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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Brescia n°02276202200000045000 in data 13/04/2022 all'Az. Ag. Marzocchi Giuseppe avente ad oggetto “Comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca”, relativa al mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata il 12/12/2018 (n°02220207180200929000 indicato nel provvedimento impugnato; n°30020180000011367000 indicato nell'intimazione di pagamento e nella cartella esattoriale), per mancato pagamento di prelievo latte nelle annate lattiero-casearie 1996/1997; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008 e 2008/2009 per una somma intimata complessiva pari ad € 2.353.967,52 (doc. 1); - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo, il ruolo indicato nella cartella presupposta e la cartella esattoriale n°30020180000011367000, notificata nel 2018 (doc. 2), l'intimazione di pagamento n°02220219001829920/000 notificata in data 30/11/21 (doc. 3), nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.

Giustizia amministrativa202200431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa al mancato pagamento di una cartella esattoriale per prelievi supplementari quote latte, nonché gli atti presupposti di iscrizione a ruolo, cartella e intimazione di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (produttore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità derivata della riscossione per mancata o irregolare notifica delle comunicazioni di prelievo; l’illegittimità delle pretese riferite all’annata 1996/97, già oggetto di annullamento giurisdizionale; il contrasto della disciplina nazionale sulle quote latte con il diritto dell’Unione europea e la necessità di ricalcolo del prelievo; l’insussistenza di un accertamento definitivo; l’omessa detrazione delle somme già recuperate mediante compensazione con gli aiuti PAC; l’erronea imputazione delle compensazioni al capitale anziché agli interessi; la decadenza dal recupero ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e la prescrizione del credito; l’illegittima duplicazione del ruolo rispetto all’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti; la carenza di motivazione sul calcolo degli interessi; la nullità o inesistenza degli atti per difetto di sottoscrizione; l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo straordinaria. Nel corso del giudizio è emerso che, per le annate 1996/97, 2004/05, 2007/08 e 2008/09, erano intervenuti giudicati favorevoli alla ricorrente con annullamento delle comunicazioni di prelievo e necessità di ricalcolo, mentre per le annate 2005/06 e 2006/07 si erano formati giudicati sfavorevoli o era intervenuta perenzione dei relativi giudizi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente agli importi riferiti alle annate 1996/97, 2004/05, 2007/08 e 2008/09, poiché i relativi atti di prelievo, costituenti il presupposto unico degli atti di riscossione, erano stati annullati con sentenze passate in giudicato e l’Amministrazione non aveva documentato l’avvenuto discarico della cartella. È stata applicata la regola dell’illegittimità caducante dell’atto a valle rispetto all’annullamento dell’atto presupposto. Il ricorso è stato respinto per le annate 2005/06 e 2006/07, coperte da giudicati sfavorevoli o da perenzione dei giudizi. Il TAR ha ritenuto che l’illegittimità parziale non comportasse l’annullamento integrale della cartella, essendo la pretesa articolata in autonome partite di ruolo. Ha inoltre giudicato infondate o inammissibili le ulteriori censure: le comunicazioni di prelievo erano state conosciute e impugnate; il contrasto con il diritto dell’Unione europea determina annullabilità e non nullità e non consente di rimettere in discussione atti ormai inoppugnabili; gli importi erano esigibili in quanto definitivamente accertati o comunque non sospesi; le doglianze sulle compensazioni erano generiche e non provate; il termine decadenziale dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non si applica al prelievo supplementare, che non ha natura tributaria; l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti non determina duplicazione della riscossione; l’indicazione delle annate, del capitale e degli interessi era sufficiente a motivare gli atti; la mancata sottoscrizione non incideva sulla validità degli atti conformi al modello e riferibili all’organo competente; non occorreva dimostrare un fondato pericolo per la riscossione, poiché i debiti risultavano definitivamente accertati. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    Il termine decadenziale previsto dalla disposizione non si applica al recupero del prelievo supplementare quote latte, che non ha natura tributaria, anche se viene riscosso mediante gli strumenti della riscossione coattiva tributaria.

  • art. 8-quinquies, comma 10, legge n. 33/2009

    Il rinvio all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non introduce una decadenza sostanziale dal recupero del prelievo supplementare dopo il termine biennale previsto per le obbligazioni tributarie.

  • art. 8-ter, commi 1 e 2, legge n. 33/2009

    L’iscrizione delle somme nel Registro nazionale dei debiti presso Agea è equiparata all’iscrizione a ruolo, ma il sistema non comporta una duplicazione della riscossione.

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973

    sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione

    La censura relativa all’assenza dei presupposti per il ruolo straordinario è infondata quando gli importi risultano già definitivamente accertati.

  • art. 21-septies legge n. 241/1990

    ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo

    Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea integra ordinariamente un vizio di annullabilità per violazione di legge, non una causa di nullità, salvo che sia incompatibile la stessa norma interna attributiva del potere.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    La decorrenza degli interessi è ricavabile dalla legge; l’atto di riscossione è sufficientemente motivato se indica le annualità, il capitale e gli interessi dovuti, senza necessità di illustrare analiticamente il calcolo.

Massime di principio

  • Quando l’atto presupposto di un atto di riscossione è annullato con giudicato, l’annullamento si riflette sull’atto successivo nella parte corrispondente, secondo il principio dell’illegittimità caducante, se l’atto presupposto costituisce l’unico titolo della pretesa per quella specifica partita.
  • L’annullamento parziale degli atti presupposti non comporta l’annullamento integrale di una cartella o di un’intimazione quando la pretesa amministrativa è articolata in autonome partite di ruolo: l’atto deve essere annullato soltanto nella parte priva di titolo, mentre conserva efficacia per le partite non incise dai giudicati.
  • La violazione del diritto dell’Unione europea da parte di un provvedimento amministrativo nazionale determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità. Il vizio deve essere dedotto entro il termine di decadenza per l’impugnazione; una volta formatasi l’inoppugnabilità o il giudicato, la successiva giurisprudenza europea non consente normalmente di rimettere in discussione il rapporto, in ossequio alla certezza del diritto.
  • Il termine decadenziale previsto dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per la notifica della cartella non si applica al recupero del prelievo supplementare quote latte, poiché tale credito non ha natura tributaria, anche se è riscosso attraverso gli strumenti della riscossione coattiva tributaria.
  • L’iscrizione di un debito nel Registro nazionale dei debiti di Agea, equiparata all’iscrizione a ruolo, non determina di per sé una duplicazione della riscossione; chi deduce un danno derivante dalle compensazioni con gli aiuti PAC deve allegarlo e dimostrarlo specificamente.
  • Un atto di riscossione è sufficientemente motivato, quanto agli interessi, se indica le annualità di riferimento, l’importo del capitale e quello degli interessi, quando la decorrenza e i criteri di calcolo sono stabiliti direttamente dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrimato del diritto UE e disapplicazioneNullità del provvedimentoDifetto di motivazione

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