Circolare numero 291 del 22-12-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la nuova denuncia annuale DM 10/S-R con cui le aziende devono riepilogare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario versati mensilmente con i mod. DM 10/S. Vengono indicate le scadenze di prima applicazione, i periodi da considerare in base alla decorrenza dei versamenti, le modalità di compilazione dei quadri A, B-C, D ed E e le regole per la presentazione alla sede INPS competente. Sono richiamate inoltre le casistiche particolari relative a conguagli, somme aggiuntive, contribuzione su altri redditi e agevolazioni contributive.
Istruzioni per la denuncia annuale DM 10/S-R dei contributi sanitari
Denuncia annuale dei contributi sanitari con modello DM 10/S-R
La circolare fornisce le istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della denuncia annuale DM 10/S-R, introdotta per riepilogare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario versati mensilmente dalle aziende tramite mod. DM 10/S. Il documento chiarisce il periodo di riferimento, le modalità di compilazione dei singoli quadri e le regole di inoltro all'INPS.
Ambito di applicazione e termine di prima presentazione
La denuncia annuale deve riepilogare i contributi sanitari versati in ciascun mese, distintamente per ogni regione interessata, ed è prevista per le aziende operanti con il sistema DM. In sede di prima applicazione, la presentazione della denuncia annuale è fissata entro il 28 febbraio 1994.
Periodo da indicare nella denuncia
Il periodo oggetto della denuncia varia in funzione della data di avvio dei versamenti con mod. DM 10/S:
- per le aziende che hanno iniziato i versamenti dal mese di marzo 1993, il periodo da denunciare è dal 1 marzo 1993 al 30 novembre 1993;
- per le aziende che hanno beneficiato della proroga prevista dall'art. 26 del D.L. 28 aprile 1993, n. 130, e hanno iniziato i versamenti dal mese di maggio 1993, il periodo è dal 1 maggio 1993 al 30 novembre 1993.
La denuncia deve essere presentata separatamente per ciascuna regione per la quale siano stati versati i contributi con il mod. DM 10/S.
Compilazione del quadro A
Il quadro A contiene i dati identificativi dell'azienda. Tali dati sono normalmente prestampati a cura dell'INPS; qualora il modello DM 10/S-R utilizzato non sia prestampato, l'azienda deve compilare integralmente tutte le caselle del quadro.
Compilazione dei quadri B e C
Nei quadri B-C devono essere riportati, in forma cumulativa e per l'intero periodo considerato, i dati relativi a basi imponibili, numero dei dipendenti e contributi sanitari, distintamente per ciascun tipo di contribuzione cui corrisponde la medesima aliquota contributiva, secondo quanto già richiamato dalla circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.
In particolare:
- le caselle relative a retribuzioni, numero dei dipendenti e somme a debito del datore di lavoro devono risultare dalla sommatoria dei dati mensili del periodo;
- i righi 30 e 31 devono essere utilizzati dalle aziende che, nel periodo oggetto della denuncia, hanno effettuato operazioni di conguaglio per il ricalcolo dei contributi sanitari secondo le istruzioni del messaggio n. 22120 del 3 aprile 1993;
- gli importi a debito azienda del contributo ordinario e del contributo di solidarietà, già portati in aumento dell'importo dei contributi sanitari dovuti nei mod. DM 10/S, devono essere esposti nei righi dedicati al conguaglio del contributo ordinario e del contributo di solidarietà;
- il rigo 40, relativo alle somme aggiuntive, deve accogliere gli importi eventualmente versati nel periodo, come ad esempio gli interessi di differimento;
- i righi 50 e 51 devono essere utilizzati dai datori di lavoro che, con la denuncia DM 10/S di maggio 1993, hanno versato i contributi sui redditi diversi da lavoro dipendente, rispettivamente per il conguaglio 1992 e per il primo acconto 1993;
- il rigo 52 deve essere utilizzato per il secondo acconto 1993 dei contributi sui redditi diversi da lavoro dipendente, versato con la denuncia DM 10/S relativa a novembre 1993.
Compilazione del quadro D
Nel quadro D devono essere indicati gli importi delle agevolazioni e delle riduzioni contributive godute nel periodo oggetto della denuncia. In particolare:
- i righi 60, 61, 62 e 63 vanno compilati con gli importi della fiscalizzazione e delle altre agevolazioni contributive di cui l'azienda ha usufruito;
- il rigo 64 deve riportare l'importo della riduzione dei contributi sanitari operata secondo le istruzioni della circolare n. 148 del 5 luglio 1993, punto 2.2;
- i righi 65 e 66 devono essere utilizzati per i conguagli relativi al ricalcolo dei contributi sanitari secondo il messaggio n. 22120 del 3 aprile 1993, con indicazione degli importi a credito azienda del contributo ordinario e del contributo di solidarietà, già portati in detrazione dai contributi sanitari dovuti;
- il rigo 67 riguarda la contribuzione su altri redditi a saldo e deve essere utilizzato dai datori di lavoro che, nella denuncia DM 10/S di maggio 1993, hanno portato in detrazione somme per il conguaglio 1992.
