Sentenza n. 6228/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registro ufficiale u. 0109319 del 12.08.2025, con la quale la Federazione Italiana Salvamento Acquatico è stata diffidata «a procedere, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente, all’annullamento del corso svolto presso l’affiliazione di Somma Vesuviana (NA), con contestuale ritiro degli attestati rilasciati e di ogni ulteriore atto connesso e/o discendente»; - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2024, n. 85, pubblicato in G.U. 27 giugno 2024 n. 149, «Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti », quale atto presupposto alla diffida; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida ministeriale a procedere all’annullamento di un corso per assistenti bagnanti e al ritiro degli attestati, nonché decreto ministeriale recante il nuovo regolamento sui soggetti autorizzati alla formazione e al rilascio delle abilitazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (ente formatore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già autorizzata dal 2010 allo svolgimento della formazione e al rilascio del brevetto di assistente bagnanti, ha contestato il nuovo regolamento ministeriale n. 85 del 2024, deducendo che esso avrebbe introdotto requisiti organizzativi e professionali tali da distorcere il mercato, poiché la richiesta qualificazione tecnica SNaQ sarebbe concretamente disponibile soltanto nell’ambito della Federazione Italiana Nuoto, concorrente degli altri enti formatori. Con riguardo alla diffida del 12 agosto 2025, la ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione avesse illegittimamente applicato il nuovo regime a un corso i cui esami finali si erano svolti il 23 aprile 2025, durante il periodo transitorio di dodici mesi previsto dall’art. 19 del regolamento. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività dell’impugnazione del regolamento, la carenza di interesse in ragione della successiva richiesta e ottenuta autorizzazione secondo il nuovo regime e la natura non provvedimentale della diffida.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del decreto ministeriale n. 85 del 2024. Il regolamento era stato pubblicato il 27 giugno 2024, era entrato in vigore il 1° luglio 2024 e conteneva disposizioni immediatamente lesive, non dipendenti da successivi atti applicativi; il ricorso, notificato l’11 settembre 2025, era quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. È stata invece respinta l’eccezione di carenza di interesse: la successiva richiesta di autorizzazione è stata qualificata come adeguamento prudenziale necessario ad assicurare la continuità dell’attività e non come acquiescenza univoca e definitiva. La diffida è stata ritenuta autonomamente impugnabile, poiché imponeva direttamente l’annullamento di un corso già svolto e il ritiro degli attestati entro un termine perentorio, e non costituiva una mera comunicazione ricognitiva o sollecitatoria. Nel merito, la diffida è stata annullata perché il corso, compresi gli esami finali, si era svolto il 23 aprile 2025, entro il periodo transitorio decorrente dal 1° luglio 2024 e destinato a scadere il 30 giugno 2025. L’amministrazione non poteva quindi applicare retroattivamente il nuovo regime a un’attività esaurita durante la vigenza della disciplina precedente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 19 d.m. 29 maggio 2024, n. 85
disciplina transitoria volta a consentire agli enti già autorizzati secondo la normativa previgente di continuare a svolgere l’attività formativa per un periodo di dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento
La disposizione consente agli enti già autorizzati di proseguire l’attività secondo il regime previgente fino alla scadenza del periodo transitorio; nel caso concreto, il termine è scaduto il 30 giugno 2025.
d.m. 29 maggio 2024, n. 85
Il regolamento è stato pubblicato il 27 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2024. Le disposizioni censurate sono state ritenute immediatamente lesive e quindi direttamente impugnabili entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto regolamentare è soggetta al termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione quando le sue disposizioni siano immediatamente lesive e non richiedano l’adozione di successivi atti applicativi per produrre effetti pregiudizievoli.
- La richiesta successiva di autorizzazione secondo una nuova disciplina non determina acquiescenza né perdita dell’interesse all’impugnazione quando costituisca un adeguamento prudenziale diretto ad assicurare la continuità dell’attività e non esprima in modo univoco e definitivo l’accettazione degli effetti dell’atto contestato.
- Un atto denominato diffida è autonomamente impugnabile quando non si limiti a richiamare la disciplina vigente, ma imponga direttamente un comportamento determinato, quale l’annullamento di un’attività già svolta e il ritiro degli atti rilasciati, entro un termine perentorio.
- La disciplina transitoria contenuta in un regolamento deve essere rispettata dall’amministrazione fino alla scadenza stabilita; non è legittimo applicare il nuovo regime a un’attività formativa esauritasi durante il periodo transitorio, quando gli operatori erano autorizzati a proseguire secondo la disciplina previgente.
- L’applicazione del nuovo regime regolatorio a un’attività conclusa durante il periodo transitorio viola la disciplina transitoria e incide ingiustificatamente sull’affidamento degli operatori già autorizzati.
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