Cassazione Civile, Ordinanza n. 07559/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un architetto aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società, deducendo di essere creditore per il compenso maturato per attività di progettazione e direzione lavori svolte originariamente per una diversa società immobiliare. Sosteneva che il credito fosse opponibile al fallimento perché la società poi fallita avrebbe assunto il debito tramite un atto qualificabile come espromissione ex art. 1272 c.c.; in subordine, invocava l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., assumendo che la fallita avesse tratto vantaggio dalle prestazioni professionali, anche in ragione del subentro nella concessione edilizia e dell’ottenimento di un contributo regionale. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo, da un lato, che il precedente giudicato di merito avesse già dichiarato la nullità del rapporto negoziale per nullità della condizione sospensiva apposta all’accordo e, dall’altro, che non risultasse alcun arricchimento in capo alla fallita, poiché le prestazioni erano state rese solo in favore della originaria committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente, pur invocando un giudicato esterno sulla qualificazione del rapporto come espromissione, non aveva trascritto nel ricorso il testo della sentenza di cui assumeva il giudicato, in violazione del requisito di specificità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l’azione generale di arricchimento è preclusa quando la pretesa contrattuale sia stata rigettata per nullità del titolo contrattuale per illiceità, e che comunque la censura investiva un accertamento in fatto del tribunale sull’assenza di arricchimento, non sindacabile nei termini dedotti. Il terzo motivo è stato assorbito. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta o assorbita nei motivi esaminati.
artt. 52, 56, 93, 98 l.fall.
Evocati dal ricorrente in relazione all’opposizione allo stato passivo e alla verifica dei crediti concorsuali.
art. 1272 c.c.
Richiamato per sostenere la qualificazione dell’accordo come espromissione e l’assunzione del debito da parte della società poi fallita.
art. 2909 c.c.
Invocato in tema di giudicato esterno, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione della sentenza asseritamente coperta da giudicato.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova, senza accoglimento della censura.
art. 2041 c.c.
L’azione di ingiustificato arricchimento è ammessa solo se la pretesa fondata sul contratto difetta ab origine di titolo; è invece preclusa quando la domanda contrattuale sia stata rigettata per nullità del titolo per illiceità.
art. 1355 c.c.
Richiamato nel precedente giudizio di merito come fonte della nullità della condizione meramente potestativa apposta al contratto.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato quale vizio dedotto per violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Indicato dalla Corte come il solo paradigma con cui poteva essere censurato l’accertamento di fatto sull’assenza di arricchimento, non prospettato dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce un giudicato esterno deve trascrivere nel ricorso il contenuto essenziale della sentenza invocata; non basta un mero riassunto, pena l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità.
- L’azione generale di arricchimento senza causa è preclusa quando la domanda fondata sul contratto sia stata rigettata per nullità derivante dall’illiceità del titolo negoziale; essa non può essere utilizzata per aggirare gli effetti della nullità del rapporto contrattuale.
- Per configurare l’azione ex art. 2041 c.c. è necessario allegare e provare non solo il depauperamento dell’attore, ma anche un effettivo arricchimento dell’altra parte, il nesso di correlazione tra i due e l’assenza di una giusta causa.
- L’accertamento del fatto storico relativo all’esistenza o meno di un arricchimento costituisce valutazione di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., non sotto il profilo della mera violazione di legge.
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