Cassazione Penale, Sentenza n. 33080/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era sottoposto alla custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, incendio seguito da danneggiamento pluriaggravato, tentata estorsione pluriaggravata e trasferimento fraudolento di valori aggravato. Dopo il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, c.p., aveva chiesto la sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva. Il GIP aveva rigettato l'istanza e il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., ritenendo non superata la presunzione di perdurante pericolosità e di adeguatezza della custodia carceraria. Il Tribunale aveva valorizzato l'assenza della motivazione completa della sentenza di condanna, l'incertezza sull'incidenza concreta della collaborazione e il fatto che la pena inflitta fosse distante dal minimo edittale, reputando non dimostrata una collaborazione decisiva e una completa e irreversibile dissociazione dall'associazione mafiosa. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: vizio di motivazione sulla valutazione della collaborazione e della pericolosità; violazione degli artt. 416-bis.1, terzo comma, e 275, comma 3, c.p.p., per avere il Tribunale richiesto surrettiziamente il massimo effetto premiale della collaborazione; violazione degli artt. 125, 275, comma 3, e 310 c.p.p. e motivazione apparente, per non avere valutato concretamente le dichiarazioni collaborative, le loro ripercussioni sui coimputati e l'eventuale rescissione dei legami associativi; violazione degli artt. 275, comma 3, e 310 c.p.p., per avere applicato automaticamente la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, escludendo che la mancanza della motivazione completa della sentenza di merito impedisse la valutazione cautelare del dispositivo e degli elementi nuovi prodotti nel giudizio di appello cautelare.
La decisione
La Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro. Ha affermato che il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione non determina automaticamente la revoca o la sostituzione della custodia cautelare, ma impone al giudice una nuova e concreta valutazione della pericolosità attuale e delle esigenze cautelari. Il Tribunale, tuttavia, non poteva ritenere preclusivo il fatto che non fosse ancora disponibile la motivazione della sentenza di condanna, né desumere in via congetturale dalla misura della pena l'inefficacia o l'insufficienza della collaborazione. Doveva valutare anche il dispositivo della sentenza e gli ulteriori elementi sopravvenuti, verificando se persistessero legami attuali con l'associazione mafiosa e se la scelta collaborativa avesse determinato un mutamento effettivo dell'assetto di vita e della pericolosità dell'imputato, tale da consentire una misura meno afflittiva. Il nuovo esame è stato demandato al Tribunale di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Disciplina l'appello contro i provvedimenti in materia cautelare; nel relativo giudizio possono essere introdotti elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione.
art. 275, comma 3, c.p.p.
presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere
La presunzione riferita ai reati associativi mafiosi non esclude una nuova valutazione quando emerga una collaborazione concretamente svolta e riconosciuta; il giudice deve motivare il superamento o la persistente operatività della presunzione.
art. 274 c.p.p.
La scelta della misura richiede una verifica concreta dell'attualità delle esigenze cautelari e della pericolosità, anche alla luce della collaborazione e dell'eventuale cessazione dei legami con l'organizzazione criminale.
art. 416-bis.1, comma 3, c.p.
attenuante per chi, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa e collabora concretamente con l'autorità
Il riconoscimento dell'attenuante costituisce un elemento rilevante per la rivalutazione cautelare, ma non comporta automaticamente la revoca o la sostituzione della misura.
art. 16-octies del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
la misura non può essere revocata o sostituita per il solo fatto dell'applicazione dell'attenuante; la revoca o sostituzione richiede l'accertamento dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e, se previsto, del rispetto degli impegni di protezione
Esclude ogni automatismo tra collaborazione e attenuazione della misura, imponendo un accertamento concreto sull'attualità dei collegamenti criminali.
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena
L'entità della pena non consente, da sola, di inferire l'inefficacia della collaborazione o la permanenza della pericolosità, poiché la pena è determinata sulla base di una pluralità di criteri.
art. 125 c.p.p.
obbligo di motivazione dei provvedimenti
La decisione cautelare deve contenere una motivazione effettiva e concreta sulla collaborazione, sulla pericolosità attuale e sull'adeguatezza della misura.
art. 127 c.p.p.
forme del procedimento camerale
Il giudizio di appello cautelare si svolge nelle forme camerali previste dalla norma, nel rispetto del contraddittorio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Il riconoscimento nel giudizio di merito dell'attenuante per la collaborazione prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, c.p. non determina automaticamente la revoca o la sostituzione della custodia cautelare, ma impone al giudice cautelare una nuova valutazione motivata della pericolosità attuale e delle esigenze cautelari.
- La collaborazione concretamente e positivamente svolta può superare la presunzione di pericolosità collegata alla partecipazione a un'associazione mafiosa solo dopo una verifica effettiva della sua incompatibilità con la permanenza di legami attuali con l'organizzazione criminale.
- La mancata disponibilità della motivazione completa della sentenza di condanna non preclude, di per sé, la valutazione cautelare del dispositivo della sentenza e degli ulteriori elementi sopravvenuti ritualmente prodotti nel giudizio di appello cautelare.
- Il giudice cautelare non può desumere in via meramente congetturale dall'entità della pena inflitta l'inefficacia della collaborazione o l'assenza di dissociazione dall'organizzazione criminale, poiché la pena è determinata mediante una pluralità di criteri.
- Nel valutare la sostituzione della custodia cautelare, il giudice deve verificare concretamente se la collaborazione abbia reciso o ridimensionato i legami con il sodalizio criminale e determinato un mutamento dell'assetto di vita e della pericolosità dell'imputato, non potendo applicare automaticamente la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria.
- La scelta collaborativa non comporta necessariamente l'applicazione di una misura meno afflittiva: anche dopo il suo riconoscimento devono essere valutate le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. e l'effettiva attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33026/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33027/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33028/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33031/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33032/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33034/2026 del 08/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →