Sentenza n. 7697/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica (d.p.r. 30 Dicembre 1972, n. 1035, art. 18 in combinato disposto con art. 11, comma 12, l.r. 6 agosto 1999, n. 12, art. 15) numero protocollo -OMISSIS-4, notificato alla ricorrente in data 20.06.2024, con il quale il direttore generale dell’Ater del Comune di Roma disponeva: “il rilascio immediato dell’alloggio di cui in premessa, libero e vuoto di cose e persone, anche interposte”; nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rilascio immediato dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato dalla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ater del Comune di Roma ha disposto il rilascio immediato dell’alloggio ERP, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 14, comma 1, lett. b), del regolamento regionale Lazio n. 2/2000 e dell’art. 11 della l.r. n. 12/1999, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e della motivazione e illogicità manifesta. Ha sostenuto di possedere i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio e che il provvedimento di sgombero fosse privo di adeguata motivazione. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 47 Cost. e i medesimi vizi di eccesso di potere, sostenendo che l’alloggio non fosse assegnato e versasse in stato di abbandono, nonché invocando la propria condizione di handicap e il diritto all’abitazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia riguarda infatti l’opposizione dell’occupante a un provvedimento di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo e investe il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente, non l’esercizio di una discrezionalità amministrativa. L’ordine di rilascio costituisce un atto imposto dalla legge, la cui legittimità può essere valutata dal giudice ordinario, anche mediante eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti. Il giudice ha escluso che la vicenda rientrasse in un procedimento di assegnazione al quale la ricorrente avesse partecipato quale titolare di un interesse legittimo pretensivo alla collocazione in graduatoria. È irrilevante, ai fini del riparto, il titolo sostanziale invocato dall’occupante, come successione, subentro familiare o assistenziale, esercizio di fatto delle prerogative del conduttore o sanatoria: tali pretese si contrappongono all’atto amministrativo come diritti soggettivi al mantenimento della situazione di vantaggio. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel rispetto delle condizioni e dei termini dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 18 d.P.R. 1035/1972
Richiamato quale base normativa del decreto di rilascio dell’alloggio ERP.
art. 11, comma 12, l.r. Lazio 12/1999
Richiamato, unitamente all’art. 15 della medesima legge regionale, quale base normativa del provvedimento di rilascio.
art. 14, comma 1, lett. b), regolamento Regione Lazio n. 2/2000
Invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta sussistenza dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio; il TAR non ne esamina il merito per difetto di giurisdizione.
art. 47 Cost.
Invocato dalla ricorrente a fondamento del diritto all’abitazione; il TAR non esamina la relativa censura nel merito.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice ordinario competente, alle condizioni e nel rispetto dei termini previsti dalla norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, in relazione alla tutela dei dati personali particolari, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La controversia proposta dall’occupante senza titolo di un alloggio ERP contro il provvedimento amministrativo di rilascio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguarda il diritto dell’amministrazione di procedere esecutivamente al rilascio e non l’esercizio di un potere discrezionale di comparazione dell’interesse pubblico e degli interessi privati.
- L’ordine di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo costituisce un atto imposto dalla legge e non un provvedimento espressivo di discrezionalità amministrativa; il giudice ordinario può quindi conoscere della controversia e, se necessario, disapplicare gli atti amministrativi presupposti.
- Il riparto di giurisdizione resta devoluto al giudice ordinario anche quando l’occupante deduca l’illegittimità della diffida o dell’ordine di sgombero e invochi titoli sostanziali quali successione, subentro familiare o assistenziale, pagamento di canoni e utenze o sanatoria, purché la pretesa sia diretta al mantenimento della situazione di vantaggio e abbia natura di diritto soggettivo.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, nella diversa ipotesi in cui la controversia riguardi un procedimento di assegnazione dell’alloggio al quale l’interessato abbia partecipato quale titolare di un interesse legittimo pretensivo alla collocazione utile in graduatoria.
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