Cassazione Penale, Sentenza n. 12252/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese (giudizio abbreviato) per reati connessi al DPR 309/1990 e al codice penale. Il motivo di impugnazione era unico: Mendola sosteneva di aver comunicato la propria positività al Covid-19 il 12/05/2021 e di non poter comparire all'udienza fissata per il 18/05/2021; per tale motivo chiedeva che l'impedimento fosse valutato come assoluto e che fosse disposto il rinvio dell'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse rispettato il termine perentorio previsto dall'art. 23-bis, comma 4, della legge 26/10/2020 n.176 (richiesta di partecipazione personale all'udienza da presentare almeno 15 giorni liberi prima della celebrazione): invece l'istanza era stata inviata via PEC solo 6 giorni prima. Pertanto l'eventuale impossibilità a comparire per positività al Covid risultava irrilevante ai fini della tardività. Per effetto dell'inammissibilità è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
legge 26 ottobre 2020, n. 176, art. 23-bis, comma 4
Stabilisce un termine perentorio (15 giorni liberi prima dell'udienza) per la richiesta di partecipazione personale all'udienza. La mancata osservanza di tale termine rende irrilevante ogni successivo impedimento a comparire.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese processuali e la possibilità di imporre una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, commi 1 e 4
Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti relative alla detenzione e alla commercializzazione di droghe; qui richiamate come disposizioni incriminatrici oggetto della condanna di merito.
codice penale, artt. 110; 61 n.2; 81; 624; 625 nn.2 e 7
Norme del codice penale richiamate nella sentenza di merito (concorso di persone, circostanze aggravanti e reati contro il patrimonio). Richiamate come norme sostanziali che hanno formato oggetto della condanna di primo grado e della conferma in appello.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Cassazione in relazione al principio secondo cui, ai fini dell'imposizione di sanzioni per ricorso inammissibile, deve valutarsi l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie non erano emersi elementi di non colpevolezza del ricorrente.
Massime di principio
- I termini procedurali per la partecipazione personale alle udienze fissati dalla normativa emergenziale (es. art. 23-bis legge 26/10/2020 n.176) sono perentori: la loro violazione rende irrilevanti anche impedimenti successivi come la positività al Covid-19.
- In situazioni analoghe è fondamentale presentare tempestivamente, secondo i termini prescritti, le istanze di partecipazione o di rinvio; istanze tardive rischiano di non essere prese in considerazione.
- La prova dell'impedimento (es. certificazione di positività) non supplisce alla mancata osservanza dei termini procedurali, salvo che si riesca a dimostrare l'assenza di colpa nella tardività.
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo l'esito negativo del rimedio, ma anche l'onere delle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende; è quindi opportuno valutare la tempestività e la fondatezza prima di proporre il ricorso.
- Quando si agisce in materia penale durante periodi con norme emergenziali, è utile verificare specifiche disposizioni temporanee (e rispettarne i termini) o, se impossibile, documentare in modo molto rigoroso l'impossibilità oggettiva e la tempestività della comunicazione.
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