Compilazione del quadro E
Per i mesi compresi nel periodo di riferimento, nelle caselle "contributi dovuti" devono essere riportati gli importi mensili corrispondenti a quanto risultante dalla casella "importo contributi sanitari dovuti" dei singoli mod. DM 10/S. Il periodo considerato è marzo-novembre 1993 oppure, nei casi di proroga, maggio-novembre 1993.
Presentazione della denuncia e modalità operative
La denuncia annuale DM 10/S-R deve essere sottoscritta dal datore di lavoro e presentata direttamente alla sede INPS competente per la posizione aziendale. La sede restituisce la seconda copia con il proprio timbro datario a conferma della ricezione. In alternativa, la denuncia può essere inviata a mezzo raccomandata, nel qual caso la seconda copia rimane in possesso del datore di lavoro.
Anche le aziende autorizzate a presentare le denunce mensili su supporto magnetico devono utilizzare, per la denuncia riepilogativa, il supporto cartaceo DM 10/S-R. I programmi per la prestampa dei modelli da trasmettere alle aziende risultano resi disponibili con il messaggio n. 39420 del 3 dicembre 1993.
Punti principali
Istituzione del modello DM 10/S-R e scadenza iniziale
I contributi sanitari versati mensilmente con il mod. DM 10/S devono essere riepilogati in una denuncia annuale apposita, da presentare con il nuovo modulo a lettura ottica DM 10/S-R. In sede di prima applicazione la denuncia annuale deve essere presentata entro il 28 febbraio 1994.
Periodo oggetto della denuncia annuale
Per le aziende che hanno iniziato i versamenti con DM 10/S dal mese di marzo 1993, la denuncia copre il periodo 1 marzo 1993 - 30 novembre 1993. Per le aziende che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 26 del D.L. 28 aprile 1993, n. 130 e hanno iniziato i versamenti dal mese di maggio 1993, il periodo da denunciare va dal 1 maggio 1993 al 30 novembre 1993. La denuncia va compilata distintamente per ciascuna regione interessata dai versamenti.
Compilazione del quadro A
Il quadro A riporta i dati identificativi dell'azienda. Tali dati sono prestampati dall'INPS; se si utilizzano modelli DM 10/S-R non prestampati, occorre compilare tutte le caselle previste.
Compilazione dei quadri B-C
Nei quadri B-C vanno indicati cumulativamente, per l'intero periodo, basi imponibili, numero dei dipendenti e contributi sanitari, distintamente per tipo di contribuzione corrispondente alla stessa aliquota. Le caselle retribuzioni, numero dei dipendenti e somme a debito del datore di lavoro devono riportare la sommatoria dei mesi del periodo. I righi 30 e 31 vanno utilizzati per i conguagli derivanti dal ricalcolo dei contributi sanitari secondo il messaggio n. 22120 del 3 aprile 1993, distinguendo contributo ordinario e contributo di solidarietà. Il rigo 40 va usato per eventuali somme aggiuntive versate nel periodo, come gli interessi di differimento. I righi 50, 51 e 52 servono per la contribuzione su altri redditi: saldo 1992 e primo acconto 1993 per la denuncia di maggio 1993, secondo acconto 1993 per la denuncia di novembre 1993.
Compilazione del quadro D
Nel quadro D devono essere esposti gli importi di fiscalizzazione e delle altre agevolazioni contributive fruiti nel periodo, nei righi 60, 61, 62 e 63. Il rigo 64 accoglie la riduzione dei contributi sanitari operata secondo la circolare n. 148 del 5 luglio 1993. I righi 65 e 66 sono dedicati ai conguagli per il ricalcolo dei contributi sanitari, con indicazione degli importi a credito azienda del contributo ordinario e di solidarietà. Il rigo 67 riguarda la contribuzione su altri redditi a saldo, per i datori di lavoro che nella denuncia DM 10/S di maggio 1993 hanno portato in detrazione somme per il conguaglio 1992.
Compilazione del quadro E
Per i mesi da marzo a novembre 1993, oppure da maggio a novembre 1993 nei casi di proroga, nelle caselle contributi dovuti devono essere riportati gli importi mensili risultanti dalla casella importo contributi sanitari dovuti dei relativi mod. DM 10/S.
Presentazione della denuncia
La denuncia annuale DM 10/S-R, sottoscritta dal datore di lavoro, deve essere presentata direttamente alla sede INPS che gestisce la posizione aziendale. La sede restituisce la seconda copia con timbro datario per ricevuta. È ammessa anche la trasmissione tramite raccomandata, nel qual caso la seconda copia resta al datore di lavoro. Anche le aziende autorizzate all'invio delle denunce mensili su supporto magnetico devono utilizzare per la denuncia riepilogativa il supporto cartaceo DM 10/S-R. I programmi per la prestampa dei modelli sono stati resi disponibili con il messaggio n. 39420 del 3 dicembre 1993.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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