Sentenza n. 623/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 3938 del 18 dicembre 2025, notificata il 24 dicembre 2025, avente ad oggetto la risoluzione della convenzione per la gestione della struttura MSNA “L’Oasi del Fanciullo”, nonché di tutti gli altri atti presupposti, antecedenti, consequenziali e connessi; e per il risarcimento dei danni subiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di risoluzione della convenzione per grave inadempimento contrattuale nella gestione di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato la determinazione comunale con cui è stata risolta la convenzione stipulata il 10 agosto 2023 per la gestione della struttura “L’Oasi del Fanciullo”, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, nonché il risarcimento dei danni. Ha dedotto violazione del giusto procedimento, del diritto di difesa e degli obblighi di leale collaborazione, violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 10 e 22 l. 241/1990, difetto di istruttoria, omissione o apparenza della motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà con il verbale ASP e con una nota richiamata nel ricorso, incompetenza funzionale, carenza del potere accertativo, violazione del contraddittorio e dell’art. 12 della convenzione, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sproporzionalità e violazione del superiore interesse del minore. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, sostenendo comunque nel merito la gravità delle inadempienze riscontrate mediante ispezioni.
La decisione
Il TAR, definendo il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la risoluzione della convenzione per asserito inadempimento di obblighi contrattuali nella fase esecutiva del rapporto. Secondo il criterio del petitum sostanziale, le controversie sulla procedura di affidamento spettano al giudice amministrativo, mentre quelle relative all’esecuzione del contratto spettano al giudice ordinario, poiché attengono a diritti e obblighi delle parti in posizione paritetica. La risoluzione anticipata disposta dall’amministrazione per inadempimento, anche se formalizzata in una determinazione amministrativa unilaterale, costituisce esercizio di un diritto potestativo disciplinato dal diritto civile e non espressione di un potere autoritativo. Nel caso concreto, le violazioni contestate alla cooperativa riguardavano specifici obblighi contrattuali e la risoluzione era espressamente prevista dall’art. 15 della convenzione; non risultava quindi in discussione l’esercizio di poteri pubblicistici di regolazione o vigilanza incidenti sull’affidabilità del concessionario, ma l’adempimento delle obbligazioni del rapporto. Il difetto di giurisdizione si estende anche agli atti conseguenti alla risoluzione. Il giudizio può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura della decisione e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando ne ricorrono i presupposti e le parti sono avvisate della possibile decisione semplificata.
art. 11, comma 2, c.p.a.
il giudizio potrà essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza
Disciplina la translatio iudicii dopo la dichiarazione del difetto di giurisdizione, consentendo la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario entro il termine indicato.
art. 15 della convenzione
risoluzione della convenzione ... per grave inadempimento contrattuale
Prevede il rimedio della risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempimento, confermando la natura civilistica della controversia sulla fase esecutiva.
artt. 10 e 22 l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure procedimentali, ma non esaminati nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di imparzialità dell’amministrazione, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla fase di esecuzione di un contratto o di una convenzione pubblica, concernenti l’adempimento o l’inadempimento delle obbligazioni assunte dalle parti, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando una delle parti sia una pubblica amministrazione.
- La risoluzione anticipata del contratto disposta unilateralmente dall’amministrazione per inadempimento del privato, quando si fonda sulle clausole contrattuali e incide sul rapporto sinallagmatico, costituisce esercizio di un diritto potestativo di natura civilistica e non espressione di un potere autoritativo.
- La veste formalmente amministrativa dell’atto con cui l’amministrazione dispone la risoluzione non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se l’atto sia espressione di un potere pubblico oppure operi nell’ambito di un rapporto paritetico regolato dal diritto privato.
- La giurisdizione amministrativa nella fase esecutiva di una concessione può configurarsi quando siano concretamente esercitati poteri pubblicistici di regolazione o vigilanza incidenti sull’affidabilità del concessionario; essa non ricorre, invece, quando la controversia riguarda esclusivamente contenuto, adempimento o inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
- Il difetto di giurisdizione relativo alla risoluzione del contratto si estende agli atti conseguenti che dipendono necessariamente dalla determinazione risolutiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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