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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20489/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova deducendo che il giudice d'appello non aveva motivato in relazione alle conclusioni scritte depositate per via telematica (PEC) nell'ambito del rito cartolare, sostenendo che tali conclusioni avessero un autonomo contenuto argomentativo idoneo a sostenere le sue ragioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le conclusioni scritte depositate in appello contenevano eccezioni processuali manifestamente infondate, consistenti in censure non previste dalla legge (in particolare non previste dall'art. 601 c.p.p.), e che quindi la mancanza di motivazione su tali eccezioni non integrava vizio deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis)

    La norma ha introdotto la possibilità di trasmissione telematica di atti processuali (conseguente disciplina emergenziale Covid-19). La Corte ricorda che le conclusioni inviate via PEC integrano un possibile vizio se hanno "autonomo contenuto argomentativo" che costituisce effettivo esercizio del diritto di difesa.

  • Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione d.l. n. 137/2020)

    Conversione del d.l. n. 137/2020; richiamata come contesto normativo per la disciplina delle comunicazioni telematiche e delle conclusioni depositate via PEC.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Richiamato in relazione alla nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato: l'omessa valutazione delle conclusioni scritte può integrare tale nullità se le conclusioni avevano autonomo contenuto argomentativo.

  • Codice di procedura penale, art. 601

    Richiamato per sottolineare il carattere tassativo delle eccezioni processuali ammissibili in appello nel rito cartolare; le eccezioni prospettate dal ricorrente non risultavano previste da norma e quindi erano manifestamente infondate.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022 (Manca)

    Precedente che afferma il principio secondo cui le conclusioni inviate per via telematica costituiscono motivo di nullità solo se dotate di autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018 (L.)

    Principio secondo cui, quando un'eccezione processuale è manifestamente infondata, il giudice non è tenuto a motivare specificamente sul punto; di conseguenza l'assenza di motivazione sulle eccezioni infondate non è deducibile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Le conclusioni scritte trasmesse via PEC nel periodo emergenziale valgono come atto difensivo solo se contengono un "autonomo contenuto argomentativo" concretamente idoneo a sostenere il gravame; altrimenti la loro omissione dall'argomentazione motivazionale non integra automaticamente una nullità rilevante.
  • Se le conclusioni depositate in appello si limitano a prospettare eccezioni non previste dalla legge o manifestamente infondate, il giudice d'appello non è tenuto a motivare specificamente su di esse e l'omissione non è un vizio apprezzabile in Cassazione.
  • Nel rito cartolare le eccezioni ammissibili sono tassative (v. art. 601 c.p.p.); chi propone censure inapplicate dalla normativa espone il proprio ricorso al rischio di inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • Per contestare con successo in Cassazione la mancata considerazione di conclusioni telematiche occorre dimostrare che esse avevano contenuto argomentativo autonomo e rilevante, capace di incidere sull'esito del giudizio.
  • Come misura prudenziale, la difesa dovrebbe formulare per iscritto, con chiara esposizione normativa e argomentativa, le questioni processuali e di merito che si ritengono rilevanti, evitando eccezioni generiche o non ancorate a norme esistenti.

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