Sentenza n. 36/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione seconda, n. 1028/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva annullato il provvedimento comunale di sanatoria edilizia del 15 novembre 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Noli ha appellato la sentenza con cui il TAR Liguria aveva annullato il provvedimento comunale che aveva accolto, ai sensi dell’art. 48, comma 3, della l.r. 16/2008, la domanda di sanatoria relativa alla trasformazione di una parte dell’immobile, originariamente autorizzata come autorimessa con licenza edilizia del 1959, in abitazione. Il Comune ha contestato l’interpretazione del TAR secondo cui il mutamento di destinazione d’uso, realizzato prima del 1967, non avrebbe comportato incremento di spazio agibile e non sarebbe stato sanzionabile. Ha dedotto che la trasformazione dell’autorimessa in locali abitativi costituiva difformità dal titolo edilizio originario, sanzionabile già ai sensi dell’art. 32 della l. 1150/1942; che i locali non rispettavano i requisiti minimi di abitabilità; che la sanatoria edilizia richiedeva il rispetto della disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della domanda; e che il mutamento di destinazione d’uso aveva determinato la creazione di nuova superficie utile, con conseguente applicazione dell’art. 48, comma 3, l.r. 16/2008 e dell’art. 13, comma 1, della medesima legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso dei proprietari. Ha ritenuto che l’uso residenziale del piano interrato, originariamente assentito come autorimessa, costituisse già prima del 1967 un illecito edilizio sanzionabile ai sensi dell’art. 32, comma 2, l. 1150/1942, poiché si poneva in contrasto con il titolo edilizio e avrebbe potuto determinare la sospensione dei lavori. Il mutamento da autorimessa a residenza comporta un aumento della superficie utile e della capacità insediativa, anche se non determina un incremento della superficie calpestabile complessiva, perché trasforma una superficie accessoria in superficie abitativa e produce un maggiore carico urbanistico. Tale situazione non integra una violazione meramente formale riconducibile alla sanzione prevista dall’art. 48, comma 2, l.r. 16/2008. Inoltre, la disciplina delle opere interne esclude espressamente gli interventi che comportino aumento delle superfici utili o modifiche della destinazione d’uso. Ne consegue che la domanda di sanatoria rientrava nella fattispecie dell’art. 48, comma 3, l.r. 16/2008, anche in assenza di aumento della superficie complessiva. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la scarsa perspicuità della normativa regionale.
Norme richiamate
art. 48, comma 3, l.r. 16/2008
La sanatoria prevista dalla disposizione si applica alle difformità edilizie, non riconducibili a mere violazioni formali, derivanti anche da un mutamento di destinazione d’uso che abbia determinato un aumento della superficie utile e della capacità insediativa, pur senza incremento della superficie complessiva.
art. 48, comma 2, l.r. 16/2008
La sanzione prevista dalla disposizione è riferibile a violazioni meramente formali e non è applicabile alla trasformazione di una superficie accessoria in superficie abitativa con aumento della superficie utile e del carico urbanistico.
art. 22, comma 2, l.r. 16/2008
che non abbiano comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari
La nozione di opere interne esclude gli interventi che comportino aumento della superficie utile o mutamento della destinazione d’uso; tali modifiche non possono quindi essere considerate meramente interne o formali.
art. 32, comma 2, l. 1150/1942
Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il podestà ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.
Anche prima dell’entrata in vigore della l. 765/1967, la realizzazione di un uso residenziale in luogo dell’autorimessa assentita costituiva inosservanza del titolo edilizio e condotta sanzionabile mediante sospensione dei lavori e successivi provvedimenti ripristinatori.
art. 13, comma 1, l.r. 16/2008
La disposizione è richiamata dal Comune in relazione alla necessità di qualificare e regolarizzare il mutamento di destinazione d’uso secondo la disciplina edilizia applicabile.
Massime di principio
- Il mutamento di destinazione d’uso da autorimessa a residenza può determinare un aumento della superficie utile e della capacità insediativa anche quando non comporti un incremento della superficie calpestabile o della superficie complessiva dell’immobile.
- La trasformazione di una superficie accessoria in superficie abitativa comporta un maggiore carico urbanistico e non costituisce una violazione meramente formale sanabile mediante la disciplina prevista per le difformità di minore rilievo.
- La realizzazione, anche anteriormente all’entrata in vigore della l. 765/1967, di un uso diverso da quello previsto dalla licenza edilizia integra un illecito edilizio sanzionabile quando l’uso realizzato sia difforme dal titolo assentito.
- La nozione di opere interne non comprende gli interventi che comportino aumento delle superfici utili o modifiche della destinazione d’uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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