Cassazione Civile, Ordinanza n. 28589/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva acquistato un bene immobile in data 27 marzo 2006 e, nell'atto, aveva dichiarato di essere bracciante agricolo dedito abitualmente alla coltivazione della terra, chiedendo i benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina dalla L. n. 604 del 1954. Al momento della registrazione dell'atto non aveva però prodotto né il certificato definitivo né l'attestazione provvisoria dell'Ispettorato provinciale agrario. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo decadute le agevolazioni, notificava nel 2010 un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta di registro e ipotecaria. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo, da un lato, che in mancanza della documentazione l'Ufficio avrebbe dovuto applicare subito l'imposta ordinaria, salva la successiva richiesta di rimborso se la certificazione fosse stata prodotta nel termine triennale, con conseguente decorrenza del termine di decadenza triennale per l'azione dell'Amministrazione dalla registrazione; dall'altro, che l'imposta recuperata doveva qualificarsi come suppletiva e non complementare, sicché era comunque decaduta perché richiesta oltre tre anni dalla registrazione. La CTR aveva respinto il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti dell'agevolazione e qualificando l'imposta come complementare. In cassazione il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 3, 4 e 5 della L. n. 604 del 1954 e dell'art. 42 e 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, insistendo sulla decadenza dell'Ufficio e sulla corretta qualificazione dell'imposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, poiché nei giudizi introdotti dopo il 1 gennaio 2001 la legittimazione spetta solo all'Agenzia delle Entrate. Nei confronti dell'Agenzia, invece, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. La Corte ha ritenuto che, quando il contribuente dichiari di volersi avvalere dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina ma non produca né il certificato definitivo né quello provvisorio al momento della registrazione, l'imposta ordinaria resta dovuta, ma l'azione dell'Amministrazione per recuperare l'imposta si prescrive/decade nel termine triennale decorrente dalla registrazione dell'atto. Poiché l'avviso di liquidazione era stato notificato nel 2010 rispetto a un atto registrato nel 2006, la pretesa era tardiva. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state compensate tra ricorrente e Ministero, mentre l'Agenzia è stata condannata alle spese in favore del contribuente.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 604 del 1954
individua i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che devono risultare documentati secondo la disciplina speciale.
art. 3 L. n. 604 del 1954
richiede la documentazione dei requisiti al momento della registrazione dell'atto, salvo l'ipotesi di attivazione della procedura provvisoria prevista dalla legge.
art. 4 L. n. 604 del 1954
consente, in alternativa alla documentazione immediata, l'applicazione provvisoria dei benefici con produzione del certificato definitivo entro tre anni, pena la perdita dell'agevolazione.
art. 5 L. n. 604 del 1954
prevede che, se non sono prodotti né certificato provvisorio né definitivo, sono dovute le imposte ordinarie, salva la possibilità di rimborso entro il termine triennale con successiva documentazione.
art. 42 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione dell'imposta recuperata come suppletiva e non complementare.
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986
stabilisce il termine di decadenza triennale per la pretesa tributaria, decorrente dalla registrazione dell'atto nel caso in cui il contribuente non abbia prodotto la documentazione richiesta per l'agevolazione.
art. 57 d.lgs. n. 300 del 1999
è richiamato per affermare il trasferimento all'Agenzia delle Entrate dei poteri e rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto per violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Sez. U, n. 3116 del 14/02/2006
precedente richiamato a sostegno del difetto di legittimazione del Ministero nelle controversie tributarie successive all'operatività dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la documentazione dei requisiti deve essere prodotta al momento della registrazione dell'atto, salvo che il contribuente utilizzi la specifica procedura provvisoria prevista dalla legge.
- Se il contribuente si limita a dichiarare in atto di possedere i requisiti ma non presenta né certificato definitivo né attestazione provvisoria, l'Amministrazione può recuperare l'imposta ordinaria entro il termine triennale decorrente dalla registrazione dell'atto.
- Il termine triennale per l'esercizio della pretesa tributaria decorre dalla registrazione quando il beneficio non sia stato validamente e provvisoriamente attivato con la documentazione prevista dalla disciplina speciale.
- La procedura di rimborso e la procedura di applicazione provvisoria dei benefici hanno presupposti diversi e non sono fungibili tra loro.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo il 1 gennaio 2001, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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