Sentenza n. 3952/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano sez. Lavoro 14 febbraio 2024 n. 802
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per le annualità indicate nel titolo ed era stato condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. La sentenza era stata ritualmente notificata all'Amministrazione, ma il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era decorso. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione del pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che il titolo era stato notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e che l'Amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Il credito non risultava contestato né nell'an né nel quantum. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di azionare l'ottemperanza in caso di mancato pagamento.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza di condanna della pubblica amministrazione passata in giudicato, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza se l'Amministrazione non ha eseguito la prestazione dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'Amministrazione sull'esistenza e sull'ammontare del credito, accompagnata dalla mancata produzione di indicazioni sull'adempimento, consente di ritenere non contestato il credito azionato e di accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- In caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'Amministrazione di appartenenza.
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