47/1985, art. 7

    Richiamata nel motivo di ricorso; utilizzata come riferimento normativo connesso alle procedure edilizie/urbanistiche richiamate dalle parti

Massime di principio

  • La qualificazione della difformità (totale vs parziale) deve essere tratta dall'editto accusatorio/decreto penale e non esclusivamente da una consulenza tecnica: l'oggetto della condanna determina gli strumenti esecutivi applicabili.
  • L'istituto della "fiscalizzazione" (art. 34 d.P.R. 380/2001) è applicabile solo alle difformità parziali; se la condanna riguarda una difformità totale va invece disposta la demolizione/ordine ripristinatorio.
  • L'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione non giova al condannato se tale impossibilità dipende da causa imputabile a lui o al suo dante causa (es.: è egli stesso ad aver realizzato o tollerato l'abuso).
  • L'ordine di demolizione ha natura reale: si trasmette agli eredi e agli aventi causa e resta efficace anche nei confronti del nuovo titolare della disponibilità dell'immobile, salvo annullamento del provvedimento amministrativo che lo abbia eventualmente assorbito.
  • Quando l'abuso riguarda solo parti dell'organismo edilizio, con interventi autonomamente rilevanti o alterazioni sostanziali della volumetria, la demolizione può essere circoscritta ai soli interventi responsabili della difformità; tuttavia ciò richiede accertamenti tecnici precisi e un confronto con l'editto accusatorio.
  • In procedimento di incidente di esecuzione occorrono approfondimenti tecnici prima di escludere l'esecuzione parziale o integrare soluzioni alternative; il giudice di merito deve verificare concretamente la fattibilità e le cause dell'impossibilità.

Testo integrale

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