L.R. Piemonte 1/2013
"Istituzione del Comune di Mappano".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Comune di Mappano in Provincia di Torino, ricavandone il territorio dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini. Disciplina inoltre i rapporti transitori, il mantenimento provvisorio dei regolamenti vigenti e la gestione commissariale fino alle elezioni; la sede provvisoria è fissata fino allo statuto comunale. Entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Istituzione del Comune di Mappano
Istituzione del Comune di Mappano
La legge regionale istituisce il Comune di Mappano nell’ambito della Provincia di Torino, mediante distacco di porzioni di territorio dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini. La delimitazione territoriale è quella risultante dalla planimetria e dalla descrizione dei confini allegate alla legge.
Delimitazione territoriale e ambito applicativo
La nuova circoscrizione comunale è definita dagli allegati cartografici e descrittivi che fanno parte integrante e sostanziale dell’atto. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale piemontese e produce effetti nel perimetro del nuovo ente locale come individuato nella legge.
Regime transitorio dopo l’istituzione
Dalla data di istituzione del nuovo Comune e fino a diverse determinazioni adottate dalla nuova amministrazione continuano ad applicarsi, nei rispettivi ambiti territoriali, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti nei comuni di provenienza alla stessa data di istituzione del nuovo ente. Si tratta quindi di una continuità amministrativa provvisoria volta a evitare vuoti regolatori.
Rapporti conseguenti alla separazione dei territori
I rapporti derivanti dall’istituzione del nuovo comune devono essere definiti entro sei mesi dall’istituzione stessa dalla Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio provinciale. La definizione avviene nel quadro dei criteri generali previsti dalla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51, richiamata espressamente dalla norma.
Organi provvisori e sede comunale
Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Mappano, dopo le elezioni amministrative, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario nominato secondo la legislazione statale vigente. Sino all’entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede comunale è individuata nell’edificio polifunzionale situato nel Comune di Caselle Torinese, in piazza Don Amerano 1.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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