L.R. Piemonte 16/2012
"Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi".[1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridetermina indennità, rimborsi e indennità di fine mandato di consiglieri e membri della Giunta piemontese, disciplina l’esclusione del vitalizio per condanne definitive contro la PA, riforma contributi e rendicontazione dei gruppi consiliari e prevede misure di contenimento della spesa regionale. Molte regole si applicano dalla X legislatura; alcune disposizioni transitorie riguardano la IX legislatura e l’esercizio 2012.
Riorganizzazione dei compensi, vitalizi, contributi ai gruppi consiliari e spesa regionale in Piemonte
Riorganizzazione di compensi, vitalizi, gruppi consiliari e spesa regionale
La legge regionale piemontese interviene in attuazione delle misure statali di contenimento della spesa e di trasparenza introdotte nel 2012. Ridetermina il trattamento economico degli organi politici regionali, riforma l’indennità di fine mandato e i casi di esclusione del vitalizio, ridisciplina i contributi e la rendicontazione dei gruppi consiliari e detta ulteriori misure di contenimento della spesa e disciplina della locazione passiva.
Finalità generali
La Regione Piemonte dichiara di perseguire:
- la riduzione delle spese di funzionamento;
- la trasparenza e la pubblicità dell’attività dei propri organi.
La legge si inserisce nell’attuazione del decreto-legge n. 174 del 2012 e di altre misure statali di finanza pubblica.
Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta
Il trattamento economico mensile dei membri del Consiglio regionale e della Giunta è articolato in tre componenti:
- indennità di carica;
- indennità di funzione;
- rimborso spese di esercizio del mandato.
Il trattamento ha carattere omnicomprensivo: per la partecipazione a commissioni consiliari permanenti e speciali e alle giunte non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza o rimborsi, comunque denominati. È inoltre vietato il cumulo di indennità o emolumenti.
Misura delle indennità di carica e di funzione
L’indennità di carica è fissata in 6.600,00 euro lordi mensili e spetta in 12 mensilità:
- ai membri del Consiglio regionale, dalla prima convocazione successiva alla proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato;
- al Presidente della Giunta regionale, dalla proclamazione fino alla cessazione dell’incarico;
- agli assessori, anche esterni, dal decreto di nomina fino alla cessazione dell’incarico.
L’indennità di funzione mensile lorda, aggiuntiva rispetto all’indennità di carica, è così determinata:
- 2.700,00 euro per il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale;
- 2.000,00 euro per vicepresidente della Giunta, vicepresidenti del Consiglio e assessori regionali;
- 1.600,00 euro per i presidenti dei gruppi consiliari;
- 1.200,00 euro per consiglieri segretari dell’Ufficio di Presidenza e presidenti di specifici organi consiliari e commissioni;
- 800,00 euro per i vicepresidenti delle commissioni e per i vicepresidenti e il consigliere segretario della Giunta elettorale/incompatibilità.
Per il Presidente della Giunta, sia l’indennità di carica sia quella di funzione sono corrisposte dalla proclamazione fino alla cessazione dell’incarico.
Rimborso spese di esercizio del mandato e missioni
A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta spetta un rimborso spese complessivo mensile di 4.500,00 euro.
Tale rimborso è ridotto fino a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale, salvo che:
- per il Presidente del Consiglio regionale e per i membri della Giunta;
- in caso di assenza giustificata con certificato medico;
- quando il soggetto, nel giorno di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede.
Le modalità di rilevazione delle presenze, di accertamento delle assenze e di graduazione delle decurtazioni sono definite dall’Ufficio di Presidenza.
Per le missioni fuori dal territorio regionale, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute spetta al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli assessori, ai componenti dell’Ufficio di Presidenza e ai presidenti delle commissioni permanenti; spetta anche ai consiglieri cui siano affidati speciali incarichi dal Consiglio regionale.
Trattenuta per l’indennità di fine mandato
Sull’indennità di carica è prevista una trattenuta obbligatoria del 5% destinata alla corresponsione dell’indennità di fine mandato. La trattenuta confluisce nelle entrate del bilancio del Consiglio regionale.
Indennità di fine mandato
L’indennità di fine mandato è pari all’ultima mensilità dell’indennità di carica lorda percepita, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, per un periodo complessivo non superiore a dieci anni, anche non consecutivi.
Ai fini del calcolo:
- la frazione di anno pari ad almeno sei mesi e un giorno vale come anno intero;
- la frazione inferiore non si computa.
Se il consigliere ha già percepito la liquidazione dell’indennità e viene rieletto o riassume il mandato, ha diritto a una nuova indennità per gli anni del nuovo mandato. Superati i dieci anni complessivi, non si applica più la trattenuta mensile per finanziare l’indennità di fine mandato.
Assegno vitalizio: esclusione per condanne contro la pubblica amministrazione
È esclusa l’erogazione del vitalizio, o della quota di vitalizio, al titolare condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, quando la condanna comporti anche l’interdizione dai pubblici uffici.
L’esclusione opera dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e per la durata dell’interdizione.
Il titolare deve comunicare la condanna alla struttura competente del Consiglio regionale entro 10 giorni; la struttura può comunque verificare d’ufficio la situazione e recuperare le somme indebitamente percepite dal passaggio in giudicato, salvi gli effetti dell’articolo 178 c.p.
È inoltre previsto un obbligo annuale di autocertificazione sulla sussistenza di eventuali condanne. Ogni anno, entro il 30 marzo, la struttura competente invia la richiesta di dichiarazione sostitutiva con modulo e termine di restituzione; in caso di mancata risposta, sospende d’ufficio il vitalizio dal primo mese successivo e per tutta la durata dell’inadempienza.
La disciplina si applica anche ai titolari della quota di assegno vitalizio.
Decorrenze e regimi transitori in materia di compensi e vitalizi
Molte disposizioni collegano la loro efficacia alla X legislatura. In particolare:
- l’abrogazione dell’assegno vitalizio prevista dalla legge regionale n. 25 del 2011 resta ferma a decorrere dalla X legislatura;
- la trattenuta per l’indennità di fine mandato introdotta dalla nuova disciplina entra in vigore dalla X legislatura;
- l’abrogazione di alcune norme previgenti sui vitalizi e sull’indennità di fine mandato decorre dalla X legislatura;
- per i consiglieri in carica fino alla IX legislatura continua ad applicarsi la disciplina precedente dell’articolo 2 della l.r. 24/2001.
Per la prima applicazione, il computo dei dieci anni ai fini del limite dell’indennità di fine mandato decorre dal 1° gennaio 2013. Il periodo utile per l’anticipazione sull’indennità di fine mandato decorre dall’inizio della IX legislatura o, per i subentranti, dalla surrogazione.
L’indennità di fine mandato relativa al periodo tra l’inizio della IX legislatura e il 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base dell’indennità di carica in essere al 31 dicembre 2012.
La nuova esclusione del vitalizio per condanna definitiva si applica alle sentenze passate in giudicato successive all’entrata in vigore della legge.
Contributi di funzionamento dei gruppi consiliari e risorse per il personale
La legge ridetermina i contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, considerati organi del Consiglio regionale, e le risorse finanziarie per l’utilizzo del personale.
Per il personale dei gruppi consiliari, la dotazione annuale è commisurata, per ciascun consigliere appartenente al gruppo, al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dall’Ufficio di Presidenza. Questo importo costituisce anche il limite di riferimento per la spesa di personale dei gruppi.
Sono previste riduzioni della quota di finanziamento per:
- i consiglieri che ricoprono la carica di Presidente della Giunta o del Consiglio, vicepresidente del Consiglio o assessore regionale: riduzione del 50%;
- i consiglieri appartenenti al gruppo misto: riduzione del 20%.
Personale dei gruppi consiliari
Il conferimento di incarichi nelle segreterie dei gruppi consiliari a dipendenti regionali o di enti strumentali/dipendenti comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico.
L’aspettativa è utile:
- per trattamento di quiescenza, previdenza e anzianità di servizio, se l’incarico è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato;
- per l’anzianità di servizio, se l’incarico è conferito con collaborazione coordinata e continuativa.
I gruppi possono avvalersi anche di personale esterno con contratto di diritto privato a tempo determinato, compresa la collaborazione coordinata e continuativa, entro il limite massimo del 60%; tale limite non vale per i gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico è determinato in relazione alle prestazioni richieste.
I contratti sono stipulati dal presidente del gruppo o, per il gruppo misto, dal consigliere di riferimento. Il rapporto può cessare in qualsiasi momento su iniziativa del presidente o del consigliere di riferimento e cessa comunque con lo scioglimento del gruppo.
Rendicontazione dei gruppi consiliari
Ogni gruppo consiliare e i componenti del gruppo misto, singolarmente o associati, gestiscono autonomamente le risorse per il personale secondo il proprio regolamento interno.
Ogni anno, entro il 20 febbraio, i presidenti dei gruppi e i componenti del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione dell’esercizio annuale, redatta secondo il modello approvato dall’Ufficio di Presidenza e nel rispetto delle linee guida statali.
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la rendicontazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 1° marzo di ogni anno. La Corte si pronuncia con deliberazione sulla regolarità della nota, che viene pubblicata.
Le note sono allegate alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale e pubblicate anche sul sito istituzionale insieme al rendiconto generale.
Se una nota non è conforme, il Presidente del Consiglio trasmette ai gruppi la richiesta di regolarizzazione. In caso di mancato invio della nota o di mancata regolarizzazione nei termini, l’Ufficio di Presidenza stabilisce la restituzione delle somme ricevute e non rendicontate o regolarizzate. L’obbligo di restituzione scatta anche in caso di deliberazione di non regolarità della Corte dei conti.
Entro 45 giorni dall’inizio di ogni nuova legislatura, ciascun gruppo deve presentare una nuova nota di rendicontazione. Se il gruppo non si ricostituisce, la nota è predisposta dal presidente uscente. L’Ufficio di Presidenza disciplina anche il riversamento del saldo di cassa per chiudere eventuali partite debitorie della precedente legislatura.
Norme transitorie su personale e spese di funzionamento dei gruppi
Per la IX legislatura, le spese di personale dei gruppi non possono superare l’importo complessivo dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012 e non possono aumentare. Sono fatti salvi i contratti già in essere.
Le risorse annue per il personale sono rideterminate al costo annuo dei contratti in essere a quella data. Se cambia la composizione del gruppo, il valore è rapportato al numero dei consiglieri prima della variazione e poi riattribuito.
Per la rendicontazione delle spese relative al contributo di funzionamento del 2012, si applica una disciplina transitoria: entro il 28 febbraio 2013 i gruppi presentano una nota riepilogativa sull’utilizzo dei fondi 2012, articolata per categorie e voci. La mancata presentazione comporta la sospensione dei contributi, salvo il caso in cui i documenti contabili non siano disponibili per ragioni indipendenti dalla volontà del gruppo.
Ulteriori misure di contenimento della spesa e locazioni passive
La Regione prosegue nell’applicazione delle regole statali di contenimento della spesa previste da varie norme del 2010, 2011, 2012 e successive, attraverso i provvedimenti normativi e amministrativi di competenza del Consiglio regionale e della Giunta.
Le valutazioni tecniche relative ai contratti di locazione passiva, attribuite dall’ordinamento statale all’Agenzia del demanio, sono svolte dai competenti uffici tecnici regionali, restando ferme le verifiche di competenza dell’Agenzia previste dalla disciplina statale di contenimento della spesa.
La sottoscrizione di nuovi contratti di locazione passiva per immobili ad uso istituzionale regionale di proprietà di terzi è autorizzata con deliberazione dei competenti organi regionali. Il procedimento per tali autorizzazioni, incluse le verifiche di congruità dei canoni, è definito con apposita deliberazione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica e delle norme richiamate dalla legge.
È inoltre precisato che, con l’entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2022, cessano le disposizioni incompatibili con questa disciplina.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013, salvo le disposizioni transitorie e finali specificamente previste.
Alcune parti decorrono successivamente:
- l’articolo 15 dalla X legislatura;
- il comma 3 dell’articolo 16 dalla X legislatura.
Abrogazioni principali
La legge abroga o modifica numerose disposizioni previgenti in materia di indennità, missioni, vitalizi e gruppi consiliari, tra cui norme della l.r. 10/1972, della l.r. 12/1972, della l.r. 20/1981, della l.r. 24/2001, della l.r. 25/2011 e della l.r. 15/1995. Le abrogazioni sono in parte immediate e in parte differite alla X legislatura.
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