Ordinanza n. 2263/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del diniego all’accesso ai documenti richiesti il 14.7.2025 al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con riferimento al sistema -OMISSIS-, ricadente nel territorio del Comune d-OMISSIS-(NA), con particolare riferimento ai verbali o le attestazioni riguardanti il collaudo iniziale e le visite periodiche effettuate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, o mancata integrale ostensione, dei documenti relativi all'approvazione, installazione, collaudo, taratura, revisione e presegnalazione di un sistema Tutor 3.0
Esito
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un rimorchio destinatario di una contestazione per presunta violazione dell'art. 142 del Codice della strada, ha presentato al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso difensivo per acquisire il provvedimento di approvazione del sistema Tutor 3.0, gli atti relativi alla segnaletica di presegnalazione della postazione fissa, la documentazione sull'installazione, il collaudo, la taratura e la revisione periodica del sistema, nonché la documentazione fotografica e strumentale della violazione. Il Ministero ha fornito tardivamente parte della documentazione, tra cui fotografie, portali di transito, certificato di taratura e decreto dirigenziale di approvazione del sistema. Il ricorrente ha tuttavia dedotto la mancata ostensione degli atti o delle delibere relativi alla segnaletica di presegnalazione. La concessionaria autostradale ha successivamente dichiarato che tali documenti non esistono, poiché l'installazione non avrebbe richiesto la preventiva adozione di atti normativi o amministrativi. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una formale attestazione dell'inesistenza documentale, con assunzione di responsabilità da parte delle amministrazioni e dei soggetti tenuti alla relativa custodia.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio sull'accesso, ma ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Interno e della società concessionaria, ciascuno per quanto di competenza. Essi devono attestare formalmente l'inesistenza degli atti e delle delibere relativi alla segnaletica di presegnalazione della postazione fissa, producendo l'attestazione entro 45 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, quando i documenti legittimamente richiesti non risultino esistenti negli archivi dell'amministrazione che dovrebbe detenerli, l'amministrazione deve certificarne l'inesistenza; una mera affermazione indimostrata di indisponibilità non è sufficiente. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 5 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
L'istanza di accesso è stata proposta per esigenze di difesa in relazione all'impugnazione di una sanzione amministrativa; il giudizio riguarda la mancata integrale ostensione della documentazione richiesta.
art. 142 Codice della strada
La contestazione sanzionatoria cui si riferisce l'accesso concerne una presunta violazione dei limiti di velocità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando documenti legittimamente richiesti con un'istanza di accesso non risultano esistenti negli archivi dell'amministrazione che dovrebbe detenerli per ragioni di servizio, l'amministrazione deve attestare formalmente tale inesistenza sotto la propria responsabilità.
- La mera e indimostrata affermazione dell'indisponibilità dei documenti non è sufficiente a dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire l'accesso; occorre una certificazione dell'inesistenza documentale idonea a consentire al richiedente di determinarsi sulla base di un quadro completo.
- In un giudizio sull'accesso, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione e degli altri soggetti competenti alla detenzione degli atti, imponendo loro di attestare formalmente l'inesistenza dei documenti richiesti e fissando un termine per il deposito in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 306/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 56/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 219/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 221/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 295/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →