L.R. Piemonte 17/2012
"Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina criteri e procedure per nomine e designazioni regionali, istituisce un sistema informativo sui finanziamenti dei gruppi consiliari e impone obblighi di trasparenza per società ed enti controllati o partecipati dalla Regione. Prevede anche limiti alle cariche negli organi di amministrazione e controllo e obblighi di adeguamento degli statuti entro 90 giorni dall’approvazione della legge.
Trasparenza delle nomine regionali, dei gruppi consiliari e degli enti partecipati
Trasparenza delle nomine, dei gruppi consiliari e degli enti regionali
La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione, misure di trasparenza e pubblicità relative alle cariche pubbliche, al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari e alle società ed enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione. L’obiettivo è garantire trasparenza, equità, accessibilità, fruibilità e reperibilità delle informazioni.
Sistema informativo sui finanziamenti dei gruppi consiliari
Il Consiglio regionale istituisce un sistema informativo dedicato ai dati sul finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. I dati sono resi disponibili per via telematica:
- al sistema informativo della Corte dei conti, previa intesa;
- al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.
Gli stessi dati sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Disposizioni attuative e pubblicazione dei dati
L’Ufficio di Presidenza definisce le modalità operative di attuazione e, in particolare, le modalità di pubblicazione dei dati relativi al sistema informativo sui gruppi consiliari.
Trasparenza delle società ed enti regionali
Entro 90 giorni dall’approvazione della legge, la Regione deve attivarsi affinché, per le società o gli enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti nei quali detenga una quota maggioritaria, gli statuti o gli atti costitutivi siano modificati per prevedere la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di informazioni, tra cui:
- atti a rilevanza esterna, nei limiti della normativa statale;
- bilancio di previsione annuale;
- trattamento economico degli organi di amministrazione, controllo e dirigenza;
- incarichi esterni e consulenze con indicazione del destinatario, del provvedimento di affidamento e dei corrispettivi;
- collaudi, consulenze e altri incarichi conferiti ai dipendenti;
- contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici o finanziari con indicazione del beneficiario;
- affidamenti assegnati con procedura diretta o ad evidenza pubblica.
Limiti alla titolarità di cariche negli organi sociali
Sempre entro 90 giorni dall’approvazione della legge, la Regione deve far sì che gli statuti o gli atti costitutivi dei soggetti interessati escludano, salvo facoltà di opzione, la possibilità di ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo per:
- titolari di cariche elettive o di governo, salvo quanto previsto dalla l.r. 39/1995, nonché titolari di incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;
- soggetti che rivestano più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione, o controllati da tali soggetti;
- soggetti che rivestano più di due cariche in organi di controllo di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione, o controllati da tali soggetti.
Verifica e misure in caso di inadempimento
Decorso il termine di 90 giorni, la Giunta regionale verifica il rispetto degli obblighi previsti. In caso di inadempienza, anche parziale, può adottare i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione, compresa la sospensione dei trasferimenti e delle erogazioni, se previste.
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