Cassazione Penale, Sentenza n. 05441/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Gorizia che aveva rigettato i loro ricorsi avverso: (i) il decreto di convalida del sequestro probatorio del 12/04/2025 relativo a 99 colli di tabacco, documentazione di accompagnamento, telefono e apparato satellitare (contestato da AGMG, destinataria del carico); (ii) il decreto di sequestro preventivo del 14/04/2025 relativo al trattore e rimorchio usati per il trasporto (contestato da HOZDA, proprietaria/appaltatrice). Le doglianze principali riguardavano la mancata e insufficiente motivazione (in particolare sul fumus commissi delicti, sul periculum e sulla qualificazione dei beni come "corpo del reato" o "cose pertinenti"), l'assenza di specifica valutazione circa la destinazione dei "cascami di tabacco" (se effettivamente "preparati per la vendita al minuto" e quindi soggetti ad accisa), la natura esplorativa del sequestro e la pretesa buona fede di HOZDA fondata sulla documentazione di accompagnamento e su precedenti verifiche della Guardia di Finanza. Le difese rilevavano inoltre che le nuove norme sanzionatorie (d.lgs. n.141/2024) non hanno modificato le definizioni di "tabacchi lavorati" e che, pertanto, i cascami non confezionati per la vendita al minuto non possono essere considerati "tabacco da fumo" assoggettabile ad accisa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondate le censure sul fumus: le analisi tecniche hanno confermato che il materiale consisteva in kg. 13.266 di "cascami di tabacco" stipati in 99 colli e non ulteriormente confezionati, requisito confrontabile con il precedente di questa Sezione (n. 47306/15/10/2024). Sulla base dell'interpretazione dell'art. 39-bis d.lgs. n. 504/1995, i "cascami di tabacco" assumono rilevanza come "tabacchi da fumo" (e quindi come tabacchi lavorati soggetti ad accisa) solo se sono "preparati per la vendita al minuto"; tale requisito risultava pacificamente insussistente nella fattispecie. Inoltre il nuovo d.lgs. n. 141/2024 ha inasprito le sanzioni ma non ha modificato le definizioni legislative rilevanti. In conseguenza, è stata dichiarata l'insussistenza del fumus commissi delicti e disposta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, la cessazione della misura cautelare reale e del decreto, e la restituzione immediata delle cose sequestrate agli aventi diritto; la Cancelleria dovrà comunicare il provvedimento al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 39-bis d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
"[i] tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa"; "[p]er tabacchi lavorati si intendono: ... c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, ...; sono considerati 'cascami di tabacco' i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco"
La Corte interpreta la norma nel senso che i "cascami di tabacco" rilevano come "tabacco da fumo" (e quindi come tabacchi lavorati assoggettabili ad accisa) solo se risultano "preparati per la vendita al minuto"; senza tale requisito non è configurabile il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011
"Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono: a) il tabacco trinciato ...; b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, ..."
La Corte rileva coerenza con la disciplina nazionale: la direttiva sostiene la distinzione normativa, confermando che i 'cascami' rilevano ai fini dell'accisa solo se preparati per la vendita al minuto.
art. 84 d.lgs. n. 141/2024
Rilevata dalla Corte come norma che ha inasprito il regime sanzionatorio per il contrabbando di tabacchi lavorati, ma priva di effetto modificativo sulle definizioni sostanziali (quali quella di 'tabacchi lavorati' e dei 'cascami').
art. 40-bis d.lgs. n. 504/1995
Citato in riferimento alla disciplina sulle accise e alle categorie di tabacco; la Corte distingue l'ambito di applicazione rispetto ai cascami non pronti per la vendita al minuto.
d.P.R. n. 43/1973 (abrogato)
La Corte osserva che l'abrogazione del d.P.R. n. 43/1973 non ha inciso sulle definizioni sostanziali delle categorie di tabacco rilevanti ai fini penali e doganali.
art. 309, comma 9 c.p.p.
Norma richiamata dalle parti per censurare nullità dell'atto per insufficiente motivazione; la Corte valuta la fondatezza delle censure connesse alla motivazione sul fumus e ne trae conseguenze pratiche sull'annullamento.
art. 292, comma 1, lett. c-bis c.p.p.
Richiamata in relazione alla legittimità del provvedimento di sequestro e alla necessità di adeguata motivazione circa la qualifica dei beni e la loro pertinenzialità rispetto al reato.
art. 324, comma 7 c.p.p.
Citato a supporto delle doglianze sulla valutazione del riesame; la difesa sosteneva che il Tribunale non avrebbe dovuto omettere di considerare determinati elementi probatori offerti.
art. 626 c.p.p.
Norma sulla comunicazione al Procuratore Generale del provvedimento di annullamento; la Corte dispone l'immediata comunicazione ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- I "cascami di tabacco" assumono rilevanza come "tabacco da fumo" (e quindi come tabacchi lavorati soggetti ad accisa) solo se risultano "preparati per la vendita al minuto": in assenza di questo requisito manca il fumus per reati legati al contrabbando di tabacchi lavorati.
- L'inasprimento sanzionatorio contenuto in norme successive (es. d.lgs. n.141/2024) non comporta automaticamente una ridefinizione delle categorie sostanziali; occorre verificare se la definizione legislativa di "tabacchi lavorati" sia effettivamente mutata.
- Il giudice del riesame non può supplire con proprie argomentazioni alle carenze motivazionali del decreto emesso dal Pubblico Ministero: la motivazione sul fumus e sulla pertinenzialità deve risultare dagli atti impugnati o dagli elementi di fatto esaminati.
- Le analisi tecniche di laboratorio hanno valore decisivo nel valutare la natura del materiale sequestrato; esiti che confermino l'assenza dei requisiti di rilevanza fiscale/penale possono determinare l'annullamento senza rinvio del provvedimento cautelare.
- La buona fede del soggetto coinvolto (es. vettore o appaltatore) può essere provata tramite documentazione di accompagnamento e precedenti controlli favorevoli: l'omissione di tali elementi da parte dell'autorità nel provvedimento di riesame è censurabile.
- In casi analoghi è opportuno confrontare la fattispecie con precedenti giurisprudenziali della stessa sezione: decisioni consolidate sulla interpretazione delle definizioni possono risultare vincolanti per l'esito del riesame.
- Se il fumus commissi delicti è escluso, l'annullamento del provvedimento cautelare comporta la restituzione immediata delle cose sequestrate e la cessazione della misura reale.
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