Cassazione Civile, Ordinanza n. 16706/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto formalizzato come agenzia, che la lavoratrice aveva sostenuto essere in realtà subordinato. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamento della subordinazione e dichiarato illegittimo il recesso qualificato come licenziamento disciplinare, con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 6, L. n. 300/1970. La Corte d’appello aveva invece escluso la subordinazione. Il precedente ricorso per cassazione era stato rigettato con ordinanza n. 19342/2023, ritenendo insindacabile in legittimità l’accertamento di fatto sulla natura autonoma del rapporto. Con il ricorso per revocazione la lavoratrice denunciava errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte di cassazione non avesse esaminato il primo motivo del ricorso originario: in particolare la dedotta violazione degli artt. 61, 62, 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, in relazione agli artt. 1742 e 1743 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto che la norma invocata presupponesse un rapporto formalizzato per iscritto come collaborazione a progetto; la ricorrente sosteneva che l’art. 69, comma 1, potesse applicarsi anche a contratti di agenzia simulati, non aventi ad oggetto vera promozione di affari ma mansioni di area manager, e che l’omesso esame integrasse anche violazione dell’art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva sui fatti interni al giudizio di legittimità, essenziale e decisiva, e non può consistere in un errore di diritto o di valutazione. Nel caso concreto, però, l’ordinanza precedente aveva effettivamente esaminato anche il primo motivo del ricorso originario, sia pure sinteticamente, valorizzando l’inquadramento delle attività di coordinamento degli agenti nell’ambito del rapporto di agenzia e l’esclusione di una simulazione implicita nell’accertamento dell’inesistenza della subordinazione. Pertanto non vi era omesso esame del motivo né errore di percezione, ma solo una valutazione giuridica insuscettibile di revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti casi previsti dalla norma, tra cui l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione o svista materiale, non un errore di giudizio o di diritto, e deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità.
art. 61 d.lgs. 276/2003
Richiamato dalla ricorrente nel motivo originario come norma asseritamente violata nella qualificazione del rapporto.
art. 62 d.lgs. 276/2003
Richiamato dalla ricorrente nel motivo originario come norma asseritamente violata nella qualificazione del rapporto.
art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina anche ai contratti di agenzia simulati e non solo alle collaborazioni a progetto formalizzate per iscritto.
art. 1742 c.c.
Richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto come agenzia.
art. 1743 c.c.
Richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto come agenzia.
art. 112 c.p.c.
Invocato come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sul motivo di ricorso.
art. 7 L. n. 300/1970
Richiamato nel riepilogo del giudizio originario quale parametro di illegittimità del recesso disciplinare.
art. 18, comma 6, L. n. 300/1970
Richiamato nel riepilogo del giudizio originario quale base dell'indennità risarcitoria comminata in primo grado.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale e sulla riserva di motivazione richiamata nella gestione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio contro una sentenza della Corte di cassazione presuppone una svista percettiva immediatamente verificabile sugli atti interni del giudizio di legittimità, non una diversa lettura giuridica del motivo di ricorso.
- Non è configurabile errore revocatorio quando la Corte abbia comunque esaminato il motivo di ricorso, anche in forma sintetica o con argomentazioni non coincidenti con quelle auspicate dal ricorrente.
- La revocazione non può essere utilizzata per censurare errori di diritto, di interpretazione delle norme o di valutazione dell'oggetto del ricorso, perché tali doglianze attengono al giudizio e non alla percezione dei fatti.
- La mancata condivisione della qualificazione giuridica data dalla Corte al motivo di ricorso originario non integra omissione di pronuncia revocabile se la decisione sul punto è comunque ravvisabile nel contenuto della motivazione.
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