L.R. Piemonte 15/2012
"Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) e della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 18 dicembre 2012, n. 15 aggiorna la l.r. 28/1999 sul commercio e la l.r. 38/2006 sulla somministrazione. Interviene su principi, controlli, sanzioni, uso della denominazione outlet e destinazione degli oneri aggiuntivi, con effetto nella disciplina regionale vigente; alcune misure riguardano procedimenti e controlli ancora operativi, altre hanno rilievo soprattutto normativo di coordinamento.
Modifiche alla disciplina del commercio e della somministrazione in Piemonte
Modifiche alla disciplina del commercio e della somministrazione in Piemonte
La legge regionale Piemonte 18 dicembre 2012, n. 15 introduce una serie di aggiornamenti alla disciplina del commercio al dettaglio contenuta nella l.r. 28/1999 e alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande della l.r. 38/2006. Il provvedimento rafforza i principi generali, disciplina gli outlet, aggiorna controlli e sanzioni e ridefinisce la destinazione di alcune entrate regionali.
Principi generali e finalità della disciplina commerciale
La Regione Piemonte ribadisce che la disciplina commerciale si fonda sulla libertà di iniziativa economica privata, nel quadro del d.lgs. 114/1998 e del d.lgs. 59/2010, nonché dei principi europei in materia di servizi. Le limitazioni all’attività economica privata sono ammesse solo se giustificate da esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, dei beni culturali e della sicurezza, secondo criteri di necessità, proporzionalità e non discriminazione. La legge insiste anche su semplificazione e trasparenza amministrativa.
Tra le finalità perseguite figurano:
- trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e circolazione delle merci;
- tutela del consumatore, con attenzione a informazione, prossimità, assortimento, sicurezza e qualità;
- modernizzazione della rete distributiva e contenimento dei prezzi;
- equilibrio tra diverse tipologie distributive e forme di vendita;
- salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;
- valorizzazione delle piccole e medie imprese anche con forme di incentivazione;
- protezione dell’ambiente e dell’assetto territoriale;
- tutela del patrimonio storico-artistico, dell’ordine pubblico, della sicurezza e della salute.
La Regione riconosce inoltre la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, nel quadro del TUEL e del riordino delle funzioni amministrative regionali.
Esercizio dell’attività commerciale, controlli e revoche
Per le strutture di vendita medie e grandi, le autorizzazioni possono essere revocate quando non risultano rispettati:
- gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica;
- le prescrizioni specifiche contenute nell’autorizzazione;
- gli obblighi connessi agli oneri aggiuntivi previsti dalla legge;
- le norme urbanistiche regionali e comunali applicabili;
- le regole di procedimento previste per il rilascio delle autorizzazioni.
Se manca l’acquisizione degli atti o dei presupposti richiesti, la disciplina consente l’adozione dei provvedimenti conseguenti; è inoltre espressamente richiamata l’ipotesi di impossibilità di attivazione dell’esercizio.
Per il commercio al dettaglio soggetto a SCIA, il comune deve disporre il divieto di prosecuzione dell’attività se, all’avvio o nel corso dell’attività, non sono rispettate le disposizioni urbanistiche e quelle di programmazione commerciale.
I comuni hanno l’obbligo di effettuare un controllo costante sulla veridicità delle SCIA relative agli esercizi di vicinato e, più in generale, nei casi previsti dagli indirizzi e criteri regionali, nonché sul permanere dei presupposti delle autorizzazioni.
La Regione, tramite il responsabile del procedimento della struttura competente in materia di commercio, fornisce supporto interpretativo e applicativo a enti locali e operatori e, per le grandi strutture di vendita, esercita attività di controllo e promuove, se necessario, il ripristino della legittimità attraverso il comune.
Vendite con denominazione outlet
La legge introduce una disciplina specifica per le vendite con denominazione outlet. Sono considerate tali:
- la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti alla produzione;
- la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, purché i prodotti siano stati realizzati almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita e siano fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o beni con lievi difetti non occulti;
- la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, nei limiti dimensionali degli esercizi di vicinato.
La vendita outlet può svolgersi in esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture e centri commerciali. Alla struttura commerciale si applicano le normali disposizioni della legge sul commercio. La denominazione “outlet” deve comparire in insegne, ditte, marchi e pubblicità degli esercizi che svolgono tale attività.
Nei punti vendita outlet è vietata la vendita di merci diverse da quelle consentite dalla norma. Si applicano inoltre le regole su disciplina dei prezzi, vendite straordinarie e promozionali.
Regime sanzionatorio per gli outlet e per la somministrazione
L’uso della denominazione “outlet” fuori dai casi consentiti è punito con sanzione amministrativa da 6.000 a 30.000 euro; in caso di reiterazione, può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un massimo di trenta giorni.
Per la violazione del divieto di vendere merci diverse da quelle consentite o delle regole specifiche applicabili agli outlet, si applica una sanzione da 4.000 a 30.000 euro, con la medesima possibile sospensione in caso di reiterazione.
La disciplina sanzionatoria generale viene estesa anche alle vendite con denominazione outlet per quanto riguarda le vendite promozionali.
Per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’esercizio senza autorizzazione, con autorizzazione revocata o sospesa, oppure senza i requisiti richiesti, comporta una sanzione amministrativa da 2.500 a 15.000 euro. Se viene violato l’obbligo di formazione previsto dalla legge regionale 38/2006, si applica la sanzione prevista dal comma 2 della medesima disposizione.
Destinazione degli oneri aggiuntivi e risorse regionali
Le somme introitate dalla Regione a titolo di oneri aggiuntivi, destinate alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, devono essere reinvestite nel bilancio regionale per finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, rivitalizzazione delle realtà minori, qualificazione del territorio e creazione di centri commerciali naturali.
È inoltre previsto che una quota del 25% dell’onere aggiuntivo confluisca nell’apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate alcune disposizioni precedentemente introdotte dalla l.r. 13/2011, in particolare il comma 4-bis dell’articolo 18-bis della l.r. 28/1999 e il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 13/2011. Si tratta di interventi di coordinamento interno della disciplina commerciale regionale.
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