Circolare numero 295 del 23-12-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà istruzioni operative per l’erogazione dell’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale prevista dall’art. 9-quater della legge n. 236/93 a favore dei dipendenti di partiti politici sospesi o licenziati. Vengono indicati gli adempimenti richiesti alle sedi INPS e agli uffici dei partiti, le modalità di compilazione dei modelli IG. Str./Aut., le cautele per i lavoratori licenziati, i casi di sospensione del pagamento di prestazioni di disoccupazione e la disciplina di revoca e recupero in caso di successivo prepensionamento. La circolare disciplina inoltre la rilevazione contabile, con l’istituzione di nuovi conti per indennità e recuperi.
Corresponsione dell'indennità ex art. 9-quater L. 236/93 ai dipendenti dei partiti politici sospesi o licenziati
Indennità ex art. 9-quater L. 236/93 per i dipendenti dei partiti politici
La circolare detta le istruzioni per dare attuazione ai decreti ministeriali che autorizzano la corresponsione dell’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale prevista dall’art. 9-quater della legge n. 236/93. Il beneficio riguarda i dipendenti sospesi o licenziati dai partiti politici, i cui nominativi risultano allegati ai decreti e che abbiano presentato domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Soggetti interessati e presupposti
La prestazione è riconosciuta ai lavoratori dei partiti politici indicati nei provvedimenti ministeriali. Ai fini dell’attuazione, gli uffici dei partiti, tramite le rispettive Segreterie Nazionali, sono stati informati della necessità di presentare alle sedi INPS competenti la documentazione richiesta, purché abbiano già provveduto agli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori interessati.
Adempimenti per le sedi INPS e compilazione dei modelli
Gli uffici dei partiti devono presentare i modelli IG. Str./Aut. debitamente compilati in ogni loro parte, con esclusione dei riquadri E, F e G. Le sedi INPS sono invitate a collaborare con tali uffici nella compilazione della modulistica. La circolare precisa che, ove necessario, si possono applicare in via analogica i criteri vigenti in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale.
Criteri per i lavoratori licenziati e coordinate temporali
Per i dipendenti licenziati, la retribuzione da indicare sui modelli è quella spettante al momento del licenziamento. Viene inoltre chiarito che l’efficacia del licenziamento non deve decorrere da una data anteriore al 18 aprile 1993.
Rapporti con le prestazioni di disoccupazione
Qualora i lavoratori licenziati siano già titolari di prestazioni di disoccupazione, le sedi devono disporre con immediatezza la sospensione del pagamento di tali prestazioni per i periodi che coincidano con l’indennità, sempre che la prestazione di disoccupazione sia effettivamente spettante.
Collegamento con il prepensionamento
La circolare affronta anche il caso in cui la concessione dell’indennità avvenga mentre è ancora in corso la definizione del requisito di anzianità assicurativa e contributiva ai fini del prepensionamento, e ciò subordinatamente alle decisioni della Commissione Centrale istituita presso il Ministero del Lavoro per l’applicazione della legge 11 giugno 1974 n. 252. Se successivamente viene concesso il beneficio di cui all’art. 9-quater, comma 1, relativo al prepensionamento, l’indennità già concessa deve essere revocata e le somme erogate devono essere recuperate.
Pagamento delle prestazioni e gestione procedurale
Le sedi sono sollecitate a procedere con urgenza al pagamento non appena siano disponibili i modelli IG. Str./Aut. È segnalato che è in corso il rilascio di una procedura opportunamente adattata per il pagamento automatizzato delle prestazioni CIGS; in mancanza di tale strumento, la liquidazione deve essere effettuata fuori procedura.
Rilevazioni contabili e conti di imputazione
Per la contabilizzazione delle indennità e degli oneri collegati, la circolare indica specifici conti di imputazione:
- GAU 30/43 per le indennità ex art. 9-quater della legge n. 236/93;
- PTD 30/14 per gli assegni per il nucleo familiare relativi ad anni precedenti;
- PTD 30/74 per gli assegni per il nucleo familiare dell’anno in corso;
- GPA 10/29 per il debito verso i beneficiari e per i pagamenti conseguenti. Gli eventuali recuperi delle indennità devono essere imputati al nuovo conto GAU 24/43.
Variazioni al piano dei conti
L’allegato alla circolare introduce due nuovi conti:
- GAU 30/43, denominato "Indennità corrisposte direttamente ai dipendenti dei partiti politici di cui all’articolo 9-quater, comma 2, del D.L. n. 148/93 convertito nella legge n. 236/93";
- GAU 24/43, denominato "Entrate varie - recuperi e reintroiti delle indennità ai dipendenti dei partiti politici di cui all’articolo 9-quater, comma 2, del D.L. n. 148/93 convertito nella legge n. 236/93".
La circolare si chiude quindi con l’indicazione delle modalità amministrative, contabili e procedurali necessarie per l’erogazione tempestiva della prestazione e per la gestione degli eventuali recuperi.
Punti principali
Autorizzazione della prestazione
Con decreti ministeriali in corso di trasmissione è stata autorizzata la corresponsione dell’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, prevista dall’art. 9-quater della legge n. 236/93, in favore dei dipendenti sospesi o licenziati dai partiti politici che abbiano presentato richiesta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e i cui nominativi risultino allegati ai decreti.
Adempimenti operativi e compilazione dei modelli
Gli uffici dei partiti interessati, che abbiano assolto gli adempimenti contributivi, devono presentare alle sedi INPS presso le quali tali adempimenti sono stati effettuati i modelli IG. Str./Aut. debitamente compilati in ogni parte, con esclusione dei riquadri E, F e G. Le sedi devono collaborare con gli uffici dei partiti per la compilazione dei moduli, facendo ricorso, ove necessario, ai criteri analoghi vigenti in materia di CIG straordinaria.
Lavoratori licenziati e retribuzione da indicare
Per i lavoratori licenziati, la retribuzione da riportare nei moduli IG. Str./Aut. è quella spettante all’atto del licenziamento. Si precisa inoltre che l’efficacia del licenziamento non deve decorrere da data anteriore al 18 aprile 1993.
Sospensione delle prestazioni di disoccupazione
Se i lavoratori già licenziati risultano beneficiari di prestazioni di disoccupazione, le sedi devono disporre con immediatezza la sospensione del pagamento di tali prestazioni, limitatamente ai periodi eventualmente concorrenti con l’indennità autorizzata, ove le prestazioni di disoccupazione siano spettanti.
Connessione con il prepensionamento e revoca del beneficio
Nei casi in cui la concessione dell’indennità avvenga nelle more della definizione del requisito di anzianità assicurativa e contributiva richiesto ai fini del prepensionamento, e subordinatamente alle decisioni della Commissione Centrale istituita presso il Ministero del Lavoro per l’applicazione della legge 11 giugno 1974 n. 252, l’eventuale successiva concessione del beneficio di prepensionamento comporta la revoca dell’indennità e il recupero delle somme già erogate.
Tempi di pagamento e procedura automatizzata
Si evidenzia l’urgenza di effettuare il pagamento non appena disponibili i modelli IG. Str./Aut. È in corso il rilascio di una procedura adattata per il pagamento automatizzato delle prestazioni CIGS; in mancanza, la liquidazione deve essere effettuata fuori procedura.
Conti di imputazione e rilevazioni contabili
Per la contabilizzazione delle prestazioni e degli oneri accessori sono indicati i seguenti conti: GAU 30/43 per l’indennità ex art. 9-quater L. 236/93; PTD 30/14 per gli assegni per il nucleo familiare di competenza degli anni precedenti; PTD 30/74 per gli assegni per il nucleo familiare di competenza dell’anno in corso; GPA 10/29 per il debito verso i beneficiari e per i pagamenti conseguenti. Eventuali recuperi devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/43.
Nuovi conti del piano dei conti
L’allegato introduce il conto GAU 30/43, denominato "Indennità corrisposte direttamente ai dipendenti dei partiti politici di cui all’articolo 9-quater, comma 2, del D.L. n. 148/93 convertito nella legge n. 236/93", e il conto GAU 24/43, denominato "Entrate varie - recuperi e reintroiti delle indennità ai dipendenti dei partiti politici di cui all’articolo 9-quater, comma 2, del D.L. n. 148/93 convertito nella legge n. 236/93".
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